Cassazione Civile, Ordinanza n. 10985/2026 del 24/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il socio, già soccombente in primo e secondo grado contro un avviso di accertamento emesso nei suoi confronti per maggiore reddito da partecipazione, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della commissione tributaria regionale. La lite traeva origine da un accertamento operato nei confronti della società partecipata per maggior reddito imponibile relativo all'anno 2011; in ragione della ristretta base sociale e dei rapporti familiari tra i soci, l'Ufficio aveva imputato al socio un maggior reddito personale in applicazione della presunzione di percezione di utili occulti. Con un unico motivo il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 4 e 5 c.p.c., la nullità della sentenza per asserita assenza di motivazione, sostenendo che il giudice d'appello aveva erroneamente ritenuto irrilevante, nei suoi confronti, la definizione agevolata della lite da parte della società e che non aveva motivato sulla questione relativa alla determinazione del maggior reddito societario, anche in relazione a una nota di credito emessa da altra società a seguito di un atto transattivo.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha affermato che la sentenza d'appello conteneva una motivazione sufficiente, avendo spiegato perché la definizione agevolata della lite da parte della società non fosse idonea a incidere automaticamente sulla posizione del socio, e ha richiamato l'orientamento consolidato di legittimità. Ha inoltre osservato che, sotto l'apparente censura di omessa motivazione, il ricorso mirava in realtà a una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione e con atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 41-bis d.P.R. 600/1973
presunzione di percezione degli utili occulti nelle società a base di capitali ristretta
viene richiamato come base normativa dell'accertamento del maggior reddito imputato al socio in ragione della ristretta base sociale
art. 360, comma 1, nn. 4 e 5 c.p.c.
il motivo viene esaminato come censura di nullità della sentenza per assenza di motivazione e, in sostanza, come tentativo di far valere un vizio motivazionale non configurabile nei termini prospettati
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
viene applicato per dare atto dei presupposti processuali del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Sezioni Unite n. 8053 del 2014
si richiama il principio per cui in cassazione è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che si risolva in violazione di legge costituzionalmente rilevante, nei limiti della mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile
Cass. 30 dicembre 2015, n. 26610
si richiama il principio secondo cui il vizio di violazione di legge attiene all'erronea ricognizione della fattispecie astratta, mentre l'erronea ricognizione della fattispecie concreta riguarda il merito
Cass. 4 novembre 2013, n. 24679
richiamata per ribadire che il giudizio di cassazione non consente il riesame del merito e della valutazione delle prove
Cass. 16 novembre 2011, n. 27197
richiamata nel medesimo senso sul limite del sindacato di legittimità
Cass. 6 aprile 2011, n. 7921
richiamata nel medesimo senso sul divieto di rivalutazione del merito
Cass. 21 settembre 2006, n. 20455
richiamata nel medesimo senso sul ruolo esclusivo del giudice di merito nella valutazione delle prove
Cass. 4 aprile 2006, n. 7846
richiamata nel medesimo senso sul perimetro del controllo di legittimità
Cass. 9 settembre 2004, n. 18134
richiamata nel medesimo senso sul perimetro del controllo di legittimità
Cass. 7 febbraio 2004, n. 2357
richiamata nel medesimo senso sul perimetro del controllo di legittimità
Cass. 7 gennaio 2009, n. 42
richiamata per affermare che il giudice di merito che ritenga più attendibili alcune prove non deve confutare espressamente quelle non accolte
Cass. 17 luglio 2001, n. 9662
richiamata nel medesimo senso sulla non necessità di confutazione di tutte le prove non seguite
Massime di principio
- In sede di legittimità è censurabile la motivazione della sentenza solo quando il difetto motivazionale si traduce in una vera e propria anomalia costituzionalmente rilevante, come motivazione apparente o mancante; non è invece deducibile il mero difetto di sufficienza della motivazione.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito o delle risultanze istruttorie, poiché il controllo di legittimità riguarda solo la correttezza giuridica e la coerenza logico-formale della decisione impugnata.
- Il vizio di violazione di legge riguarda l'erronea individuazione della norma astratta e della sua portata, mentre la critica alla ricostruzione dei fatti di causa appartiene al piano del merito e non è scrutinabile come violazione di legge.
- Il giudice di merito, quando seleziona le prove ritenute più attendibili, non è tenuto a confutare analiticamente tutti gli elementi probatori contrari o non accolti.
- Nelle controversie tributarie relative a società a ristretta base partecipativa, la definizione della lite da parte della società non comporta automaticamente l'irrilevanza dell'accertamento nei confronti del socio, se il giudice di merito ne spiega la non incidenza sul caso concreto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 24 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 10913/2026 del 24/04/2026
- ordinanza_civile · 24 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 10921/2026 del 24/04/2026
- ordinanza_civile · 24 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 10922/2026 del 24/04/2026
- ordinanza_civile · 24 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 10923/2026 del 24/04/2026
- ordinanza_civile · 24 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 10933/2026 del 24/04/2026
- ordinanza_civile · 24 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 10946/2026 del 24/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →