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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29078/2022 del 22/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Lionetti impugna la sentenza di patteggiamento contestando la qualificazione giuridica dei fatti (sostiene che alcuni episodi avrebbero dovuto essere valutati ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 - ipotesi di lieve entità - e che il G.u.p. non avrebbe considerato elementi probatori relativi alla partecipazione di terzi all'acquisto contestato). Sylasanaj lamenta l'omessa decisione sulla destinazione/ restituzione di tre telefoni cellulari sequestrati (sostiene che la sentenza non ha motivato la mancata restituzione e invoca limiti e possibilità di impugnazione alla luce della giurisprudenza di legittimità, citando la sent. Sezioni Unite n. 21368/2019, "Savin").

La decisione

Entrambi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Per Lionetti la Corte ha ritenuto che, nel rito del patteggiamento, la motivazione sintetica e a struttura enunciativa è sufficiente purché risulti che il giudice abbia compiuto le pertinenti valutazioni; dunque non è stato violato il diritto di difesa né la qualificazione è stata ritenuta erronea. Per Sylasanaj la Corte ha rilevato che la sentenza impugnata non ha disposto confische né statuizioni sulle cose sequestrate e non risulta che sia stata chiesta la restituzione o che vi sia stata impugnazione del provvedimento di sequestro; pertanto il ricorso volto ad annullare una confisca mai pronunciata è inammissibile. I ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Regola il giudizio per patteggiamento; la Corte sottolinea che nel rito abbreviato/ patteggiamento la valutazione del giudice può avere motivazione sintetica purché emerga che le pertinenti verifiche (qualificazione, continuazione, circostanze, pena) siano state compiute.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Norma centrale in materia di stupefacenti: i ricorrenti contestavano la corretta applicazione della norma (anche la particolare ipotesi di cui al comma 5 - lieve entità), ma la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione operata dal G.u.p. nel quadro del patteggiamento.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Riguarda il proscioglimento per causa di non punibilità: la Corte ricorda che il giudice deve motivare specificamente solo se dagli atti emergono elementi concreti che suggeriscano l'applicazione di cause di non punibilità; altrimenti una valutazione sintetica è sufficiente nel patteggiamento.

  • Sent. Sez. U. n. 10372 del 27/09/1995 (Serafino)

    Giurisprudenza richiamata per confermare il principio che la motivazione della sentenza di patteggiamento può essere sintetica e a struttura enunciativa se risulta che il giudice abbia compiuto le verifiche richieste dalla legge.

  • Sent. Sez. U. n. 21368 del 26/09/2019 (Savin)

    la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, 2 cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen.

    Evidenzia i limiti della impugnabilità delle sentenze di patteggiamento: a seconda dell'oggetto dell'accordo, la cassazione può essere ammessa solo nei limiti previsti o per vizio di motivazione. La Corte applica il principio evidenziando che nel caso concreto non erano emerse statuizioni sulle misure relative ai beni.

  • art. 253 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il sequestro conservativo e probatorio: i telefoni erano stati posti sotto sequestro ai sensi di questo articolo, ma la mancata decisione sulla restituzione non costituisce automaticamente vizio della sentenza di patteggiamento se non vi è stata domanda o statuizione sulla confisca.

  • art. 240 cod. pen.

    Norma citata in riferimento alla confisca: la Corte rileva che la sentenza non ha disposto confische ai sensi di questa norma, motivo per cui il ricorso che invoca la confisca è infondato.

  • art. 448, comma 2-bis e comma 2 cod. proc. pen.

    Richiamato implicitamente nella discussione sui limiti di impugnazione delle patteggiamenti secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite (Savin).

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Disciplina i motivi di impugnazione per cassazione per vizio di motivazione: la sentenza ricorda che, ove applicabile, la censura può essere proposta ai sensi di questa norma.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende in caso di condanna per spese per inammissibilità; la Corte lo applica disponendo il versamento di euro 3.000 per ciascun ricorrente.

  • Sent. Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in relazione alla determinazione della condanna pecuniaria per inammissibilità; la Corte ne trae indicazioni sul regime sanzionatorio accessorio.

Massime di principio

  • Nel rito del patteggiamento la possibilità di sindacato in Cassazione è limitata: la motivazione della sentenza può essere sintetica purché risulti che il giudice abbia effettuato le valutazioni richieste dalla legge (qualificazione, continuazione, pena, circostanze).
  • L'imputato che accetta il patteggiamento rinuncia in larga parte alla contestazione dell'impianto accusatorio; censure che investono il "patto" accettato difficilmente superano il vaglio di ammissibilità in Cassazione.
  • Per ottenere la restituzione di beni sequestrati è necessario che la questione sia stata previamente sollevata o che risulti una statuizione sul punto; non è ammissibile impugnare la sentenza di patteggiamento per ottenere l'annullamento di una confisca che non è stata pronunciata.
  • Le domande e i rimedi relativi al sequestro/restituzione devono essere tempestivamente esperiti (richiesta di restituzione al giudice che ha disposto il sequestro o impugnazione del provvedimento di sequestro); diversamente la censura in sede di cassazione della sentenza di patteggiamento è inammissibile.
  • La qualificazione del fatto sotto la normativa sugli stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/90) richiede una valutazione di merito che, se coerente e risultante dagli atti, non è facilmente rimproverabile in sede di legittimità quando il procedimento si è concluso con patteggiamento.
  • Chi intende contestare l'applicabilità di esimenti o cause di non punibilità deve far emergere elementi concreti dagli atti: in assenza di tali elementi la motivazione sintetica del giudice di pace/patteggiamento è considerata sufficiente.

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