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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13581/2024 del 16/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da una cessione di azienda conclusa con scrittura privata del 12 dicembre 2011, seguita da una ulteriore cessione dell'azienda a terzi da parte del primo cessionario. Il creditore originario aveva ottenuto in via monitoria il pagamento del prezzo residuo della prima cessione; in seguito, a fronte di un accordo transattivo intervenuto tra il creditore e la garante del secondo cessionario, una somma di euro 26.000,00 era stata detratta dal credito azionato, con richiesta del residuo. In appello il primo cessionario è stato condannato al pagamento di euro 59.730,00 oltre accessori, perché la Corte territoriale ha ritenuto che la transazione riguardasse solo la posizione del secondo cessionario e della sua garante, non l'intero debito derivante dalle due cessioni. Il ricorrente ha dedotto la violazione o falsa applicazione dell'art. 1304 c.c., sostenendo che il condebitore solidale avrebbe il diritto potestativo, inderogabile, di profittare della transazione conclusa dal creditore con altro condebitore, e che quindi la clausola di esclusione dell'effetto estensivo sarebbe invalida; secondo il ricorrente, ciò avrebbe reso legittima la sua dichiarazione di volersi avvalere dell'accordo transattivo stipulato inter alios. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il motivo, osservando che esso non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata non sulla validità della clausola di esclusione, ma sull'accertamento dell'oggetto limitato della transazione; inoltre la censura si risolveva nella proposta di una diversa interpretazione del testo negoziale, senza dedurre specifiche violazioni dei canoni ermeneutici o vizi motivazionali rilevanti in sede di legittimità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile la costituzione del resistente perché effettuata solo con memoria illustrativa tardiva, oltre il termine per il controricorso. Ha poi dichiarato inammissibile il ricorso del cessionario, con conferma della decisione di appello che lo aveva condannato al pagamento del residuo prezzo. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 1304 c.c.

    Il ricorrente invocava la norma per sostenere il diritto del condebitore solidale di profittare della transazione; la Corte, però, ha rilevato che il motivo non confrontava la ratio decidendi, poiché la decisione di merito era basata sull'accertamento che la transazione avesse oggetto limitato alla sola posizione di uno dei debitori.

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    Richiamati implicitamente dalla Corte per osservare che il ricorrente non aveva realmente censurato l'interpretazione del contratto secondo i canoni ermeneutici, ma aveva solo contrapposto una propria lettura della scrittura transattiva.

  • art. 360, n. 2, c.p.c.

    Il motivo è stato formalmente incardinato come violazione di legge, ma la Corte ha rilevato che in realtà mirava a ottenere una rivalutazione del contenuto del negozio e non denunciava una vera violazione di legge idonea al sindacato di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, ma si limita a criticare un profilo non decisivo rispetto alla motivazione effettiva della decisione.
  • La deduzione della violazione di legge non può tradursi nella richiesta di una nuova interpretazione del contratto o della transazione, se non accompagnata dalla specifica denuncia di errori nei canoni ermeneutici o di vizi logici della motivazione rilevanti in sede di legittimità.
  • In tema di transazione, l'effetto estensivo eventualmente invocato da un condebitore presuppone che l'accordo abbia effettivamente riguardato il debito comune o la posizione a cui si pretende di estendere gli effetti; se il giudice di merito accerta, con motivazione congrua, che l'oggetto dell'accordo era limitato a una sola posizione debitoria, la censura che postuli un effetto "tombale" sull'intero rapporto non supera il vaglio di ammissibilità in cassazione.
  • In sede di legittimità la Corte non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito nella lettura del contenuto negoziale, potendo solo controllare la coerenza e logicità della motivazione e la corretta deduzione di specifici errori giuridici.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaGiudicato

Testo integrale

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