Cassazione Penale, Sentenza n. 13342/2023 del 30/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 03/06/2022 con cui il Tribunale del riesame di Roma ha sostituito la misura originaria; il ricorrente contestava la sussistenza della gravità indiziaria inerente l'ipotesi di intestazione fittizia (art. 512-bis c.p.), lamentando: 1) vizio di motivazione e violazione di legge sulla ritenuta gravità indiziaria sia sotto il profilo materiale che psicologico e la mancanza di prova della provenienza occulta dei capitali; 2) illogicità della motivazione circa l'esistenza di un presunto debito con ALVARO derivante da anticipazione di denaro; 3) omessa o insufficiente valutazione della documentazione societaria e contabile prodotta dalla difesa
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. Ha ritenuto infondate le doglianze sulla gravità indiziaria, confermando la coerenza e la logica valutazione delle intercettazioni e degli esiti investigativi richiamati nell'ordinanza impugnata (con specifici riferimenti a conversazioni del 24/9/2016, 26/9/2016, 5/11/2016, 6/5/2017, 23/5/2018, 22/3/2018, 1/9/2017 e 15/9/2017). Ha precisato che, nel reato di cui all'art. 512-bis c.p. (operazioni finalizzate a eludere misure di prevenzione patrimoniale), la richiesta di prova della provenienza illecita dei capitali è profilo estraneo alla struttura del reato; ha altresì ritenuto irrilevante il fatto che il ricorrente avesse materialmente versato denaro o contratto un credito, posto che ciò non esclude un contributo causale all'operazione di intestazione fittizia. Ha considerato generiche e prive di specificità le doglianze sulla documentazione aziendale. Per questi motivi ha dichiarato il ricorso inammissibile, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende (ex art. 616 c.p.p.)
Norme richiamate
Art. 23, comma 8 D.L. 137/2020
Art. 23, comma 8 D.L. 137/2020
Rilevato solo come norma procedurale per lo svolgimento del contraddittorio scritto nel procedimento (richiamata la trattazione con contraddittorio scritto)
Art. 512-bis c.p.
Il reato in esame punisce operazioni finalizzate ad eludere le disposizioni sulle misure di prevenzione patrimoniali; nel contesto del delitto la prova della provenienza illecita dei capitali non è un elemento strutturale richiesto per la configurazione del reato, pertanto la mancanza di tale prova non annulla la gravità indiziaria
Art. 616 c.p.p.
Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di somme a titolo di ammenda o sanzione in caso di ricorso dichiarato inammissibile o manifestamente infondato
Massime di principio
- Nelle ipotesi di intestazione fittizia (art. 512-bis c.p.) la valutazione della gravità indiziaria può fondarsi in modo decisivo sulle intercettazioni e sugli elementi investigativi anche se distanti temporalmente dall'operazione formale, purché consentano di ricostruire una gestione sostanziale sganciata dalla gestione formale
- La mancanza di prova circa la provenienza illecita dei capitali non è necessariamente ostativa alla configurazione del reato di elusione delle misure di prevenzione patrimoniali, perché il centro di interesse è l'operazione volta ad aggirare quelle misure
- Il fatto che l'imputato abbia materialmente versato somme o abbia contratto crediti non esclude a priori la sua partecipazione causale a un'operazione di intestazione fittizia; occorre valutare il ruolo complessivo e la consapevolezza emersa dalle indagini
- Documentazione contabile o societaria prodotta dalla difesa deve essere specificamente indicata e valorizzata nel ricorso: censure generiche prive di puntuale indicazione sulla natura e rilevanza dei documenti vengono ritenute inammissibili o irrilevanti
- I ricorsi manifestamente infondati o generici possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e somme a titolo di ammenda; pertanto è necessario formulare motivi precisi, circostanziati e fondati per evitare sanzioni
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