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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16510/2025 del 02/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma della condanna per bancarotta semplice documentale (omessa tenuta delle scritture contabili). Tre motivi: 1) violazione dell'art. 217 R.D. n. 267/1942 e carenza/illogicità della motivazione sulla presunta consapevolezza dell'omissione; 2) omissione di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto) e carenza di motivazione sul punto; 3) motivazione apparente nel rifiuto delle attenuanti generiche e nella determinazione della pena, sostenendo che il diniego si sarebbe basato solo su un precedente penale e sulla gravità della condotta.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile o manifestamente infondato nei tre motivi. Ha ritenuto che: 1) l'omessa tenuta delle scritture contabili può costituire bancarotta semplice documentale anche per colpa (non è richiesto il dolo), per cui il primo motivo è generico e inammissibile; 2) la causa di non punibilità dell'art. 131-bis cod. pen. non è applicabile alla fattispecie per la particolare offensività della condotta, che ha reso impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, e il giudice deve indicare solo i criteri ritenuti rilevanti; 3) il diniego delle attenuanti generiche è valutazione di merito insindacabile in cassazione se non contraddittoria e se dà conto degli elementi decisivi (qui: gravità del fatto, precedente penale, scarsa collaborazione), pertanto il terzo motivo è inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di euro 3.000,00. La sentenza di merito resta quindi confermata e il ricorso respinto.

Norme richiamate

  • R.D. n. 267/1942, art. 217

    La disposizione relativa alle norme fallimentari è richiamata nella contestazione della bancarotta; la Corte ha ritenuto comunque che l'omessa tenuta delle scritture contabili rientri nella fattispecie di bancarotta semplice documentale e possa sussistere anche per comportamento colposo.

  • Codice penale, art. 131-bis

    Norma che introduce la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto che non fosse applicabile nel caso concreto in ragione della particolare offensività della condotta (impossibilità di ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari) e ha osservato che il giudice deve indicare i criteri ritenuti rilevanti, non necessariamente tutti gli elementi previsti dall'art. 133.

  • Codice penale, art. 133

    Determinazione della pena e criteri per la valutazione delle circostanze (anche rilevanti per la tenuità); la Corte ha richiamato che il giudice di merito può basare la decisione sugli elementi considerati preponderanti e non è tenuto a esaminare esaustivamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli.

  • Codice di procedura penale, art. 616, comma 1

    Norma che autorizza la condanna al pagamento in favore della Cassa delle ammende; la Corte ha disposto il versamento di euro 3.000,00 in applicazione di questa previsione.

Massime di principio

  • L'omessa tenuta delle scritture contabili può integrare il reato di bancarotta documentale anche quando la condotta sia colposa: non è sempre necessario dimostrare il dolo.
  • Per l'applicazione dell'art. 131-bis (tenuità del fatto) il giudice valuta la gravità e l'offensività complessiva; se la condotta ha reso impossibile ricostruire il patrimonio o gli affari, la tenuità è difficilmente riconoscibile.
  • Il giudizio sulle attenuanti generiche è valutazione di merito e in cassazione è sindacabile solo se la motivazione è contraddittoria o del tutto carente; è sufficiente che il giudice indichi i fattori ritenuti decisivi.
  • In impugnazioni di cassazione, i motivi generici che non si confrontano con le ragioni poste a fondamento della decisione di merito sono spesso dichiarati inammissibili.
  • Il giudice non è obbligato a esaminare puntualmente tutti gli elementi indicati dalle parti ai fini della tenuità o delle attenuanti: è sufficiente la rimessione logica agli elementi ritenuti rilevanti.

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