Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 211/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente n. 580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019, avente per oggetto “Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3”; - dell'Allegato A alla medesima, recante il “Metodo Tariffario Idrico 2020-2023 – MTI-3”; - ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Acquedotto del Fiora S.p.A. il 15/3/2022: - della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente n. 639/2021/R/IDR del 30 dicembre 2021, avente per oggetto “Criteri per l'aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”; - ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Acquedotto del Fiora S.p.A. il 26/7/2022: per l'annullamento, nei limiti degli interessi della ricorrente: - della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente n. 229/2022/R/IDR del 24 maggio 2022, avente per oggetto “conclusione del procedimento per il riesame di taluni criteri per l'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato, in ottemperanza alle ordinanze del tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Milano (sezione prima) nn. 373/2022, 383/2022, 384/2022, 385/2022 e 386/2022”; - ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Acquedotto del Fiora S.p.A. il 23/12/2022: per l'annullamento, nei limiti degli interessi della ricorrente: - della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente n. 495/2022/R/IDR del 13 ottobre 2022, avente per oggetto “Riapertura dei termini per l'anticipazione finanziaria volta alla mitigazione degli effetti connessi alla crescita del costo dell'energia elettrica sui gestori del servizio idrico integrato” (doc. 1); - ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202000538

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente relative all'approvazione del metodo tariffario idrico MTI-3, all'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie e all'anticipazione finanziaria per mitigare l'incremento del costo dell'energia elettrica

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la deliberazione n. 580/2019/R/IDR e il relativo Allegato A, recanti il metodo tariffario idrico MTI-3 per il periodo 2020-2023. Con motivi aggiunti ha poi impugnato la deliberazione n. 639/2021/R/IDR, sui criteri per l'aggiornamento biennale 2022-2023 delle predisposizioni tariffarie, la deliberazione n. 229/2022/R/IDR, conclusiva del procedimento di riesame di taluni criteri in ottemperanza a precedenti ordinanze del TAR Lombardia, e la deliberazione n. 495/2022/R/IDR, sulla riapertura dei termini per l'anticipazione finanziaria destinata a mitigare gli effetti dell'aumento del costo dell'energia elettrica sui gestori del servizio idrico integrato. Il testo non riporta il dettaglio dei singoli motivi di illegittimità dedotti. In vista dell'udienza di merito, la società ha dichiarato di non poter più conseguire alcuna utilità concreta dall'impugnazione, alla luce dell'evoluzione del quadro fattuale, normativo e giurisprudenziale, chiedendo la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse e la compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., prendendo atto della dichiarazione della ricorrente secondo cui l'impugnazione non era più idonea a procurarle un'utilità concreta. Il Collegio ha compensato integralmente le spese di lite. La compensazione è stata giustificata dall'assenza, al momento della proposizione dei ricorsi, di un indirizzo giurisprudenziale chiaro e univoco sulle questioni controverse e dal fatto che la definizione delle stesse è intervenuta solo con la decisione dell'Adunanza Plenaria n. 16 del 7 novembre 2025; inoltre, le sentenze invocate dall'amministrazione per sostenere la soccombenza virtuale della ricorrente erano successive alla proposizione del ricorso introduttivo.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    sopravvenuta carenza d’interesse

    La sopravvenuta carenza di interesse, derivante dalla mancata possibilità di conseguire un'utilità concreta dalla decisione, determina l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 84, comma 2, c.p.a.

    La particolare incertezza dell'indirizzo giurisprudenziale al momento della proposizione della controversia e la successiva definizione delle questioni possono giustificare la compensazione delle spese di lite.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente dichiara motivatamente di non poter più conseguire alcuna utilità concreta dall'impugnazione, il ricorso e gli eventuali motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando, al momento della proposizione del ricorso, l'indirizzo giurisprudenziale sulle questioni controverse non era chiaro e univoco e la soluzione è intervenuta solo successivamente, anche qualora l'amministrazione richiami pronunce sopravvenute idonee a sostenere la soccombenza virtuale del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieServizio idrico integratoRegolazione dell'energia (ARERA)Estinzione, perenzione e improcedibilità
RamiServizi pubbliciAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.