Sentenza n. 860/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Bergamo che aveva condannato il Ministero al pagamento di somme a titolo di retribuzione professionale docenti
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 1065/2024 del Tribunale di Bergamo, passata in giudicato, notificata al Ministero il 3 ottobre 2024. La sentenza aveva condannato l’Amministrazione al pagamento di euro 2.785,34, oltre accessori dal dovuto al saldo, a titolo di retribuzione professionale docenti. Il Ministero si è costituito senza svolgere difese e, dopo la notifica del ricorso, ha depositato una nota attestante l’avvenuto pagamento delle somme dovute. La ricorrente ha confermato il soddisfacimento della pretesa, insistendo tuttavia per la condanna alle spese e per la restituzione del contributo unificato, evidenziando che l’adempimento era intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che la domanda di ottemperanza era stata integralmente soddisfatta in via amministrativa e che non vi era più materia sulla quale pronunciarsi ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Quanto alle spese, il tardivo adempimento ha confermato la fondatezza della pretesa e ha giustificato l’applicazione del principio della soccombenza virtuale. Il Ministero è stato condannato a rimborsare i due terzi delle spese di lite, liquidati in euro 400,00 oltre oneri e accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario; la restante parte è stata compensata in considerazione del comportamento collaborativo dell’Amministrazione e dell’avvenuto pagamento. È stata inoltre disposta la restituzione del contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Fondano l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata è stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
Massime di principio
- Quando, dopo la proposizione di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione esegue integralmente il giudicato, la domanda deve essere dichiarata improcedibile per cessazione della materia del contendere, non essendovi più un oggetto sul quale il giudice debba pronunciarsi.
- L’adempimento tardivo dell’amministrazione, intervenuto soltanto dopo la notifica del ricorso per ottemperanza, giustifica la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, anche se la materia del contendere è cessata.
- Nel giudizio di ottemperanza, la piena soddisfazione della pretesa non esclude la condanna dell’amministrazione alle spese qualora il suo ritardo abbia reso necessaria la proposizione del ricorso.
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