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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 09984/2026 del 16/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 01/07/2025 che ha rigettato la richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali. Il ricorrente ha dedotto: (i) vizio di motivazione e violazione di legge per avere il Tribunale ritenuto una "residua pericolosità" nonostante perizie e certificazioni del Centro di Salute Mentale che definiscono la patologia "in fase di remissione"; (ii) omissione di valutazione di una istanza — poi ritenuta non formulata in udienza — di detenzione domiciliare ex art.47-ter O.P.; (iii) mancata acquisizione dei dati dell'osservazione scientifica (artt. 666, comma 5 e 678, comma 2 c.p.p.) e carenza motivazionale nel collegare la pericolosità alle effettive condizioni cliniche; (iv) violazione degli artt. 47 e 47-ter O.P. in relazione all'art. 27, comma 3 Cost., per non avere considerato la funzione rieducativa della pena e lo stato di sovraffollamento carcerario.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso ritenendolo meritevole. Ha preliminarmente escluso che in udienza il ricorrente avesse effettivamente chiesto la detenzione domiciliare, quindi nessun vizio specifico su quel punto. Sui restanti motivi ha censurato il Tribunale di sorveglianza per gravi lacune di motivazione: le certificazioni del Centro di Salute Mentale e la perizia indicavano una patologia "in fase di remissione" e non menzionavano pericolosità; il Tribunale aveva comunque espresso una prognosi di possibile "residua pericolosità" basata su mera ipotesi (sospensione delle cure) e su un giudizio di inidoneità dell'attività lavorativa privo di riscontri fattuali o scientifici. La motivazione è stata ritenuta illogica e contraddittoria. Perciò la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Sorveglianza di Roma per nuovo esame, disponendo che in sede di nuovo esame si valuti anche il livello di revisione critica del condannato rispetto ai fatti che hanno determinato la detenzione. Inoltre è stato disposto il rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali (omissione delle generalità) in relazione alle condizioni di salute.

Norme richiamate

  • art. 47 Ord. pen.

    Norma sulle misure alternative e finalità rieducativa: il rigetto dell'affidamento deve essere motivato su basi concrete; non può fondarsi su mere ipotesi non supportate da elementi clinici o fattuali

  • art. 47-ter Ord. pen.

    Previsione della detenzione domiciliare per determinati soggetti: il giudice deve tener conto delle richieste formulate e delle condizioni personali, ma la Corte ha verificato che in udienza la domanda non risultava effettivamente formulata

  • art. 666, comma 5 cod. proc. pen.

    Riguarda l'osservazione e l'acquisizione di dati clinici: la mancata acquisizione degli atti di osservazione scientifica può integrare carenza motivazionale se il giudice poi afferma profili di pericolosità non ancorati alla documentazione

  • art. 678, comma 2 cod. proc. pen.

    Norma procedurale sull'acquisizione di elementi istruttori nel procedimento di esecuzione: la Corte ritiene rilevante l'acquisizione di elementi clinici e di osservazione quando si valutano misure alternative

  • art. 27, terzo comma, Cost.

    Principio costituzionale della funzione rieducativa della pena: il diniego di misure alternative richiede motivazione che tenga conto della possibilità di reinserimento e non può ignorare condizioni personali e terapeutiche

  • art. 52 d.lgs. 196 del 2003

    Norma sulla protezione dei dati personali: la Corte ha disposto l'omissione delle generalità per tutela della riservatezza delle condizioni di salute del ricorrente

Massime di principio

  • La mera ipotesi di una futura sospensione delle cure non è sufficiente a giustificare il diniego di misure alternative: deve esistere una base fattuale o clinica concreta che attesti un rischio attuale o probabile.
  • Se la documentazione medica (perizie, certificazioni CSM) indica remissione o stabilizzazione e non riferisce pericolosità, il giudice deve spiegare perché ritiene comunque non idonea la misura alternativa; in mancanza la motivazione è viziata.
  • Quando la decisione incide su aspetti clinici o sul rischio di recidiva, il giudice di sorveglianza dovrebbe valutare l'acquisizione di ulteriori accertamenti tecnici o disporre una perizia, anziché fondarsi su valutazioni generiche.
  • Le richieste non risultanti dall'udienza non possono essere attribuite al Tribunale come omissione: le censure su omissioni devono riferirsi a istanze effettivamente formulate in modo processuale.
  • La mancanza di segnalazioni di polizia, l'attività lavorativa stabile e l'esito positivo di precedenti periodi di detenzione domiciliare sono elementi a favore dell'ammissione a misure alternative e vanno valutati concretamente.
  • Le statuizioni relative a dati sensibili (salute mentale) impongono misure di tutela della privacy (es. omissis delle generalità) conformemente alla normativa sulla protezione dei dati.

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