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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29228/2021 del 20/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento IRPEF per gli anni 2002-2006, con i quali l'Ufficio ha imputato a un odontoiatra, ritenuto interponente, i redditi formalmente conseguiti da una società (PALATINA MEDICA s.r.l.) considerata mero soggetto interposto ai sensi dell'art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973. La CTR aveva accolto solo in parte l'appello del contribuente, riconoscendo la deducibilità dei costi sostenuti dalla società interposta e confermando nel resto gli atti. L'Agenzia ricorreva in cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 37, 38 e 39 d.P.R. n. 600/1973, dell'art. 109 d.P.R. n. 917/1986 e degli artt. 2729 e 2697 c.c., sostenendo che, in difetto di prova del contribuente, i costi contabilizzati dalla società interposta non potessero essere riconosciuti nella determinazione del reddito imputato all'interponente.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretto l'assunto della CTR secondo cui, quando l'Amministrazione imputi al contribuente redditi formalmente riferiti a un soggetto interposto, la determinazione del reddito deve riguardare il reddito effettivo riconducibile all'interponente, e quindi deve tener conto anche dei costi effettivamente sostenuti per produrlo, purché provati. Ha inoltre chiarito che, se l'Ufficio vuole rideterminare il reddito in misura maggiore rispetto a quello emerso in capo all'interposto, deve provare i maggiori ricavi; solo dopo tale prova sorge l'onere del contribuente di dimostrare eventuali ulteriori costi. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Le spese sono state poste a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973

    In sede di rettifica o di accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona.

    Consente di imputare i redditi all'effettivo possessore, anche se formalmente intestati a un soggetto interposto, sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti; non introduce una responsabilità aggiuntiva dell'interposto, ma attribuisce il reddito al reale titolare.

  • art. 38 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato come norma violata nel ricorso, senza autonoma elaborazione decisoria specifica nel testo.

  • art. 39 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato come norma violata nel ricorso, senza autonoma elaborazione decisoria specifica nel testo.

  • art. 109 d.P.R. n. 917/1986

    Richiamato per la disciplina dei costi deducibili nella determinazione del reddito, nel senso che la quantificazione del reddito imputato deve tener conto dei costi inerenti, se provati.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato in relazione all'uso delle presunzioni gravi, precise e concordanti per dimostrare l'interposizione.

  • art. 2697 c.c.

    Applicato per la ripartizione dell'onere della prova: l'Ufficio deve provare i maggiori ricavi; il contribuente deve provare i costi e gli ulteriori elementi utili alla loro deduzione.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato quale parametro che impone una determinazione del reddito coerente con la capacità contributiva, comprensiva dei costi connessi all'attività effettivamente svolta.

Massime di principio

  • Nel caso di redditi formalmente intestati a un soggetto interposto, l'art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973 consente l'imputazione al contribuente che sia l'effettivo possessore del reddito, senza necessità di distinguere tra interposizione fittizia e interposizione reale.
  • La determinazione del reddito imputato all'interponente deve riguardare il reddito effettivo e non i soli ricavi, sicché vanno considerati anche i costi inerenti all'attività, se effettivamente provati.
  • Se l'Amministrazione intende attribuire al contribuente un reddito maggiore rispetto a quello risultante dall'interposto, deve provare l'esistenza dei maggiori ricavi; solo dopo tale prova si sposta sul contribuente l'onere di dimostrare i costi deducibili.
  • L'art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973 non configura una responsabilità fiscale aggiuntiva dell'interposto, ma individua il soggetto passivo nel reale titolare del reddito.
  • In materia tributaria, la ripartizione dell'onere della prova segue i principi generali: all'Ufficio spetta provare i presupposti dell'imposizione, al contribuente i fatti impeditivi o riduttivi, come l'esistenza dei costi deducibili.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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