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Sentenza

Sentenza n. 2930/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo: - dell’Atto del Governo n. 228 recante “Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di ripartizione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2023 concernente gli interventi relativi alla categoria «Fame nel mondo»”; - della nota prot. DICA-0016132-P del 29 maggio 2024 del Servizio per le attività inerenti alle procedure di utilizzazione dell’otto per mille e per gli interventi straordinari sul territorio della Presidenza del Consiglio dei Ministri recante “Conferma nota prot. DICA-0007115-P-11/03/2024”; - del preavviso di rigetto nota prot. DICA-0007115-P dell’11 marzo 2024 del Servizio per le attività inerenti alle procedure di utilizzazione dell’otto per mille e per gli interventi straordinari sul territorio della Presidenza del Consiglio dei Ministri; - di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso rispetto a quelli impugnati. quanto ai motivi aggiunti successivamente proposti: - del D.P.C.M. di ripartizione della quota otto per mille relativa all’annualità 2023 destinata alla categoria “Fame nel mondo” del 15 gennaio 2025, pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 28 febbraio 2025; - dell’Allegato al D.P.C.M. FM 1 recante “Elenco istanze presentate”; - dell’Allegato al D.P.C.M. FM 2 recante “Elenco istanze escluse/non idonee al finanziamento e relativa motivazione”; - dell’Allegato al D.P.C.M. FM 3 recante “Graduatoria finale dei progetti - anno 2023”; - nonché di ogni altro atto e/o provvedimento comunque connesso, presupposto e/o conseguente, in quanto lesivo degli interessi della ricorrente.

Giustizia amministrativa202500859

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura di finanziamento dell'otto per mille per la categoria "Fame nel mondo" e successivi atti di ripartizione delle risorse relativi all'annualità 2023

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione concedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva presentato domanda per ottenere un contributo di 171.470 euro destinato alla realizzazione di un progetto di cooperazione internazionale. L'amministrazione aveva comunicato il preavviso di rigetto e poi confermato l'esclusione ritenendo che la domanda e alcuni allegati obbligatori recassero mere immagini scansionate di firme autografe, prive di valore legale. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 4 del d.P.R. n. 76/1998 e dell'art. 65, comma 1, lett. c-bis), del d.lgs. n. 82/2005, sostenendo che la disciplina non imponesse una specifica modalità di sottoscrizione, che l'invio tramite PEC rendesse comunque valida l'istanza e che la firma apposta come immagine dovesse essere considerata equipollente alla firma autografa o digitale. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza, ragionevolezza, buon andamento e risultato, nonché del legittimo affidamento, sostenendo che l'amministrazione avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio, essendo certa la riferibilità della domanda all'associazione. Con i motivi aggiunti ha impugnato il D.P.C.M. di ripartizione della quota dell'otto per mille per il 2023 e i relativi allegati.

La decisione

Il TAR ha respinto sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti. Ha distinto tra firma autografa, firma digitale e mera immagine digitale di una firma autografa. Ha ritenuto che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 38 del d.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 65 del d.lgs. n. 82/2005, siano equipollenti alla firma digitale la sottoscrizione autografa accompagnata dalla copia del documento di identità e la trasmissione dell'istanza dal domicilio digitale o dall'indirizzo PEC nei modi previsti dalla legge, ma non la semplice apposizione su un documento dell'immagine scansionata di una firma. Quest'ultima non costituisce una sottoscrizione e non garantisce la certa riferibilità dell'atto al soggetto indicato come autore. La carenza non è stata qualificata come mera irregolarità formale, bensì come mancanza originaria di un elemento essenziale espressamente richiesto dalla disciplina della procedura; pertanto non era possibile sanarla mediante soccorso istruttorio, poiché ciò avrebbe comportato il recupero ex post di una sottoscrizione mancante e leso la par condicio nella procedura comparativa. La fondatezza di tale autonoma ragione ha consentito al TAR di non esaminare gli ulteriori profili posti dall'amministrazione, in applicazione del principio secondo cui, in presenza di un atto plurimotivato, è sufficiente la legittimità di una delle motivazioni. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 47 l. 222/1985

    Disciplina la scelta e la destinazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF.

  • art. 48 l. 222/1985

    Individua le finalità cui è destinata la quota dell'otto per mille a diretta gestione statale, tra cui la lotta alla fame nel mondo.

  • art. 3 d.P.R. 76/1998

    Disciplina i requisiti soggettivi e la documentazione richiesta per l'accesso alla procedura di ripartizione dell'otto per mille.

  • art. 4 d.P.R. 76/1998

    Disciplina i requisiti oggettivi e la documentazione necessaria per la presentazione delle domande.

  • art. 5 d.P.R. 76/1998

    Prevede la verifica formale delle istanze da parte degli uffici e la successiva valutazione dei progetti da parte delle commissioni tecniche.

  • art. 6 d.P.R. 76/1998

    Prevede la presentazione delle domande entro il termine perentorio stabilito dal regolamento.

  • art. 7 d.P.R. 76/1998

    Disciplina l'approvazione e la pubblicazione del piano di ripartizione delle risorse.

  • art. 38 d.P.R. 445/2000

    Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

    Rinvio alle modalità di validità delle istanze telematiche previste dall'art. 65 del CAD.

  • art. 65 d.lgs. 82/2005

    Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni ... sono valide: a) se sottoscritte mediante una delle forme di cui all'articolo 20 ... c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità; c-bis) ovvero se trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale ...

    Prevede modalità alternative valide di presentazione telematica, ma non ricomprende la mera apposizione dell'immagine scansionata di una firma autografa.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente con riferimento ai principi di buon andamento e di risultato, ma ritenuto non idoneo a superare la carenza originaria della sottoscrizione.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    Richiamato nel confronto con il principio di strumentalità delle forme; la sentenza esclude che la carenza della sottoscrizione possa essere degradata a vizio formale non invalidante.

Massime di principio

  • La mera immagine digitale o scansione di una firma autografa apposta su un documento telematico non costituisce, di per sé, una sottoscrizione valida e non è equipollente né alla firma autografa originale né alla firma digitale, quando non rientra in una delle modalità previste dalla legge.
  • Ai sensi del combinato disposto dell'art. 38 del d.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 65 del d.lgs. n. 82/2005, la validità dell'istanza telematica può derivare dalla firma digitale, dalla sottoscrizione autografa accompagnata dalla copia del documento di identità oppure dalla trasmissione effettuata dal domicilio digitale o dall'indirizzo certificato nei modi previsti dalla legge; la semplice immagine scansionata della firma non rientra tra tali modalità.
  • Quando la disciplina di una procedura comparativa richiede la sottoscrizione della domanda o degli allegati essenziali, la sua mancanza originaria non costituisce una mera irregolarità formale sanabile mediante soccorso istruttorio, anche se l'autore materiale o la provenienza della trasmissione siano altrimenti individuabili.
  • Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per acquisire ex post un elemento essenziale della domanda che mancava alla scadenza del termine, poiché ciò altererebbe la par condicio dei partecipanti in una procedura comparativa per risorse limitate.
  • In presenza di un provvedimento plurimotivato, la legittimità di una sola delle ragioni autonomamente idonee a sorreggerlo è sufficiente a determinarne la conservazione, rendendo non necessaria la disamina degli ulteriori motivi.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatoriePartecipazione al procedimento
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiSoccorso istruttorioPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezza

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