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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28960/2022 del 21/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il PM impugnava l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Catanzaro che aveva rigettato l'appello avverso il provvedimento del GIP che aveva dichiarato cessata l'efficacia della misura cautelare (obbligo di presentazione) per decorrenza dei termini di fase. Il cuore della questione è la determinazione del limite edittale del reato di "abusiva attività finanziaria" ex art.132 T.U.B.: il PM sosteneva che l'art.39 della legge n.262/2005 (che raddoppiava le pene) fosse ancora applicabile nonostante la successiva novella dell'art.8, comma 2, della legge n.141/2010, e quindi che il limite edittale fosse più elevato comportando differente computo dei termini processuali; contestava pertanto la motivazione del Tribunale del Riesame e deduceva violazione di legge e carenza di interpretazione del novum legislativo, oltre a profili di illegittimità costituzionale dell'art.8 L.141/2010.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Ha aderito all'orientamento secondo cui l'art.8, comma 2, L.141/2010 ha integralmente sostituito l'art.132 T.U.B., comprendendo anche la parte sanzionatoria, e ha quindi tacitamente abrogato la previsione di raddoppio delle pene introdotta dall'art.39 L.262/2005. La Corte ha sottolineato che la conversione della multa in euro nel testo del 2010 — riportata ai valori anteriori al raddoppio — conferma la volontà legislativa di ripristinare la cornice edittale previgente; di conseguenza il limite massimo di pena è di 4 anni e i termini di fase per la cessazione della misura cautelare vanno computati in mesi 6, con conseguente legittimità dell'ordinanza del GIP e del Tribunale del Riesame.

Norme richiamate

  • art. 132 D.Lgs. 1 settembre 1993, n.385 (T.U.B.)

    "1. Chiunque svolge una o più delle attività finanziarie previste dall'art. 106, comma 1, senza essere iscritto nell'elenco previsto dal medesimo articolo ovvero nell'apposita sezione del medesimo elenco indicata nell'art. 113 e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 2.065 ad euro 10.329."

    La norma, nella versione introdotta dall'art.8 L.141/2010 che sostituisce integralmente il testo precedente, fissa la cornice edittale in 6 mesi-4 anni; la Corte ha ritenuto che tale sostituzione abbia tacitamente abrogato il raddoppio di pena previsto dall'art.39 L.262/2005.

  • art. 39 Legge 28 dicembre 2005, n.262

    "Le pene previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n.385 [ ] sono raddoppiate [ ]"

    La Corte ha rilevato che questa disposizione, pur avendo in precedenza raddoppiato le pene dell'art.132 T.U.B., è stata resa inefficace per la fattispecie specifica dalla successiva sostituzione integrale dell'art.132 operata dalla L.141/2010.

  • art. 8, comma 2, Legge 13 agosto 2010, n.141

    "L'articolo 132 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385, è sostituito dal seguente: 'Art. 132. Abusiva attività finanziaria 1. Chiunque svolge, nei confronti del pubblico una o più attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 107 o dell'iscrizione di cui all'articolo 111 ovvero dell'articolo 112, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 2.065 ad euro 10.329'"

    La norma ha sostituito integralmente l'art.132, comprensiva della parte sanzionatoria; la Corte l'ha interpretata come espressione della volontà legislativa di ripristinare il precedente range sanzionatorio, neutralizzando il raddoppio del 2005.

  • artt. 303 comma 1 n.1) lett. a) e 308 cod. proc. pen.

    Sono le norme che fissano i termini di "fase" per il procedimento: il loro computo dipende dal limite edittale del reato; applicandosi il limite massimo di 4 anni per l'art.132 T.U.B., i termini di fase risultano pari a 6 mesi, giustificando la cessazione della misura cautelare.

  • art. 12 delle Preleggi

    Richiesto dal PM per sostenere la necessità di un'interpretazione preliminare del novum legislativo; la Corte ha ritenuto che l'interpretazione fornita (sostituzione integrale con tacita abrogazione) fosse corretta e sufficiente.

  • art. 15 delle Preleggi

    Richiamata dalla Corte per spiegare il meccanismo di abrogazione tacita nelle successioni di leggi penali nel tempo; la sostituzione integrale di una disposizione porta alla abrogazione della disposizione incompatibile precedente.

Massime di principio

  • Quando una norma penale viene "sostituita" integralmente da una disposizione successiva, la sostituzione può comportare la tacita abrogazione di modifiche intermedie che avevano alterato la precedente formulazione (principio di successione di leggi nel tempo).
  • Per valutare il limite edittale applicabile occorre considerare il testo vigente alla data di fatto e le successive sostituzioni normative: se la nuova norma ripristina esplicitamente o implicitamente il precedente apparato sanzionatorio, le maggiorazioni intermedie possono risultare neutralizzate.
  • Elementi testuali accessori (es. conversione della multa in valuta e valori numerici) possono essere utilizzati per ricostruire la volontà del legislatore e l'effetto sostanziale della novella legislativa.
  • Il computo dei termini processuali (artt.303, 308 c.p.p.) dipende dal limite edittale risultante dall'interpretazione normativa: una riduzione del limite edittale può determinare la cessazione della misura cautelare per decorrenza dei termini.
  • In presenza di contrasto giurisprudenziale, la soluzione pratica richiede l'analisi delle sentenze più recenti e motivate: la Corte di Cassazione tende a seguire l'orientamento che interpreta la sostituzione integrale della norma come abrogazione tacita delle modifiche precedenti.
  • Questioni costituzionali o di eccesso di delega richiedono una valutazione specifica e argomentata: non ogni dubbio interpretativo porta automaticamente alla declaratoria di incostituzionalità della norma delegata.

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