Sentenza n. 1927/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) della delibera n. 311/22/CONS, adottata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (in prosieguo anche “Autorità” o “AGCom”) il 7.9.2022, recante «Ordine alla società RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A. all’immediato riequilibrio dell’'informazione nei notiziari durante la campagna per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per il giorno 25 settembre 2022 (TG1, TG2, TG3, RaiNews)»; b) di tutti gli altri atti e provvedimenti comunque connessi, presupposti, coevi o consequenziali. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.A. il 21/7/2023: per l’annullamento: a) della delibera n. 311/22/CONS, adottata dall''Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (in prosieguo anche “Autorità” o “AGCom”) il 7.9.2022, recante «Ordine alla società RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A. all''immediato riequilibrio dell''informazione nei notiziari durante la campagna per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per il giorno 25 settembre 2022 (TG1, TG2, TG3, RaiNews)»; b) di tutti gli altri atti e provvedimenti comunque connessi, presupposti, coevi o consequenziali. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.A. il 30/10/2023: c) della delibera n. 214/23/CONS, adottata dall''Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (in prosieguo anche “Autorità” o “AGCom”) il 27.7.2023, recante «Ordinanza-ingiunzione nei confronti della RAI – Radiotelevisione Italiana s.p.a., concessionaria del servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 comma 31 della legge 31 luglio 1997 n. 249 per inottemperanza all’ordine impartito con delibera n. 311/22/CONS (CONT. 5/22/DSM – N° PROC. 2816/TP)»; d) ove occorra, della nota AGCom prot. n. 0052601 del 23.2.2023, nonché delle due proroghe disposte dal Consiglio, rispettivamente, nel corso delle riunioni del 19.4.2023 e del 15.6.2023 e dell''informativa della DSM redatta in vista della riunione del 19.4.2023; - di tutti gli altri atti e provvedimenti comunque connessi, presupposti, coevi o consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. L'annullamento in autotutela dei provvedimenti impugnati, avente efficacia ex tunc, ha integralmente soddisfatto la pretesa della ricorrente, che mirava all'eliminazione degli atti dal mondo giuridico. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti costituite, in considerazione dell'esito in rito e della richiesta congiunta.
Atto impugnato: Delibera AGCOM n. 311/22/CONS, recante ordine di immediato riequilibrio dell'informazione nei notiziari durante la campagna elettorale del 2022, e delibera n. 214/23/CONS, recante ordinanza-ingiunzione per l'inottemperanza a tale ordine
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato l'ordine di riequilibrio dell'informazione adottato da AGCOM durante la campagna per le elezioni politiche del 25 settembre 2022, nonché, con motivi aggiunti, la successiva ordinanza-ingiunzione per l'inottemperanza all'ordine e gli atti connessi. Il testo della sentenza non riporta nel dettaglio le singole censure dedotte. Nel corso del giudizio, le parti hanno rappresentato la sopravvenuta adozione della delibera AGCOM n. 264/25/CONS, con la quale l'Autorità ha annullato in autotutela i provvedimenti impugnati, ritenuti fondati sui medesimi presupposti di altro ordine di riequilibrio già annullato dal Consiglio di Stato.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando, nel corso del giudizio, un comportamento o un provvedimento dell'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa azionata; l'annullamento in autotutela con efficacia ex tunc degli atti impugnati realizza tale presupposto.
Massime di principio
- Ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., il giudice dichiara cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa sostanziale del ricorrente risulta integralmente soddisfatta.
- L'annullamento in autotutela degli atti impugnati, con efficacia ex tunc, determina la piena soddisfazione della domanda di annullamento e comporta la cessazione della materia del contendere, purché non residuino ulteriori pretese da decidere.
- La sopravvenuta eliminazione degli atti impugnati non impone una pronuncia di merito quando rende integralmente inutile la decisione sulla legittimità degli stessi.
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