Cassazione Civile, Ordinanza n. 24689/2024 del 13/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
La contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un estratto di ruolo dal quale risultava una cartella di pagamento per IRPEF 1997, deducendo: l'inesistenza o invalidità della notifica della cartella; in subordine, la decadenza ex art. 25 d.P.R. n. 602/1973; la prescrizione quinquennale del credito; e, in cassazione, la nullità della sentenza d'appello per omessa pronuncia sull'appello incidentale, l'erronea ritenuta validità della notifica alla luce dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, l'asserita inammissibilità della tesi della CTR sull'impugnabilità del ruolo/estratto e l'erronea affermazione dell'effetto interruttivo dell'intimazione di pagamento sulla prescrizione. La Corte, tuttavia, ha esaminato la causa alla luce della sopravvenuta disciplina dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, che limita l'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo e della cartella non notificata ai soli casi in cui sia allegato un concreto pregiudizio tipizzato dalla legge, rilevando che nel caso concreto tale specifico interesse non era stato allegato né in primo grado né in cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto applicabile ai giudizi pendenti l'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, come interpretato dalle Sezioni Unite n. 26283/2022, osservando che l'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo e della cartella invalidamente notificata è ammessa solo in presenza di uno dei pregiudizi concreti previsti dalla norma, che devono essere specificamente dedotti e dimostrati. Poiché la ricorrente non aveva allegato un interesse concreto all'azione nei termini richiesti dalla nuova disciplina, il ricorso originario era inammissibile e ciò ha travolto anche il ricorso per cassazione. Nulla è stato disposto sulle spese per la mancata costituzione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato
invocato come parametro della dedotta omessa pronuncia sul motivo incidentale
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
norma processuale richiamata per la censura di nullità della sentenza
art. 26 d.P.R. n. 602/1973
richiamato dalla ricorrente per contestare la validità della notificazione della cartella di pagamento
art. 25 d.P.R. n. 602/1973
richiamato in relazione alla dedotta decadenza della riscossione
art. 19 d.lgs. n. 546/1992
richiamato per sostenere l'ammissibilità dell'impugnazione della cartella non ritualmente notificata
art. 57, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 602/1973
richiamato insieme all'art. 19 d.lgs. n. 546/1992 nella censura sull'ammissibilità dell'impugnazione
art. 25, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 602/1973
richiamato in relazione al termine di notifica della cartella
art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472/1997
richiamato dalla ricorrente sulla prescrizione/decadenza del credito
art. 2948 c.c.
invocato per la prescrizione quinquennale del credito tributario
art. 375, secondo comma, c.p.c.
richiamato per la fissazione della discussione in camera di consiglio
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973
"L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto... oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute da soggetti pubblici... o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione"
è norma processuale sostanzialmente limitativa della tutela immediata; si applica ai giudizi pendenti e richiede la prova di uno specifico e concreto pregiudizio per ammettere l'impugnazione diretta
art. 3-bis d.l. n. 146/2021
ha introdotto il comma 4-bis all'art. 12 d.P.R. n. 602/1973
L. n. 215/2021
legge di conversione del d.l. n. 146/2021
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto
art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
richiamato dalla Corte come tutela differita rispetto all'azione diretta sull'estratto di ruolo
art. 6 CEDU
richiamato nel giudizio di costituzionalità, ritenuto non violato dalla disciplina sopravvenuta
art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 CEDU
richiamato nel giudizio di costituzionalità, ritenuto non violato dalla disciplina sopravvenuta
Massime di principio
- L'estratto di ruolo, in quanto atto meramente interno dell'agente della riscossione, non è autonomamente impugnabile; l'impugnazione diretta del ruolo o della cartella invalidamente notificata è ammessa solo nei casi tassativi in cui il debitore alleghi e dimostri uno specifico pregiudizio tipizzato dalla legge.
- La disciplina sopravvenuta che limita l'accesso alla tutela immediata contro estratto di ruolo e cartella non notificata si applica anche ai processi pendenti, incidendo sull'interesse ad agire come condizione dell'azione.
- I casi che consentono l'azione diretta avverso il ruolo o la cartella non notificata sono tassativi e non possono essere estesi in via analogica o interpretativa oltre le ipotesi espressamente previste.
- Quando il difetto di specifico interesse all'impugnazione emerge alla luce della disciplina sopravvenuta, il ricorso introduttivo e, per conseguenza, anche il ricorso per cassazione devono essere dichiarati inammissibili.
- La mera deduzione dell'irregolarità o invalidità della notifica della cartella non basta, da sola, a fondare l'azione: occorre una concreta allegazione del pregiudizio subito o imminente nei rapporti con la pubblica amministrazione o in altre ipotesi tipizzate.
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