Cassazione Civile, Ordinanza n. 13584/2024 del 16/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La controversia origina da una precedente decisione di merito con cui era stato riconosciuto, in favore di un soggetto, il diritto di voto su una partecipazione sociale gravata da pegno sul 51% del capitale di una società. Successivamente, la controparte ha ottenuto una sentenza del Tribunale di Siena del 4 dicembre 2013, passata in giudicato, che, decidendo sull'opposizione a decreto ingiuntivo per euro 3.000.000,00, avrebbe escluso l'esistenza del debito garantito dal pegno. Sulla base di tale decisione, i soccombenti hanno proposto revocazione contro la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 2016, sostenendo la contrarietà al giudicato esterno. La Corte d'appello ha respinto la revocazione ritenendo che il giudicato fosse entrato nella sfera di cognizione del giudice della sentenza revocanda e che, quindi, l'eventuale errore dovesse essere fatto valere con ordinari mezzi di impugnazione e non con revocazione. In Cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 395, n. 5, c.p.c., assumendo che la mancata produzione di una sentenza priva di attestazione di passaggio in giudicato non equivalesse a prova dell'esistenza di un giudicato rilevante; 2) omesso esame di un fatto decisivo, individuato nell'assenza di prova del passaggio in giudicato e della relativa certificazione; 3) motivazione apparente e violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c., perché la Corte territoriale non avrebbe chiarito quale fosse il titolo fondativo compatibile col precedente giudicato né spiegato perché l'accertata inesistenza del credito non travolgesse il pegno; 4) violazione dei criteri di liquidazione delle spese ex d.m. n. 55 del 2014.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi, ritenendoli fondati, e ha dichiarato assorbito il quarto. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione, demandando al giudice del rinvio anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha chiarito che, quando il giudicato esterno si forma nel corso del giudizio di appello e non è eccepito dalla parte interessata, la sentenza d'appello difforme da quel giudicato è impugnabile con revocazione; tuttavia il giudicato esterno è rilevabile d'ufficio solo se risulta dagli atti e, nel caso concreto, non era stata dimostrata la produzione della sentenza munita della certificazione di definitività. La motivazione della Corte territoriale, che aveva supposto che il giudice della sentenza revocanda avesse comunque valutato il giudicato, è stata ritenuta priva di base argomentativa sufficiente. Il quarto motivo sulle spese è rimasto assorbito per effetto dell'accoglimento dei precedenti.
Norme richiamate
art. 395, n. 5, c.p.c.
La revocazione è utilizzabile per contrasto con un giudicato esterno formatosi nel corso del giudizio di secondo grado, quando la relativa esistenza non sia stata eccepita nel giudizio stesso; non è invece il rimedio corretto se l'errore dedotto attiene a una mera valutazione del giudicato che il giudice abbia comunque esaminato.
art. 132, n. 4, c.p.c.
La sentenza deve contenere una motivazione non apparente; se non chiarisce gli elementi decisivi posti a base della decisione, è affetta da nullità.
art. 124 disp. att. c.p.c.
La prova del passaggio in giudicato richiede la produzione della decisione munita della certificazione di definitività, non essendo sufficiente la sola allegazione o la mancata contestazione.
art. 395, n. 4, c.p.c.
È il rimedio evocato dalla Corte per la revocazione nel caso di errore di fatto/di percezione del giudicato; nel caso concreto la Corte ha escluso che vi fossero i presupposti per ricondurre la censura a un errore solo percettivo e ha ritenuto la revocazione ammissibile nei termini prospettati.
Massime di principio
- Il giudicato esterno formatosi nel corso del giudizio di appello, se non eccepito dalla parte interessata, può legittimare la revocazione della sentenza pronunciata in difformità da esso.
- La rilevabilità d'ufficio del giudicato opera solo quando il giudicato risulti dagli atti del processo; non basta la mera allegazione della sentenza o la sua non contestazione, occorrendo la produzione del provvedimento munito di attestazione di definitività.
- L'errore che consista nel mancato rilievo di un giudicato esterno non può essere degradato a semplice errore di valutazione se il giudicato non risulta effettivamente acquisito al processo e non è dimostrato che il giudice lo abbia consapevolmente esaminato.
- Una motivazione è apparente quando afferma una conclusione senza esplicitare gli elementi da cui desume il presupposto decisivo della decisione; in tal caso la sentenza è cassabile per nullità.
- La mancata contestazione del passaggio in giudicato non equivale, di per sé, ad ammissione della definitività della decisione, permanendo l'onere di produrre la sentenza certificata come passata in giudicato.
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