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Sentenza

Sentenza n. 684/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 1170/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, pubblicata in data 18.09.2024.

Giustizia amministrativa202501809

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 1170/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice da giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, pubblicata il 18 settembre 2024 e passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 4 aprile 2025. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione, ma l'Amministrazione è rimasta inadempiente. È stato quindi dedotto l'inadempimento dell'obbligo conformativo e satisfattivo derivante dal giudicato.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso, rilevando la perdurante inadempienza del Ministero rispetto alle statuizioni della sentenza definitiva. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alla sentenza presupposta, detraendo quanto eventualmente già corrisposto, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inadempienza, su istanza della ricorrente, opererà in sostituzione dell'Amministrazione il commissario ad acta, individuato nel Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario da lui delegato, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800, oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato se versato, con distrazione a favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, prevedendo anche misure sostitutive mediante commissario ad acta.

Massime di principio

  • L'inottemperanza dell'amministrazione a una sentenza passata in giudicato, dopo la notificazione necessaria ai fini dell'esecuzione e la decorrenza del termine dilatorio previsto dalla legge, legittima l'interessato a proporre ricorso per ottemperanza.
  • Accertata l'inadempienza, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione competente di dare esecuzione alle statuizioni del giudicato entro un termine assegnato, detraendo quanto eventualmente già corrisposto.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire, su istanza di parte, in caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione, fissandone il termine e individuando il soggetto sostitutivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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