Cassazione Penale, Sentenza n. 29053/2022 del 22/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente propose ricorso per quattro motivi: 1) nullità per un presunto interpello telefonico della cancelleria che avrebbe indotto la difesa a optare per conclusioni cartolari e che avrebbe impedito all'imputato di presenziare e replicare alle conclusioni orali delle parti civili; 2) violazione di legge per il cosiddetto rito "ibrido" (alcune parti hanno concluso oralmente, l'imputato per iscritto); 3) mancata assunzione di prova decisiva, ossia omesso incidente probatorio sul reperto organico dell'attacco cintura dell'auto della vittima per accertare eventuale stato di alterazione; 4) rinnovazione istruttoria parziale in appello (esami soltanto dei consulenti delle parti) senza un adeguato confronto con le motivazioni del Tribunale, in contrasto con l'orientamento delle Sezioni Unite sulle rinnovazioni d'istruttoria dopo la riforma di una sentenza di assoluzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In particolare i primi due motivi sono ritenuti aspecifici, non provati e manifestamente infondati: la scelta della difesa di concludere per iscritto costituisce una libera determinazione che non può essere successivamente censurata come nullità per "rito ibrido". Il terzo motivo è inammissibile per incompetenza genetica (non proposto in appello) e perché riguarda il diniego di un incidente probatorio, provvedimento in principle non impugnabile; inoltre la prova era considerata esplorativa e non decisiva per la ricostruzione della dinamica. Il quarto motivo è generico e infondato: il ricorrente non ha specificato quali ulteriori prove orali fossero necessarie e decisive; la Corte d'appello ha comunque rinnovato, in concreto, l'istruzione dibattimentale attraverso l'escuzione dei consulenti che confermarono le valutazioni già rese. Conseguentemente la sentenza impugnata (che aveva riformato l'assoluzione e condannato Burrai per omicidio colposo plurimo, mentre aveva dichiarato estinta per prescrizione la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza) resta confermata. Il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen., comma terzo
comma terzo dell'art. 606 cod. proc. pen.
Il motivo non proposto in sede di appello risulta inammissibile in Cassazione (inammissibilità genetica).
art. 568 cod. proc. pen.
Principio di tassatività sui provvedimenti non soggetti ad impugnazione; il rigetto di una richiesta di incidente probatorio è un provvedimento non impugnabile separatamente.
art. 603 cod. proc. pen., comma terzo
art. 603, comma terzo, cod. proc. pen.
Disposizione sulla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale da eseguirsi anche d'ufficio in caso di impugnazione della sentenza di assoluzione quando siano decisive dichiarazioni rese nel processo di primo grado.
art. 6, par. 3, lett. d) Convenzione europea dei diritti dell'uomo (C.E.D.U.)
art. 6, par. 3, lett. d) C.E.D.U.
Diritto dell'imputato ad esaminare o far esaminare i testimoni a carico e ottenere l'esame di quelli a discarico; da ciò deriva l'obbligo in certe situazioni di rinnovare l'istruzione dibattimentale in appello.
Sez. U, Sentenza n. 27620 del 28/04/2016 (Dasgupta)
Sez. U, Sentenza n. 27620 del 28/04/2016
Orientamento secondo il quale, in caso di impugnazione della sentenza di assoluzione per erronea valutazione delle prove dichiarative, il giudice di appello non può affermare la responsabilità senza avere rinnovato l'istruzione dibattimentale sugli elementi dichiarativi ritenuti decisivi.
Sez. 2, Sentenza n. 47075 del 13/11/2003 (Manzi)
Sez. 2, Sentenza n. 47075 del 13/11/2003
Giurisprudenza di riferimento che qualifica come non impugnabile il provvedimento che rigetta la richiesta di incidente probatorio.
Sez. 3, Ordinanza n. 21930 del 13/03/2013 (Bertolini)
Sez. 3, Ordinanza n. 21930 del 13/03/2013
Conferma dell'indirizzo sulla non impugnabilità del provvedimento che esclude l'incidente probatorio.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
sentenza 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione ai criteri per escludere responsabilità dolosa o colposa nella proposizione di ricorsi e alla necessità di non punire chi non ha agito con colpa grave nella scelta di proporre impugnazioni.
Massime di principio
- La scelta della difesa di concludere per iscritto, quando la celebrazione orale è già stata disposta, costituisce una rinuncia che non può poi essere trasformata in motivo di nullità se altre parti concludono oralmente.
- La presenza di forme miste di conclusioni (orale vs cartolare) non determina di per sé un rito "ibrido" nullo: va valutata la volontà e la conoscenza delle parti e l'eventuale concreto pregiudizio subito dall'imputato.
- Le censure relative al diniego di incidente probatorio sono spesso difficilmente proponibili in Cassazione: tali provvedimenti possono essere non impugnabili separatamente e, se non proposti nei gradi intermedi, risultano inammissibili per via genetica.
- Dopo la riforma di una sentenza di assoluzione è obbligatorio, ove necessario per i profili decisivi, che la Corte d'appello rinnovelli l'istruzione dibattimentale esaminando i soggetti le cui dichiarazioni risultano decisive; tuttavia la censura è efficace solo se si indica specificamente quali mezzi di prova non acquisiti avrebbero inciso sul giudizio e perché siano decisivi.
- Se una prova richiesta è soltanto esplorativa e non incide sulla ricostruzione della dinamica o sulla responsabilità, il suo mancato accertamento difficilmente sarà ritenuto decisivo.
- Chi propone ricorsi infondati o manifestamente inammissibili può essere condannato al pagamento delle spese e di somme a titolo di ammenda: valutare rischi economici prima di proporre impugnazioni manifestamente generiche o non fondate.
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