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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08583/2026 del 04/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, trattandolo de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, ultima parte, c.p.p., perché proposto per un motivo non consentito contro una sentenza di patteggiamento. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Con sentenza resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., il Tribunale di Teramo, su concorde richiesta delle parti, ha applicato all'imputato la pena concordata per i reati a lui ascritti. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo un vizio di motivazione della sentenza, sostenendo che il provvedimento non contenesse un'adeguata motivazione in ordine alla decisione assunta. La Corte rileva però che, nel caso del patteggiamento, il ricorso è ammesso solo per motivi tassativamente previsti dall'art. 444, comma 2-bis, c.p.p., mentre il vizio di motivazione non rientra tra essi.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    La sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà delle parti, per difetti di correlazione tra richiesta e sentenza, per erronea qualificazione del fatto e per applicazione di pena o misura di sicurezza illegale.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso con procedura de plano quando l'impugnazione è proposta per motivi non consentiti.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di causa non colposa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost. sent. n. 186/2000

    È richiamata per escludere la possibilità di sottrarre il ricorrente alla sanzione pecuniaria in mancanza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto nei casi espressamente e tassativamente previsti dall'art. 444, comma 2-bis, c.p.p.
  • Il vizio di motivazione non costituisce motivo di ricorso contro il patteggiamento, poiché non rientra nel catalogo chiuso dei motivi consentiti.
  • Quando il ricorso è proposto per un motivo estraneo a quelli ammessi avverso il patteggiamento, la Corte può dichiararne l'inammissibilità de plano.
  • Alla declaratoria di inammissibilità segue, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa, la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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