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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19081/2023 del 05/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la revoca della confisca per equivalente sul saldo attivo del conto corrente n. 4412 intestato a Vito Gasparro ma ritenuto nella disponibilita' del padre Domenico, condannato per reato fiscale. Il ricorrente ha denunciato violazione del principio di personalita' della responsabilita' penale (art. 27 Cost.) e del diritto di difesa (art. 125 c.p.p.), nonche' vizio di motivazione, sostenendo che le somme sul conto erano giacenze di stipendi a lui spettanti, che la delega al padre era stata rilasciata solamente nel 2019 (dopo la commissione del reato) e che gli estratti conto prodotti dimostravano l'assenza di operazioni riconducibili al padre; ha inoltre contestato l'attribuzione degli addebiti Telepass al padre, rilevando che analoghi addebiti erano avvenuti anche prima della delega.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Il Collegio ha scelto l'orientamento piu' rigoroso della giurisprudenza secondo cui la mera delega a operare non e' di per se' sufficiente a dimostrare la disponibilita' di somme da parte del delegato; occorrono ulteriori elementi di fatto che comprovino la signoria di fatto del condannato sulle somme (la cosiddetta disponibilita' in concreto). Ha rilevato che il Tribunale di Ascoli Piceno non ha adeguatamente valutato e motivato in ordine alle deduzioni probatorie difensive (estratti conto, assenza di operazioni da parte del padre, addebiti Telepass anteriori alla delega) e ha omesso di indicare quali elementi oggettivi giustificassero il convincimento sulla disponibilita' delle somme da parte del padre. Perciò la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Ascoli Piceno per un nuovo giudizio conforme ai principi espressi.

Norme richiamate

  • art. 648-quater c.p. (sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente)

    La Corte richiama la disciplina del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente come contesto normativo: la disponibilita' dei beni da confiscare va accertata con riferimento alla nozione penalistica di disponibilita', che richiede prova della signoria di fatto del condannato sulle somme.

  • art. 27 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in funzione di principio generale sulla personalita' della responsabilita' penale; la Corte esamina la necessita' di non estendere effetti ablativi a terzi estranei senza adeguata motivazione e prova.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente con riferimento alla tutela del diritto di difesa e alla necessita' che il provvedimento motivi adeguatamente sulle deduzioni difensive; la Corte censura il mancato esame di deduzioni e documenti prodotti dalla difesa.

  • art. 676 e art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

    Richiamati come norme procedurali relative all'opposizione in sede di esecuzione e al rito seguito per la impugnazione dell'atto ablativo; sono il quadro procedurale dell'opposizione proposta dal ricorrente.

  • art. 1140 c.c. (richiamato come parametro interpretativo)

    Usato dalla giurisprudenza e richiamato dalla Corte per spiegare la nozione di disponibilita' come vicina al concetto di possesso: e' rilevante la signoria di fatto sulla cosa, non solo la titolarita' formale.

Massime di principio

  • La mera esistenza di una delega a operare su un conto corrente non costituisce automaticamente prova della disponibilita' delle somme da parte del delegato: servono ulteriori elementi di fatto che dimostrino la signoria di fatto del delegato sulle risorse.
  • Il contenuto concreto della delega (eventuali limiti, modalita' di rendiconto, poteri effettivi attribuiti) e la documentazione bancaria (movimentazioni, addebiti ricorrenti operati dal delegato) sono elementi decisivi per valutare la disponibilita'.
  • Il giudice deve valutare e motivare espressamente le deduzioni difensive e gli elementi documentali prodotti dal titolare del conto; l'omissione di esame di tali elementi comporta vizio di motivazione e annullamento del provvedimento ablativo.
  • La disponibilita' ai fini del sequestro e della confisca va intesa come signoria di fatto (vicina al concetto di possesso): non e' necessaria la titolarita' formale, ma e' necessaria la prova che il soggetto abbia poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprieta'.
  • La tempistica della delega rispetto alla commissione del reato e la ricorrenza di operazioni antecedenti o successive alla delega sono elementi rilevanti: addebiti riconducibili al titolare anteriori alla delega possono sminuire l'assunto della disponibilita' del delegato.
  • In presenza di terzi che rivendicano la qualita' di estranei al reato, l'onere motivazionale del giudice e' rafforzato: occorre un esame puntuale delle prove che giustifichino l'azione ablativa anche rispetto a diritti di terzi.

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