Sentenza n. 2897/2026 - Milano, Sezione 4
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 496/2023 del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, pubblicata in data 22.11.2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, quanto all'erogazione della Carta del docente, della sentenza del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, n. 496/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, n. 496/2023, che aveva riconosciuto il suo diritto all'erogazione di euro 500 annui mediante Carta del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023 e aveva condannato il Ministero al pagamento delle relative somme tramite carta elettronica. Il ricorso si è reso necessario perché l'amministrazione non aveva dato tempestiva esecuzione al dictum giudiziale.
La decisione
Nel corso del giudizio il Ministero ha provveduto, sebbene tardivamente, ad accreditare le somme dovute a titolo di Carta del docente. Poiché la pretesa azionata è stata integralmente soddisfatta, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. La tardiva esecuzione successiva alla proposizione del ricorso ha giustificato la condanna del Ministero alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre oneri di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce la base normativa del diritto all'erogazione annuale di euro 500 mediante la Carta del docente, riconosciuto alla ricorrente dal giudice ordinario.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Impone la dichiarazione di cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
art. 26 c.p.a.
Costituisce il riferimento processuale per la regolazione delle spese del giudizio amministrativo.
art. 39 c.p.a.
Rende applicabili, per quanto non disciplinato dal codice del processo amministrativo, le disposizioni del codice di procedura civile, rilevanti anche ai fini della distrazione delle spese.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale soddisfazione della pretesa azionata durante il processo comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- Quando l'amministrazione esegue il giudicato soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, la sopravvenuta soddisfazione della pretesa non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese, giustificata dalla sua condotta processuale e dal ritardo nell'esecuzione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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