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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41188/2024 del 08/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Rogoli ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che aveva respinto il suo reclamo avverso la proroga del regime differenziato (art.41‑bis). Il ricorrente ha censurato una presunta errata applicazione della legge e carenza di motivazione circa la perdurante pericolosità e la capacità di mantenere contatti con il contesto criminale, sostenendo che il Tribunale si sia limitato a riproporre la sua biografia criminale e a utilizzare elementi storici (contatti degli anni '90) non idonei a giustificare la proroga dopo decenni di detenzione in 41‑bis.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza abbia fornito motivazione sufficiente e razionale circa l'esistenza del pericolo che il Rogoli mantenga contatti con il contesto mafioso, fondandosi sul ruolo verticistico del ricorrente nella Sacra Corona Unita, sulla persistenza dell'operatività del gruppo, sull'assenza di indicatori di ravvedimento e su precedenti condotte disciplinari. La Corte ha inoltre ricordato che il sindacato in cassazione è limitato alla verifica di violazione di legge e, in particolare, all'accertamento della assoluta carenza di motivazione; nel caso di specie non sussisteva tale carenza. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 41‑bis ord. pen.

    Il regime differenziato è una misura di natura prevalentemente preventiva e trattamentale-amministrativa volta a inibire i contatti tra detenuti e reti criminali; la sua applicazione o proroga richiede una valutazione sul rischio di mantenimento di contatti con il contesto criminale piuttosto che la prova di una continua affiliazione operativa.

  • art. 41‑bis co. 2 sexies ord. pen.

    Stabilisce che avverso i provvedimenti del Tribunale di Sorveglianza in materia di 41‑bis è ammesso ricorso per cassazione limitatamente a questioni di violazione di legge; ciò circoscrive il controllo della Corte di Cassazione all'accertamento dell'assoluta carenza di motivazione o della violazione normativa.

  • art. 3 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (menzionato in giurisprudenza)

    La Corte EDU ha ritenuto compatibile, in determinate condizioni e se adeguatamente motivata, l'applicazione prolungata del regime differenziato con il divieto di trattamenti inumani o degradanti, purché la proroga sia giustificata e proporzionata alle circostanze del caso.

  • Giurisprudenza Corte EDU, sentenza Provenzano c. Italia (25/09/2018)

    Conferma che il regime 41‑bis ha finalità preventive e di separazione delle reti criminali; la sua applicazione prolungata è compatibile con l'art. 3 CEDU se adeguatamente motivata, con valutazione caso per caso sulla giustificazione del rinnovo o estensione.

  • Giurisprudenza interna citata (es. Sez. I n. 52054/2014; Sez. V n. 40673/2012)

    Precedenti di legittimità richiamati per affermare che, nella valutazione della proroga 41‑bis, è rilevante l'intensità del ruolo associativo pregresso e la mancanza di segnali di ravvedimento; inoltre il sindacato di Cassazione è limitato.

Massime di principio

  • In caso di proroga del regime 41‑bis non è necessario dimostrare una continua, attiva partecipazione all'associazione criminale; è sufficiente dimostrare elementi che ragionevolmente facciano presumere il mantenimento di contatti con il contesto criminale.
  • La valutazione sulla proroga è essenzialmente di fatto e tiene conto in particolare del ruolo pregresso del detenuto nell'organizzazione, della operatività residua del gruppo, dell'assenza di indicatori di ravvedimento e di eventuali condotte disciplinari durante la detenzione.
  • In cassazione il controllo è limitato: il ricorso può censurare solo la violazione di legge, incluso il caso di assoluta carenza di motivazione (mancanza totale di percorso argomentativo logico e aderente ai fatti). Se la motivazione è specifica e comprensibile, la decisione rimane sostanzialmente insindacabile.
  • Elementi cronologicamente datati (es. contatti risalenti a molti anni prima) possono ancora concorrere alla motivazione della proroga se inseriti in un quadro complessivo che evidenzi persistenza di pericolosità e capacità di influenza; tuttavia, per contrastare la proroga è efficace produrre indicatori recenti e concreti di ravvedimento o di impossibilità di mantenere contatti esterni.
  • La compatibilità del 41‑bis con i diritti fondamentali (art.3 CEDU) dipende dalla proporzione e dalla qualità della motivazione: misure prolungate sono ammissibili se il rinnovo è giustificato in relazione alle circostanze concrete del caso.

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