Cassazione Penale, Sentenza n. 20252/2022 del 25/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di condanna emessa in parziale riforma dal Tribunale di Como e rideterminata dalla Corte d'appello di Milano con procedimento ex art. 599-bis c.p.p. deducendo: 1) violazione di legge e vizio della motivazione perché la sentenza avrebbe disposto la condanna al pagamento delle spese per la parte civile pur se questa non era mai comparsa in sede di merito; 2) violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli artt. 125, 129 c.p.p. e 133 c.p. poiché, nonostante il consenso delle parti ex art. 599-bis c.p.p., la Corte avrebbe dovuto pronunciarsi ex art. 129 c.p.p. per il proscioglimento e la pena sarebbe comunque eccessiva rispetto ai fatti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, in una sentenza adottata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. con pena concordata e rinuncia ai motivi di appello, il giudice d'appello non sia tenuto a motivare sull'insussistenza delle cause di proscioglimento previste dall'art. 129 c.p.p. né sull'assenza di aggravanti; la cognizione del giudice è infatti limitata ai profili non oggetto di rinuncia. Quanto alla lamentata indicazione di condanna alle spese in favore della parte civile, la Corte ha qualificato tale affermazione come un mero refuso materiale: nel dispositivo non figura alcuna condanna alle spese per la parte civile e l'eventuale divergenza può essere eliminata con la correzione di errore materiale ai sensi degli artt. 547 e 130 c.p.p. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
procedura di patteggiamento in appello (pena concordata e rinuncia ai motivi di appello)
Il giudice d'appello che accoglie la richiesta ex art. 599-bis non è tenuto a motivare sulle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 c.p.p. né sull'assenza di aggravanti quando l'imputato ha rinunciato ai motivi di appello; la cognizione è limitata ai profili non rinunciati
art. 129 c.p.p.
Nelle fattispecie di patteggiamento in appello, la verifica piena delle cause di proscioglimento ex art. 129 non è dovuta se l'imputato ha rinunciato a impugnare (limitazione della cognizione del giudice d'appello)
art. 125 c.p.p.
motivazione della sentenza
Il vizio di motivazione dedotto in relazione a questioni escluse dalla cognizione per rinuncia è inammissibile quando il rimedio processuale non può supplire alla limitazione imposta dal patteggiamento
art. 133 c.p.
determinazione della pena
La lamentela sull'eccessività della pena concordata è inidonea se deriva da profili sui quali l'imputato ha rinunciato alla cognizione in appello
art. 547 e art. 130 c.p.p.
correzione degli errori materiali nella motivazione
Il contrasto tra dispositivo e motivazione non determina nullità della sentenza: prevale il dispositivo e la divergenza può essere eliminata mediante correzione di errore materiale
art. 616 c.p.p.
spese del procedimento a carico del ricorrente in caso di inammissibilità
A seguito della dichiarazione di inammissibilità la Corte ha irrogato le spese del procedimento e l'obbligo di versare la somma stabilita alla Cassa delle ammende
legge n. 103/2017
art. 1, comma 56 (reintroduzione del patteggiamento in appello)
La modifica normativa ha reintrodotto la facoltà di patteggiamento in appello, con le conseguenti limitazioni della cognizione giudiziale quando l'imputato rinuncia ai motivi di impugnazione
disp. att. art. 173, comma 1 c.p.p.
limiti alla motivazione richiesti per il ricorso
Il ricorso è proposto nei limiti indispensabili alla motivazione come previsto dalle norme sulle ragioni d'impugnazione
Massime di principio
- In caso di patteggiamento in appello ex art. 599-bis c.p.p., se l'imputato rinuncia ai motivi di appello la cognizione del giudice d'appello è limitata: non va richiesta né motivata l'inesistenza delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 c.p.p. né l'assenza di aggravanti per questioni già oggetto di rinuncia
- Le doglianze in Cassazione che vertono su profili esclusi dalla cognizione per effetto della rinuncia sono generalmente dichiarate inammissibili
- Un contrasto tra dispositivo e motivazione relativo a condanne alle spese a favore di parti non presenti può essere qualificato come refuso materiale: prevale il dispositivo e l'errore può essere corretto mediante procedura di correzione dell'errore materiale
- La contestazione dell'eccessività della pena concordata ha scarso o nullo rilievo se la determinazione della pena rientra negli accordi oggetto di patteggiamento e la parte ha rinunciato ai motivi di impugnazione
- Se la parte civile non è mai comparsa nel giudizio di merito, non può essere lecitamente imputata di spese per il giudizio d'appello; ogni apparente diversa indicazione deve essere valutata in concreto e, se necessario, rettificata con procedura correttiva
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