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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27461/2022 del 20/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (passeggero)

La controversia

Una passeggera aveva ottenuto dal giudice di pace di Roma la condanna della compagnia aerea al pagamento di euro 800 complessivi, di cui euro 600 quale compensazione pecuniaria ex Reg. CEE n. 261/2004 ed euro 200 a titolo di danno non patrimoniale per il ritardo nella partenza di un volo con scalo intermedio a Mosca. La compagnia aveva proposto appello soltanto contro il capo relativo al danno non patrimoniale, sostenendo che tale ulteriore voce fosse stata riconosciuta in assenza di prova. Il tribunale ha dichiarato inammissibile l'appello ritenendo la causa di valore inferiore a euro 1.100 e dunque decisa secondo equità dal giudice di pace, con conseguente appellabilità solo nei limiti dell'art. 339, comma 3, c.p.c. La compagnia ha quindi proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado, deducendo in sostanza che il giudice di pace avrebbe dovuto decidere secondo diritto, non secondo equità, perché la controversia derivava da un contratto concluso con modalità di cui all'art. 1342 c.c., essendo il trasporto aereo contrattualmente regolato da condizioni generali predisposte dal vettore. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, innanzitutto, era indirizzato contro la sentenza di primo grado ed era tardivo; inoltre, anche a prescindere dalla tardività, la causa di trasporto aereo rientra tra quelle sottratte alla decisione secondo equità del giudice di pace quando il contratto è concluso con moduli o formulari, sicché la sentenza era appellabile e non direttamente ricorribile per cassazione. La Corte ha anche escluso che ricorressero i presupposti per il ricorso immediato per cassazione avverso sentenze equitative e ha disposto il raddoppio del contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che l'impugnazione era sostanzialmente rivolta contro la sentenza di primo grado del giudice di pace, non contro la sentenza del tribunale, ed era comunque tardiva. Nel merito processuale ha affermato che il trasporto aereo acquistato tramite biglietto con condizioni generali predisposte dal vettore integra un contratto concluso con modalità riconducibili all'art. 1342 c.c.; pertanto, anche se il valore della causa era inferiore a euro 1.100, la controversia non era soggetta alla decisione equitativa necessaria del giudice di pace e doveva essere impugnata con appello. Ha inoltre osservato che, anche ove si fosse trattato di sentenza equitativa, il rimedio ordinario sarebbe stato l'appello a motivi limitati, non il ricorso diretto per cassazione. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell'intimata; è stato invece disposto l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 113 c.p.c.

    Il giudice di pace decide secondo equità le cause di valore non eccedente euro 1.100, salvo quelle derivanti da contratti conclusi nelle forme di cui all'art. 1342 c.c.

  • art. 1342 c.c.

    Il contratto di trasporto aereo concluso mediante biglietto e condizioni generali predisposte unilateralmente dal vettore è ricondotto alla categoria dei contratti conclusi con moduli o formulari.

  • art. 339 c.p.c.

    Avverso le sentenze equitative del giudice di pace il rimedio ordinario è l'appello a motivi limitati, non la ricorribilità diretta per cassazione, salvo specifiche eccezioni.

  • art. 360 c.p.c.

    Il ricorso immediato per cassazione contro sentenze equitative è ammesso solo nei casi espressamente previsti e non ricorrenti nel caso di specie.

  • art. 114 c.p.c.

    La decisione secondo equità su concorde richiesta delle parti costituisce ipotesi distinta e non ricorrente nel caso esaminato.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il procedimento accelerato previsto dalla norma.

  • art. 384 c.p.c.

    Il rilievo officioso dell'inammissibilità non richiede interlocuzione delle parti quando la Corte non intenda decidere nel merito.

  • art. 101 c.p.c.

    La violazione del contraddittorio non è configurabile quando la questione è esclusivamente di diritto processuale e la previa interlocuzione non avrebbe potuto incidere sulle difese.

  • art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È dovuto, in caso di inammissibilità del ricorso, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se previsto.

  • Reg. CEE n. 261/2004

    La somma di euro 600 era stata liquidata quale compensazione pecuniaria per il ritardo del volo.

Massime di principio

  • Le controversie derivanti da contratto di trasporto concluso mediante biglietto e condizioni generali predisposte dal vettore rientrano nell'eccezione all'equità necessaria del giudice di pace prevista per i contratti conclusi con moduli o formulari.
  • Quando una sentenza del giudice di pace non è resa secondo equità, il rimedio ordinario è l'appello; il ricorso diretto per cassazione è inammissibile.
  • Anche nelle cause di modesto valore, la qualificazione del rapporto come contratto concluso ex art. 1342 c.c. esclude la decisione equitativa del giudice di pace.
  • Il rilievo officioso di una causa di inammissibilità puramente processuale può essere effettuato senza previa interlocuzione delle parti quando non è richiesta alcuna valutazione di fatto o difesa aggiuntiva.
  • Il ricorso deve essere indirizzato contro la decisione effettivamente impugnata: se l'atto è costruito contro la sentenza di primo grado anziché contro quella d'appello, l'impugnazione può risultare inammissibile anche per difetto di valida procura o per tardività.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTrasporto
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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