Cassazione Penale, Ordinanza n. 02368/2026 del 21/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Il provvedimento non entra nel merito della responsabilità, limitandosi a rilevare la genericità dei motivi di impugnazione rispetto alla motivazione della sentenza di merito.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 14/04/2025. Dal testo emerge solo che i motivi articolati riguardavano responsabilità e trattamento sanzionatorio, ma sono stati ritenuti generici e non confrontati con le argomentazioni poste dai giudici di merito a fondamento della condanna. Non è possibile ricavare dal testo la specifica fattispecie concreta né il reato contestato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando deduce censure generiche sulla responsabilità o sul trattamento sanzionatorio senza confrontarsi specificamente con le rationes decidendi della sentenza impugnata.
- In sede di legittimità non è sufficiente una critica astratta o assertiva della condanna: è necessario un motivo puntuale, capace di misurarsi con le argomentazioni poste a base della decisione di merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, quando previsto, della somma in favore della Cassa delle ammende.
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