Cassazione Penale, Sentenza n. 23805/2026 del 26/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di sorveglianza di Milano aveva respinto la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale presentata nell'interesse di un condannato. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., sostenendo che il provvedimento impugnato non avesse adeguatamente valutato il suo comportamento e che la motivazione fosse solo apparente, perché sostanzialmente ripetitiva del precedente rigetto del 14 ottobre 2025. Nel merito delle censure, lamentava anche le valutazioni compiute in relazione ai provvedimenti del magistrato di sorveglianza che lo avevano riguardato durante la detenzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse motivato in modo puntuale il rigetto della richiesta di affidamento in prova, valorizzando complessivamente: l'inidoneità del percorso lavorativo proposto, già ritenuto non adeguato in precedenza; la violazione del 14 giugno 2025, quando il ricorrente era stato trovato in un luogo di lavoro diverso da quello autorizzato e aveva fornito spiegazioni ritenute inattendibili; la complessa storia penitenziaria con plurime violazioni disciplinari; l'infrazione disciplinare del settembre 2025; e le ripetute revoche di benefici. Ha quindi rilevato che il ricorso si limitava a censure generiche, confuse e aspecifiche, senza confrontarsi con le ragioni della decisione impugnata. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il vizio di motivazione può essere dedotto in cassazione, ma richiede censure specifiche e confrontate con la motivazione del provvedimento impugnato.
art. 21 ord. pen.
L'attività lavorativa esterna può essere valutata ai fini dell'ammissibilità e dell'idoneità del percorso trattamentale; nel caso di specie è stata ritenuta non controllabile e non adeguata.
art. 77, comma 1, n. 15, d.P.R. n. 230 del 2000
È richiamata come norma disciplinare per l'infrazione commessa dal condannato durante la detenzione.
art. 39, comma 2, l. n. 354 del 1975
È richiamata in relazione alla sanzione dell'ammonizione irrogata per l'infrazione disciplinare.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso il diniego di affidamento in prova al servizio sociale, il controllo della Cassazione è limitato alla coerenza logico-giuridica della motivazione: non sono ammissibili censure meramente assertive, generiche o di puro merito.
- Il giudice di sorveglianza può negare la misura alternativa quando, valutando complessivamente il percorso del condannato, emergano elementi di inidoneità del progetto trattamentale e di persistente inaffidabilità, anche se alcune informazioni positive siano presenti nella relazione di sintesi.
- Ai fini della concessione delle misure alternative, l'attività lavorativa esterna deve essere concreta, controllabile e coerente con il piano trattamentale; l'inosservanza delle prescrizioni o la collocazione dell'attività in un luogo diverso da quello autorizzato incidono negativamente sulla valutazione di affidabilità.
- La presenza di plurime violazioni disciplinari e di precedenti revoche di benefici può legittimare il giudizio di non compatibilità della misura con le esigenze di sicurezza e con la finalità rieducativa della pena.
- In cassazione, il ricorrente deve confrontarsi specificamente con ciascuno dei passaggi decisivi della motivazione impugnata; la mancata confutazione dei rilievi centrali comporta l'inammissibilità del ricorso.
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