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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29208/2026 del 31/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

Con sentenza del Tribunale di Velletri del 16/10/2025 due imputati sono stati condannati alla pena di euro 748.200,00 di ammenda ciascuno per il reato di somministrazione illecita di manodopera contestato in relazione all'art. 38-bis d.lgs. 81/2015. Uno degli imputati era indicato come legale rappresentante pro tempore di una società, l'altro come legale rappresentante pro tempore di un consorzio stabile. La vicenda riguardava un assetto negoziale ritenuto fittizio o elusivo, nel quale i lavoratori formalmente riferibili a una struttura venivano impiegati presso altra impresa; l'istruttoria di merito aveva valorizzato UNILAV, dichiarazioni contributive, contratto di rete e la concreta destinazione della forza lavoro presso un diverso soggetto utilizzatore. Il primo ricorrente deduceva: 1) erronea ricostruzione dei fatti, sostenendo di avere ottemperato alla prescrizione impartita ex artt. 19-25 d.lgs. 758/1994, ma di non aver potuto assumere i lavoratori per la cessazione dei rapporti tra consorzio e committente; 2) insufficienza della prova, prospettando una lettura alternativa dei fatti; 3) eccessività della pena e mancata concessione della sospensione condizionale, nonostante l'incensuratezza. Il secondo ricorrente deduceva: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sull'elemento soggettivo, negando la prova del fine di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo; 2) travisamento della prova e impossibilità oggettiva di ottemperare alle prescrizioni per effetto della risoluzione del contratto da parte della committente e del licenziamento collettivo; 3) eccessività della pena, mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e diniego della sospensione condizionale e della non menzione. La Corte ha ritenuto inammissibili tutte le censure di merito e probatorie, salvo quelle sul trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio al Tribunale di Velletri in diversa persona fisica per nuovo giudizio sul punto. Ha invece dichiarato inammissibili nel resto i ricorsi. La rideterminazione della pena è stata imposta perché il fatto era stato qualificato sotto una norma incriminatrice abrogata, mentre la disciplina sopravvenuta più favorevole, pur in continuità normativa con la precedente fattispecie, introduceva un diverso trattamento sanzionatorio con un tetto massimo dell'ammenda che il giudice di merito avrebbe dovuto applicare.

Norme richiamate

  • art. 38-bis d.lgs. 81/2015

    pena dell'ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione

    Norma incriminatrice originariamente contestata; la Corte rileva che era stata abrogata e che il trattamento sanzionatorio da essa previsto non poteva essere applicato senza considerare la disciplina più favorevole sopravvenuta.

  • art. 18 d.lgs. 276/2003

    commi 5-ter e 5-quinquies

    La riforma del 2024 ha sostituito la disciplina previgente, mantenendo la continuità normativa della fattispecie ma introducendo un diverso assetto punitivo per la somministrazione illecita finalizzata all'elusione di norme inderogabili.

  • d.l. n. 19 del 2024

    conv. dalla l. n. 56 del 2024

    Atto normativo che ha abrogato l'art. 38-bis e introdotto la nuova disciplina dell'art. 18 d.lgs. 276/2003, ritenuta più favorevole quanto alla sanzione.

  • artt. 19-25 d.lgs. 758/1994

    Richiamati dai ricorrenti per sostenere l'adempimento della prescrizione impartita e l'irrilevanza dell'inottemperanza, ma la Corte ha ritenuto le doglianze inammissibili o comunque non decisive sul punto.

  • art. 620, primo comma, lett. l), cod. proc. pen.

    Richiamato nelle conclusioni del Procuratore generale come base per l'annullamento limitato al trattamento sanzionatorio con rideterminazione della pena.

  • art. 609 cod. proc. pen.

    Richiamato implicitamente quale limite del giudizio di legittimità, che non consente una rivalutazione del merito o del travisamento del fatto se non nei ristretti confini del vizio motivazionale.

  • art. 192 c.p.p.

    Norma evocata in via generale dal richiamo alla regola di giudizio e alla valutazione della prova, nel senso che in cassazione non può essere chiesta una nuova valutazione del compendio probatorio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito devolvere una mera rivalutazione del fatto o delle prove: sono deducibili solo vizi logici manifesti e decisivi della motivazione, non una ricostruzione alternativa dei medesimi elementi probatori.
  • La deduzione del travisamento del fatto non può essere utilizzata come surrogato di un apprezzamento di merito in sede di legittimità, specie quando la sentenza impugnata contenga una motivazione coerente e puntuale sui dati fattuali.
  • In tema di somministrazione illecita di manodopera, la cessazione del rapporto tra committente e appaltatore non esclude, di per sé, la possibilità di adempiere alla prescrizione impartita, se la società obbligata dispone comunque della possibilità giuridica e organizzativa di regolarizzare i lavoratori.
  • Il pagamento della sanzione amministrativa o l'adempimento parziale delle prescrizioni non elidono automaticamente la rilevanza penale dell'inottemperanza, potendo rilevare soltanto ai fini del trattamento sanzionatorio.
  • Quando una fattispecie incriminatrice è stata abrogata ma la nuova disciplina conserva continuità normativa con quella previgente, il giudice deve applicare il trattamento più favorevole sopravvenuto, compreso l'eventuale tetto massimo dell'ammenda.
  • L'elemento soggettivo del reato di somministrazione illecita finalizzata all'elusione di norme inderogabili può essere desunto da un quadro indiziario complessivo, comprendente l'assetto negoziale, l'effettivo impiego dei lavoratori e la divergenza tra attività formalmente dichiarata e attività concretamente svolta.

Come è indicizzato

MaterieCaporalatoImpugnazioniPena e commisurazione
RamiReati in materia di lavoroProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

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