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Sentenza

Sentenza n. 260/2026 - Torino, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza n° 132/2025 pronunciata in data 29 marzo 2025 dalla sezione lavoro del Tribunale di Alessandria, Giudice monocratico dott.ssa Silvia Fioraso (cfr. all. 1), notificata in forma esecutiva in data 01 aprile 2025, divenuta cosa giudicata come da relativa certificazione di non proposta impugnazione (cfr. all. 2), che ha definito la causa di lavoro RG nr. 25/2024 e condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad attivare la Carta docenti nelle seguenti misure: Paolo Cal € 2.000,00; Tiziana Donvito € 2.500,00; Anna Vena € 500,00; Cristian La Sala € 1.500,00; Noemi Canepa € 2.000,00;

Giustizia amministrativa202503046

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Alessandria che aveva condannato il Ministero ad attivare la Carta del docente mediante l'accredito di specifici importi

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Alessandria, divenuta cosa giudicata, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato ad attivare la Carta del docente in favore di cinque docenti per importi rispettivamente pari a euro 2.000,00, euro 2.500,00, euro 1.500,00, euro 500,00 ed euro 2.000,00. Nel corso del giudizio il difensore dei ricorrenti ha dichiarato che il Ministero aveva corrisposto le somme spettanti a quattro ricorrenti, insistendo per l'ottemperanza limitatamente alla posizione di Noemi Canepa e chiedendo la condanna dell'Amministrazione alle spese anche in applicazione della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere nei confronti dei quattro ricorrenti cui il Ministero aveva corrisposto le somme dovute, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Quanto alla posizione residua, ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato e di pagare a Noemi Canepa la somma liquidata nel titolo entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato quale commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di adottare tutti gli atti necessari all'integrale esecuzione del giudicato entro i successivi sessanta giorni. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.300,00 oltre accessori, nonché del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. La condanna alle spese è stata giustificata dal fatto che l'Amministrazione aveva eseguito il titolo solo parzialmente e dopo la proposizione del ricorso. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per i potenziali profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione del giudicato amministrativo o, come nel caso di specie, del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l'Amministrazione soddisfa integralmente la pretesa azionata con riferimento ad alcuni ricorrenti.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore del difensore che si sia dichiarato antistatario.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale soddisfazione della pretesa da parte dell'Amministrazione nel corso del processo determina la cessazione della materia del contendere limitatamente ai ricorrenti interessati.
  • Quando il giudicato è stato eseguito solo parzialmente, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'Amministrazione di completarne l'esecuzione entro un termine, individuando puntualmente la prestazione ancora dovuta.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire in sostituzione dell'Amministrazione in caso di inutile decorso del termine assegnato per l'esecuzione del giudicato.
  • L'esecuzione spontanea e solo parziale del giudicato dopo la proposizione del ricorso non esclude la condanna dell'Amministrazione alle spese, valutata secondo il criterio della soccombenza sostanziale o virtuale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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