Cassazione Penale, Sentenza n. 16510/2025 del 02/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma della condanna per bancarotta semplice documentale (omessa tenuta delle scritture contabili). Tre motivi: 1) violazione dell'art. 217 R.D. n. 267/1942 e carenza/illogicità della motivazione sulla presunta consapevolezza dell'omissione; 2) omissione di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto) e carenza di motivazione sul punto; 3) motivazione apparente nel rifiuto delle attenuanti generiche e nella determinazione della pena, sostenendo che il diniego si sarebbe basato solo su un precedente penale e sulla gravità della condotta.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile o manifestamente infondato nei tre motivi. Ha ritenuto che: 1) l'omessa tenuta delle scritture contabili può costituire bancarotta semplice documentale anche per colpa (non è richiesto il dolo), per cui il primo motivo è generico e inammissibile; 2) la causa di non punibilità dell'art. 131-bis cod. pen. non è applicabile alla fattispecie per la particolare offensività della condotta, che ha reso impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, e il giudice deve indicare solo i criteri ritenuti rilevanti; 3) il diniego delle attenuanti generiche è valutazione di merito insindacabile in cassazione se non contraddittoria e se dà conto degli elementi decisivi (qui: gravità del fatto, precedente penale, scarsa collaborazione), pertanto il terzo motivo è inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di euro 3.000,00. La sentenza di merito resta quindi confermata e il ricorso respinto.
Norme richiamate
R.D. n. 267/1942, art. 217
La disposizione relativa alle norme fallimentari è richiamata nella contestazione della bancarotta; la Corte ha ritenuto comunque che l'omessa tenuta delle scritture contabili rientri nella fattispecie di bancarotta semplice documentale e possa sussistere anche per comportamento colposo.
Codice penale, art. 131-bis
Norma che introduce la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto che non fosse applicabile nel caso concreto in ragione della particolare offensività della condotta (impossibilità di ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari) e ha osservato che il giudice deve indicare i criteri ritenuti rilevanti, non necessariamente tutti gli elementi previsti dall'art. 133.
Codice penale, art. 133
Determinazione della pena e criteri per la valutazione delle circostanze (anche rilevanti per la tenuità); la Corte ha richiamato che il giudice di merito può basare la decisione sugli elementi considerati preponderanti e non è tenuto a esaminare esaustivamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli.
Codice di procedura penale, art. 616, comma 1
Norma che autorizza la condanna al pagamento in favore della Cassa delle ammende; la Corte ha disposto il versamento di euro 3.000,00 in applicazione di questa previsione.
Massime di principio
- L'omessa tenuta delle scritture contabili può integrare il reato di bancarotta documentale anche quando la condotta sia colposa: non è sempre necessario dimostrare il dolo.
- Per l'applicazione dell'art. 131-bis (tenuità del fatto) il giudice valuta la gravità e l'offensività complessiva; se la condotta ha reso impossibile ricostruire il patrimonio o gli affari, la tenuità è difficilmente riconoscibile.
- Il giudizio sulle attenuanti generiche è valutazione di merito e in cassazione è sindacabile solo se la motivazione è contraddittoria o del tutto carente; è sufficiente che il giudice indichi i fattori ritenuti decisivi.
- In impugnazioni di cassazione, i motivi generici che non si confrontano con le ragioni poste a fondamento della decisione di merito sono spesso dichiarati inammissibili.
- Il giudice non è obbligato a esaminare puntualmente tutti gli elementi indicati dalle parti ai fini della tenuità o delle attenuanti: è sufficiente la rimessione logica agli elementi ritenuti rilevanti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 2 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 16454/2025 del 02/05/2025
- Sentenza penale · 2 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 16456/2025 del 02/05/2025
- Sentenza penale · 2 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 16457/2025 del 02/05/2025
- Sentenza penale · 2 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 16458/2025 del 02/05/2025
- Sentenza penale · 2 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 16459/2025 del 02/05/2025
- Sentenza penale · 2 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 16460/2025 del 02/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →