Ordinanza n. 85/2026 - Genova, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell’ordinanza n. 6 emanata in data 6.1.2026, notificata agli odierni ricorrenti in data 16.3.2026, con cui il Dirigente dello Sportello Unico Edilizia della Città di Finale Ligure ha ordinato la rimessa in pristino in conseguenza della realizzazione di opere in assenza di permesso di costruire o S.C.I.A. alternativa al permesso di costruire, ai sensi degli artt. 10 e 23 del D.P.R. 380/2001, volte ad un cambio di destinazione d’uso da magazzino a residenza, derivate dalla presenza di impianti tecnologici funzionali alla destinazione d’uso residenziale, presso l’immobile sito in Finale Ligure, via Torino n. 78, identificato al Catasto al Fg. 40 particella 180 sub. 30; - nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, se ed in quanto lesivo della posizione giuridica ed economica dei ricorrenti, tra cui, in particolare: • la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo sanzionatorio emanata in data 27.11.2025 dal Dirigente dello Sportello Unico Edilizia; • l’ordinanza di sospensione dei lavori n. 349 emanata in data 9.12.2025 dal Dirigente dello Sportello Unico Edilizia, notificata agli odierni ricorrenti in data 30.12.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di rimessione in pristino per opere realizzate senza permesso di costruire o SCIA alternativa, ritenute funzionali al cambio di destinazione d'uso da magazzino a residenza
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'ordinanza comunale che ha ordinato la rimessione in pristino dell'immobile, ritenendo che fossero state realizzate opere in assenza del necessario titolo edilizio e che gli impianti tecnologici presenti dimostrassero il mutamento di destinazione d'uso da magazzino a residenza. Sono stati impugnati anche la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio e l'ordinanza di sospensione dei lavori. Dal testo dell'ordinanza cautelare non risultano specificamente indicati i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso; il Collegio ha tuttavia ritenuto sussistente il requisito cautelare del pregiudizio grave e irreparabile avuto riguardo al contenuto dell'atto impugnato.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'esecuzione dell'ordinanza comunale impugnata. La decisione è motivata esclusivamente dalla rilevata sussistenza del pregiudizio grave e irreparabile connesso al contenuto dell'atto; il testo non espone una valutazione analitica del fumus boni iuris né anticipa il merito delle censure. La trattazione di merito è stata fissata per il 13 gennaio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 10 e 23 d.P.R. 380/2001
opere in assenza di permesso di costruire o S.C.I.A. alternativa al permesso di costruire
Le disposizioni sono richiamate nell'ordinanza comunale quale base normativa del contestato intervento edilizio e del mutamento di destinazione d'uso.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale; il TAR ha ritenuto integrato il requisito del pregiudizio grave e irreparabile e ha sospeso l'esecuzione dell'atto impugnato.
Massime di principio
- In sede cautelare, l'esecuzione di un provvedimento edilizio può essere sospesa quando, avuto riguardo al contenuto concreto dell'atto, risulti sussistente un pregiudizio grave e irreparabile per il destinatario.
- L'accoglimento della domanda cautelare non definisce il merito delle censure di illegittimità e può essere accompagnato dalla fissazione dell'udienza pubblica per la trattazione della causa.
- L'ordinanza comunale di rimessione in pristino relativa a opere ritenute funzionali al mutamento di destinazione d'uso può essere oggetto di tutela cautelare incidentale nel giudizio di annullamento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 16 apr 2026Ordinanza n. 837/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 16 apr 2026Ordinanza n. 839/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 16 apr 2026Ordinanza n. 150/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 16 apr 2026Ordinanza n. 151/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 16 apr 2026Ordinanza n. 152/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 16 apr 2026Ordinanza n. 180/2026 - Salerno, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →