Sentenza n. 1125/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione in ordine alla richiesta di convocazione utile alla presentazione della domanda del visto di ingresso per motivi di studio inoltrata dal ricorrente; nonché di ogni altro provvedimento, connesso, conseguente e presupposto, ad oggi non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio dell'amministrazione sulla richiesta di convocazione per la presentazione della domanda di visto di ingresso per motivi di studio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione sulla richiesta di attivazione del procedimento e di convocazione utile alla presentazione della domanda di visto di ingresso per motivi di studio. Nel corso del giudizio, successivamente alla notificazione del ricorso, la competente sede diplomatica ha fissato l'appuntamento richiesto, attivando il procedimento per il rilascio del visto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la fissazione dell'appuntamento e la conseguente attivazione del procedimento amministrativo abbiano integralmente soddisfatto la pretesa azionata. La decisione è stata adottata ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, poiché il tempo intercorso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso non era particolarmente esteso e l'amministrazione si era adoperata per rispondere in tempi ragionevoli. Il Ministero è stato comunque condannato a restituire al ricorrente le somme eventualmente versate a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione; nel caso concreto, l'attivazione del procedimento durante il giudizio ha fatto venir meno la materia del contendere.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata è integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell'appuntamento necessario per presentare un'istanza e la conseguente attivazione del procedimento amministrativo soddisfano la pretesa relativa all'avvio del procedimento e determinano la cessazione della materia del contendere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
- Quando l'amministrazione attiva il procedimento durante il giudizio sul silenzio e soddisfa la specifica pretesa fatta valere, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere, senza pronunciarsi sull'esito finale del procedimento amministrativo.
- La compensazione delle spese può essere disposta considerando sia il tempo ragionevole intercorso tra la richiesta dell'interessato e la proposizione del ricorso, sia il comportamento collaborativo dell'amministrazione; resta possibile porre a carico dell'amministrazione la restituzione del contributo unificato eventualmente versato dal ricorrente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 20 gen 2026Sentenza n. 100/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 20 gen 2026Sentenza n. 101/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 20 gen 2026Sentenza n. 102/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 20 gen 2026Sentenza n. 103/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 gen 2026Sentenza n. 104/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 gen 2026Sentenza n. 105/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →