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Ordinanza

Ordinanza n. 532/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, degli atti e dei provvedimenti appresso indicati: 1.Deliberazione della Giunta Comunale n. 433 di Registro, Seduta del 03.12.2025, pubblicata all’Albo Pretorio dal 04.12.2025 al 18.12.2025, avente per oggetto: “Riqualificazione di Lungo Lario Trieste nel tratto compreso tra Piazza Matteotti e Piazza Alcide De Gasperi – Lotto funzionale 1 – CUP J17H24001430004: approvazione del progetto esecutivo in unica fase, ai sensi dell’art. 41, comma 5, D.Lgs. 36/2023” (All.to 01), nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente anche se, allo stato, non noto. E specificatamente: 2. Progetto esecutivo in unica fase concernente la “Riqualificazione di Lungo Lario Trieste nel tratto compreso tra Piazza Matteotti e Piazza Alcide De Gasperi – Lotto funzionale 1” – tratto di circa 300 m. di lunghezza e 5.000 mq. di superficie, comprensivo delle Relazioni tecniche e degli elaborati progettuali allegati alla Deliberazione G.C. n. 433 del 03.12.2025, quali parti integranti e sostanziali: i) documenti generali; ii) elaborati grafici; iii) stato di fatto; iv) progetto; v) raffronto; vi) sicurezza, unitamente al “Quadro economico di progetto” costituito dalla Sezione A) Lavori; Sezione B) Somme a disposizione – importo complessivo dell’intervento €. 792.000,00, impegnato al Bilancio al Cap. 21005024762 “Sistemazione marciapiedi e eliminazione barriere architettoniche infrastrutture stradali” – impegni 2537 e 2538 reimputati anno 2025 e relativi sotto impegni; 3.Verbale di verifica tecnica del progetto prot. n. 209810 del 02.12.2025, redatto dal RUP Arch. Luca Noseda e sottoscritto digitalmente dal progettista Arch. Gianmarco Martorana ; 4. Verbale di Validazione del progetto esecutivo (senza data) a firma del RUP Arch. Luca Noseda; 5. Deliberazione della Giunta Comunale n. 485 del 30.12.2024 avente per oggetto l’approvazione del Documento di Indirizzo della Progettazione (DIP), riguardante la “Riqualificazione di Lungo Lario Trieste nel tratto compreso tra Piazza Matteotti e Piazza Alcide De Gasperi – Lotto funzionale 1”; 6. Determinazione Settore Opere Pubbliche – Servizio Edilizia Pubblica Reg. di settore n. 647 – reg. generale n. 3524 del 30.12.2025, avente per oggetto l’affidamento dei lavori all’Operatore economico AVR Spa, Via Francesco Tensi n. 116, Roma per un importo netto di €. 438.554,18 di cui €. 194.851,79 per costo della manodopera ed €. 9.199,97 per oneri della sicurezza per un importo lordo pari ad €. 482.409,60 – affidatario dell’Accordo Quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria strade e servizio neve anni 2025 – 2026 – 2027 – reparto 5 – Determina n. 1402/2025. nonche’ per il risarcimento del danno Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MG ONE S.R.L. il 5.3.2026 : 1. Deliberazione Consiglio Comunale n. 126 del 29.12.2025, pubblicata all’Albo Pretorio dal 30.12.2025 al 14.01.2026, avente per oggetto: “Approvazione modifiche al Regolamento per la disciplina dell’occupazione degli spazi pubblici e dell’esposizione pubblicitaria e del relativo canone patrimoniale e per la disciplina del canone di concessione per occupazione di aree e spazi a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (art. 1, commi 816 e 837 L. 160/19)” (All.to 01); 2. Regolamento per la disciplina dell’occupazione degli spazi pubblici e dell’esposizione pubblicitaria e del relativo canone patrimoniale e per la disciplina del canone di concessione per occupazione di aree e spazi a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (art. 1, commi 816 e 837 L. 160/19), con specifico riferimento all’art. 25 - Sospensione e revoca della concessione - ed in particolare il comma 3: Omissis... “la concessione può essere revocata e sospesa senza oneri per il Comune nel caso in cui l’occupazione sia di pregiudizio alla esecuzione di lavori non differibili su immobili e/o spazio pubblico direttamente e/o indirettamente interessati dalla occupazione stessa”; 3. di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente anche se, allo stato, non noto. nonche’ per il risarcimento del danno Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MG ONE S.R.L. il 9.4.2026 : delle note del Comune di Como - Settore Patrimonio e Smart City, a firma del Direttore Ing. Giovanni Fazio, prot. n. 41467 e n. 41472 del 07.03.2026 di “...chiusura del procedimento avviato per la sospensione temporanea del dehor in Lungo Lario Trieste 28 per lavori di riqualificazione Lungo Lario Trieste”;

Giustizia amministrativa202600710

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: atti relativi alla riqualificazione di Lungo Lario Trieste, nonché, con il secondo ricorso per motivi aggiunti, comunicazioni comunali indirizzate ad altri operatori concernenti il venir meno delle ragioni per la sospensione o il rilascio di due dehor

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare e il risarcimento del danno, la deliberazione della Giunta comunale di approvazione del progetto esecutivo per la riqualificazione di un tratto di Lungo Lario Trieste, gli atti tecnici di verifica e validazione, il Documento di Indirizzo della Progettazione e l'affidamento dei lavori. Con primi motivi aggiunti ha impugnato la deliberazione consiliare di modifica del regolamento comunale sull'occupazione degli spazi pubblici, con particolare riferimento alla disposizione che consente la sospensione o revoca della concessione senza oneri per il Comune quando l'occupazione pregiudichi lavori non differibili su immobili o spazi pubblici. Con il secondo ricorso per motivi aggiunti ha impugnato le note comunali del 7 marzo 2026 indirizzate, rispettivamente, a due diverse società esercenti attività mediante dehor, con cui era comunicato il venir meno delle ragioni poste a fondamento delle precedenti diffide a rilasciare l'area, in ragione del posticipo dell'inizio dei lavori. La società ha documentato soltanto di essere stata in passato titolare di una concessione relativa a una diversa area, sita in Piazza De Gasperi, concessione successivamente trasferita ad altra società. Nella fase cautelare il Comune ha eccepito il difetto di legittimazione e di interesse rispetto all'impugnazione delle note.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. A un primo sommario esame ha ritenuto fondate le eccezioni dell'amministrazione, rilevando in particolare che l'impugnazione delle note comunali del 7 marzo 2026 è probabilmente inammissibile per difetto di legittimazione e di interesse. Le note non erano indirizzate alla ricorrente, ma ad altri operatori, e la società non ha dimostrato una posizione giuridica differenziata e attuale rispetto a tali atti: la precedente concessione da essa posseduta riguardava infatti un'area diversa ed era ormai subentrata altra società. Inoltre, le comunicazioni apparivano prive di lesività nei confronti della ricorrente. Sulla base di tale valutazione cautelare, il Collegio ha negato la sospensione degli atti impugnati e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese della fase cautelare in favore del Comune, liquidate in euro 1.000,00 oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata nella fase incidentale prevista dall'art. 55 c.p.a.; la misura è stata respinta alla luce della ritenuta fondatezza, a un primo sommario esame, delle eccezioni di inammissibilità per difetto di legittimazione e interesse.

Massime di principio

  • Un soggetto può impugnare un atto amministrativo solo se dimostra una posizione giuridica differenziata e un interesse concreto e attuale alla sua rimozione; la mera titolarità passata di una concessione relativa a un'area diversa non è sufficiente.
  • La legittimazione e l'interesse a ricorrere difettano quando l'atto impugnato è indirizzato ad altri soggetti e non incide direttamente sulla posizione del ricorrente.
  • Una comunicazione amministrativa priva di effetti lesivi nei confronti del ricorrente non può fondare una domanda cautelare ammissibile.

Come è indicizzato

MaterieLegittimazione e interesse a ricorrereTutela cautelareConcessioni demaniali marittime
RamiProcesso amministrativoDemanio e patrimonio pubblico
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

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