Cassazione Civile, Ordinanza n. 17600/2023 del 20/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
La controversia
Una casa di cura accreditata aveva chiesto il pagamento del corrispettivo per prestazioni di assistenza ospedaliera rese nell'anno 2004 in regime di accreditamento con il servizio sanitario nazionale, sostenendo che parte delle prestazioni fosse stata resa oltre il budget di spesa assegnato ma dovesse comunque essere remunerata in forza del contratto e della normativa regionale. In appello era intervenuta la società cessionaria del credito. La corte territoriale aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva della regione, la cessazione della materia del contendere per le prestazioni infra budget già non contestate e il rigetto delle ulteriori domande. In cassazione la casa di cura ha dedotto, da un lato, violazione dell'art. 1339 c.c. e di varie norme regionali calabresi, sostenendo che le prestazioni di alta specialità sarebbero state escluse dai tetti di spesa e che la disciplina contrattuale non poteva governare la controversia; dall'altro, violazione dell'art. 2041 c.c. e delle stesse norme regionali, sostenendo che, se il contratto non copriva la remunerazione delle prestazioni extra budget, il corrispettivo avrebbe dovuto essere riconosciuto per indebito arricchimento. La società cessionaria ha invece denunciato errori processuali sulla cessazione della materia del contendere, la violazione delle norme sul contratto e sull'onere della prova in ordine all'inclusione delle prestazioni di alta specialità nei tetti di spesa, e la pretesa rinuncia agli interessi ex d.lgs. n. 231 del 2002.
La decisione
La Corte ha riunito i ricorsi; ha dichiarato inammissibile il ricorso della società cessionaria per difetto di interesse, poiché la cessione del credito era stata ritenuta inopponibile all'azienda sanitaria e tale statuizione non era stata impugnata, con conseguente assenza di un effetto utile spendibile contro il debitore. Ha poi rigettato il ricorso principale della casa di cura: il primo motivo è stato respinto perché la giurisprudenza di legittimità esclude il diritto al pagamento delle prestazioni sanitarie rese oltre i tetti di spesa in regime di accreditamento, poiché le strutture accreditate non hanno l'obbligo di erogare prestazioni eccedenti quelle concordate e il vincolo di bilancio pubblicistico prevale; la distinzione tra prestazioni ordinarie e di alta specialità è stata ritenuta irrilevante e, comunque, non risultante dal contratto. Anche il motivo sull'azione di arricchimento è stato rigettato: l'arricchimento derivante da prestazioni extra budget è qualificato come "imposto" dalla stessa comunicazione del limite di spesa e, quindi, non integra il presupposto dell'azione ex art. 2041 c.c. Le spese sono state poste a carico delle ricorrenti in solido, con ulteriore statuizione ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 335 c.p.c.
è stato richiamato per la riunione dei ricorsi proposti avverso la stessa sentenza.
art. 111 c.p.c.
la cessionaria è intervenuta in appello quale successore a titolo particolare nel diritto controverso; la cedente, non estromessa, restava legittimata a impugnare.
art. 1339 c.c.
richiamato dai ricorrenti per sostenere l'inserzione automatica di clausole e la disciplina della remunerazione, ma ritenuto non decisivo rispetto al vincolo dei tetti di spesa.
art. 2041 c.c.
l'azione di arricchimento non è esperibile quando l'arricchimento della pubblica amministrazione derivi da prestazioni extra budget non dovute, poiché esso è considerato arricchimento imposto.
art. 2697 c.c.
richiamato dalla cessionaria nella censura sulla prova, ma la Corte ha ritenuto risolutiva la mancanza del diritto alla remunerazione oltre budget, non un difetto di prova.
art. 99 c.p.c.
richiamato nel motivo sulla pretesa rinuncia agli interessi, ma la censura è stata respinta insieme all'impostazione del motivo.
art. 100 c.p.c.
richiamato nel motivo processuale della cessionaria in relazione all'interesse ad agire/impugnare.
art. 112 c.p.c.
richiamato nel motivo processuale della cessionaria sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato e sulla cessazione della materia del contendere.
art. 346 c.p.c.
richiamato nel motivo sugli interessi per asserita rinuncia alle domande non riproposte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato, sussistendone i presupposti.
d.lgs. n. 502 del 1992
richiamato nel contesto della disciplina dell'accreditamento sanitario e dei rapporti tra struttura privata e sistema pubblico.
d.lgs. n. 231 del 2002
richiamato con riferimento alla domanda di interessi moratori sulle somme dovute.
l.r. Calabria n. 29 del 2002
richiamata quale normativa regionale in materia di accreditamento e remunerazione delle prestazioni sanitarie.
l.r. Calabria n. 51 del 2002
richiamata quale normativa regionale in materia di accreditamento e remunerazione delle prestazioni sanitarie.
art. 14-bis l.r. Calabria n. 8 del 2003
richiamato quale norma regionale invocata per sostenere l'esclusione delle prestazioni di alta specialità dai tetti di spesa.
l.r. Calabria n. 2 del 2005
richiamata quale normativa regionale successiva invocata sulla remunerazione delle prestazioni sanitarie.
l.r. Calabria n. 30 del 2003
richiamata dalla corte territoriale e contestata in cassazione quanto alla regolazione dei rapporti contrattuali e dei tetti di spesa.
Massime di principio
- Nel regime di accreditamento sanitario, la pretesa di pagamento delle prestazioni rese oltre il budget di spesa assegnato è infondata quando la remunerazione extra budget non sia prevista, perché la struttura accreditata non ha l'obbligo di erogare prestazioni eccedenti quelle concordate e deve comunque rispettare i vincoli di spesa pubblica.
- La distinzione tra prestazioni ordinarie e prestazioni di alta specialità non consente, di per sé, di superare il limite dei tetti di spesa se essa non trovi riscontro nel titolo contrattuale o nella disciplina applicabile.
- L'azione generale di arricchimento non è esperibile per ottenere il corrispettivo di prestazioni rese alla pubblica amministrazione in violazione o oltre il limite di spesa, quando l'arricchimento conseguito sia conseguenza di una prestazione imposta e non di un'attribuzione priva di causa in senso giuridico rilevante.
- L'interesse ad impugnare del cessionario del credito viene meno se la cessione è stata dichiarata inopponibile al debitore ceduto e tale statuizione non è stata censurata, poiché non può conseguirne per il cessionario alcun effetto utile nei confronti del debitore.
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