Sentenza n. 2340/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'ottemperanza - al giudicato di cui alla sentenza n.5694/2025 pubblicata il 28/07/2025 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), notificata in data 29/07/2025, passata in cosa giudicata, relativamente alle spese di lite riconosciute;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza n. 5694/2025, relativamente alle spese di lite liquidate nel precedente giudizio di ottemperanza
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione debitrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha promosso un nuovo giudizio di ottemperanza chiedendo che il Ministero desse esecuzione alla sentenza n. 5694/2025, nella parte concernente le spese di lite riconosciute in suo favore. La sentenza precedente aveva già accolto la domanda di esecuzione, ordinando all'Amministrazione di provvedere al pagamento entro sessanta giorni e prevedendo, in caso di ulteriore inerzia, l'intervento sostitutivo di un commissario ad acta, individuato nel Direttore generale per le Risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il giudizio di ottemperanza fosse stato nuovamente attivato al di fuori dei casi consentiti, poiché, dopo una pronuncia che ha già ordinato all'Amministrazione di eseguire il giudicato, tutte le questioni relative alla successiva esecuzione, comprese quelle concernenti il pagamento delle spese liquidate, devono essere affrontate nell'ambito dell'originario giudizio di ottemperanza mediante il commissario ad acta già previsto dalla sentenza. Il giudice ha interpretato il dictum della precedente sentenza, anche in applicazione del principio di economia dei mezzi processuali, nel senso che il commissario fosse competente a provvedere anche al pagamento delle spese di lite in caso di inerzia ministeriale. Le spese del nuovo giudizio sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
rimedio di cui agli artt. 112 e ss. cpa
Il giudizio di ottemperanza non può essere promosso una seconda volta per questioni esecutive che devono essere trattate nell'ambito dell'originario giudizio mediante il commissario ad acta.
art. 114 c.p.a.
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.
La disposizione costituisce la base normativa del giudizio di ottemperanza, ma il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l'esecuzione doveva essere attivata nel procedimento originario tramite il commissario ad acta.
Massime di principio
- Quando una sentenza resa in sede di ottemperanza ordina all'Amministrazione di eseguire il giudicato e prevede, in caso di inerzia, l'intervento di un commissario ad acta, le successive questioni relative all'esecuzione devono essere introdotte nell'ambito dell'originario giudizio di ottemperanza, senza promuovere un autonomo secondo giudizio.
- La competenza del commissario ad acta previsto dalla sentenza di ottemperanza comprende, salvo diversa limitazione espressa del dictum, tutti gli adempimenti necessari a dare integrale esecuzione alla pronuncia, comprese le disposizioni relative al pagamento delle spese di lite liquidate nel giudizio.
- Il principio di economia dei mezzi processuali impone di interpretare il dispositivo e la motivazione della sentenza di ottemperanza in modo da concentrare nell'originario giudizio tutte le attività esecutive conseguenti all'eventuale inerzia dell'Amministrazione.
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