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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13063/2022 del 06/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna (18/09/2019) che aveva parzialmente riformato la condanna del Tribunale di Parma (09/11/2018) per il reato previsto dall'art.186 d.lgs. 30/04/1992, n.285 (guida in stato di alterazione). Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso ammissibile e ha accertato che il reato è estinto per prescrizione (fatto commesso il 29/11/2014). Applicando la disciplina dettata dalla legge 5/12/2005, n.251 e il combinato disposto degli artt. 157, 160 comma 3 e 161 comma 2 c.p., ha concluso che, trattandosi di contravvenzione, il termine massimo prescrizionale è di cinque anni e si è quindi compiuto successivamente alla sentenza di appello. Non essendovi elementi univoci idonei a pronunciare una assoluzione ai sensi dell'art.129 comma 2 c.p.p. (che richiede prova di innocenza evidente e non contestabile), la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione, ha eliminato la sanzione amministrativa accessoria applicata e ha disposto la trasmissione di copia della sentenza al Prefetto di Parma ai sensi dell'art.224 comma 3 cds.

Norme richiamate

  • Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 (Codice della strada), art.186

    art.186, comma 2 lett. c), 2-bis, 2-sexies

    Norma che disciplina la fattispecie contestata (guida in stato di alterazione). La Corte ha considerato tale norma quale titolo di reato oggetto del processo, senza modifiche interpretative rilevanti nel dispositivo.

  • Legge 5 dicembre 2005, n.251

    legge 5 dicembre 2005, n.251

    Rilevante per il calcolo del termine prescrizionale applicabile al fatto commesso nel 2014; la Corte ha ritenuto applicabile la disciplina introdotta da tale legge per determinare il termine massimo di prescrizione.

  • Codice penale

    art.157; art.160, comma 3; art.161, comma 2

    Applicazione combinata di tali articoli per stabilire che, trattandosi di contravvenzione, il termine massimo di prescrizione è pari a cinque anni.

  • Codice di procedura penale

    La norma autorizza il giudice ad adottare la sentenza di assoluzione quando l'innocenza emerga in modo assolutamente non contestabile dagli atti; la Corte ha ritenuto che tale condizione non sussiste nel caso di specie, rendendo obbligatoria l'applicazione della causa estintiva (prescrizione) e non l'assoluzione per non aver commesso il fatto.

  • Codice della strada

    Norma che impone la comunicazione al Prefetto di provvedimenti giudiziari rilevanti per la circolazione; la Corte ha disposto la trasmissione della sentenza al Prefetto di Parma per gli adempimenti di competenza.

Massime di principio

  • Quando il termine di prescrizione matura dopo la sentenza di appello, la Corte di Cassazione può dichiarare il reato estinto per prescrizione e annullare la sentenza impugnata senza rinvio.
  • La distinzione tra estinzione per prescrizione e assoluzione per "evidente innocenza" è cruciale: l'assoluzione ai sensi dell'art.129 comma 2 c.p.p. è possibile solo se dagli atti emerge l'innocenza in modo incontrovertibile (assenza di necessità di approfondimenti). In difetto di tale prova, anche se emergano dubbi sulla responsabilità, si applica l'estinzione per prescrizione quando intervenuta.
  • Per le contravvenzioni con riferimento alla disciplina vigente (anche per effetto della legge n.251/2005), occorre calcolare attentamente i termini prescrizionali combinando le norme del codice penale indicate (artt.157, 160 e 161); talvolta il termine massimo può risultare di cinque anni.
  • L'estinzione del reato per prescrizione comporta anche la rimozione delle sanzioni accessorie di natura amministrativa imposte con la sentenza penale.
  • Il difensore deve tempestivamente eccepire la prescrizione e verificare l'applicabilità delle norme sopravvenute o modificate che incidono sul computo dei termini prescrizionali.
  • Quando la questione che rimane è soltanto la prescrizione, la Cassazione tende ad annullare senza rinvio; invece, se permangono questioni di merito che richiedono ulteriore accertamento, è più probabile il rinvio ad altra sede per nuovo giudizio.
  • Gli effetti amministrativi (es. comunicazioni al Prefetto, conseguenze sulla patente) possono essere attivati dal provvedimento giudiziario anche dopo l'annullamento per prescrizione, per cui è necessario valutare le ulteriori implicazioni amministrative e procedurali.

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