Sentenza n. 370/2026 - Parma, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 476/2024 in data 14 novembre 2024 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla sentenza del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro n. 476/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 476/2024 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a rendere disponibile la carta docente, alle stesse condizioni previste per il personale di ruolo, per l’importo di 1.000 euro relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, oltre agli interessi legali. La ricorrente ha dedotto l’inottemperanza del Ministero, nonostante la notificazione della sentenza in data 28 novembre 2024 e il suo passaggio in giudicato, comprovato dalla certificazione della cancelleria del Tribunale di Reggio Emilia del 16 dicembre 2025. Ha quindi domandato l’ordine di esecuzione entro sessanta giorni e la nomina di un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, che il Ministero ne aveva ricevuto la notificazione e che l’amministrazione non aveva eseguito gli obblighi imposti, né aveva contestato l’inadempimento, essendo rimasta non costituita. Il giudice ha ritenuto integrati i presupposti del rimedio previsto dagli artt. 112 e seguenti c.p.a. e ha considerato decorso anche il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, ovvero un dirigente o funzionario delegato, da attivare su richiesta della ricorrente entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine assegnato. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente della struttura dell’amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro, oltre accessori e rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Consentono di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l’attuazione degli obblighi derivanti da un giudicato, anche formatosi su una sentenza del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, che può ordinare all’amministrazione di eseguire il giudicato e nominare un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Prevede il termine di centoventi giorni concesso alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali; nel caso concreto tale termine è stato ritenuto decorso.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la disposizione richiamata dal giudicato da eseguire quale base normativa della carta docente riconosciuta alla ricorrente.
artt. 2, 5, 6 e 8 DPCM 28 novembre 2016
Sono le disposizioni richiamate nella domanda di ottemperanza per le modalità e funzionalità di assegnazione e utilizzazione della carta docente.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo può essere utilizzato per ottenere l’esecuzione di un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, quando l’amministrazione obbligata non abbia adempiuto agli obblighi da essa derivanti.
- La mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato, regolarmente notificata all’amministrazione, consente l’accoglimento della domanda di ottemperanza quando sia decorso il termine previsto per l’adempimento delle amministrazioni statali.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d’ora un commissario ad acta, subordinando l’esercizio dei poteri sostitutivi all’inutile decorso del termine e a una specifica richiesta della parte vittoriosa.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente o funzionario già appartenente alla struttura dell’amministrazione debitrice, l’attività commissariale può essere svolta senza liquidazione di compensi aggiuntivi.
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