Sentenza del 27/02/2017 n. 790 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IRPEF - Redditi di lavoro dipendente - Credito indicato in dichiarazione emergente da CUD - Diversa indicazione in dichiarazione del datore di lavoro - Imputabilità al lavoratore - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa diversa indicazione contenuta nel Modello 770 è stata considerata un errore imputabile esclusivamente alla società datrice di lavoro, anche alla luce del CUD e della relazione del suo legale rappresentante. Il lavoratore non poteva essere ritenuto responsabile della discordanza, avendo fatto affidamento su una certificazione ufficiale rilasciatagli dal datore di lavoro. È stato quindi riconosciuto il credito IRPEF indicato nel Modello 730.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'imputabilità al lavoratore della mancata corrispondenza tra il credito IRPEF indicato nel Modello 730 e quello riportato dal datore di lavoro nel Modello 770. Il contribuente sosteneva di essersi correttamente affidato al CUD rilasciato dalla società e di aver indicato in dichiarazione il credito risultante da tale certificazione. Il credito non era stato rimborsato dalla società, mentre il Modello 770 riportava un dato diverso.
Norme richiamate
Disciplina IRPEF sui redditi di lavoro dipendente
Il credito derivante dalle ritenute e dalle somme risultanti dalla certificazione del sostituto d'imposta può essere fatto valere dal lavoratore nella dichiarazione dei redditi, quando la certificazione attesta correttamente la situazione fiscale.
Modello 730
Il contribuente può indicare nella dichiarazione il credito risultante dalla documentazione fiscale ufficiale in suo possesso, come il CUD, senza subire le conseguenze di errori imputabili al datore di lavoro.
CUD
Il CUD costituisce una certificazione rilasciata dal datore di lavoro e rappresenta un documento sul quale il dipendente può ragionevolmente fare affidamento per compilare la dichiarazione dei redditi.
Modello 770
Una discordanza nel Modello 770 rispetto al CUD non determina automaticamente la responsabilità del lavoratore, se gli altri elementi documentali confermano che l'errore è stato commesso dal sostituto d'imposta.
Massime di principio
- Il contribuente che compila la dichiarazione sulla base di una certificazione ufficiale rilasciata dal datore di lavoro non dovrebbe essere penalizzato per un errore successivo o difforme contenuto nella dichiarazione del sostituto d'imposta.
- In caso di contrasto tra CUD, Modello 730 e Modello 770, occorre verificare quale documento sia attendibile e da chi sia originata la discordanza, considerando anche la documentazione e le dichiarazioni del datore di lavoro.
- La responsabilità fiscale del lavoratore può essere esclusa quando egli abbia agito in buona fede, sulla base di dati certificati e ragionevolmente affidabili.
- Gli errori del sostituto d'imposta devono essere imputati al soggetto che li ha commessi, salvo che l'Amministrazione dimostri che il contribuente ne fosse consapevole o abbia fornito dati falsi o non verificati.
- È opportuno conservare CUD, buste paga, Modello 730, comunicazioni del datore di lavoro e ogni prova del mancato rimborso, così da dimostrare l'origine dell'errore e la correttezza del comportamento del contribuente.
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