Sentenza n. 3947/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento - del giudizio di non idoneità della Commissione medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno di cui al verbale del 24 novembre 2022, notificato in pari data al ricorrente, con il quale lo stesso è stato ritenuto non idoneo agli accertamenti psico-fisici di cui alla procedura per l'Assunzione di 500 allievi agenti della Polizia di Stato, ai sensi dell'art. 16quater, d.l. 30 aprile 2022 n. 36, convertito, con modificazioni, dalla l. 29 giugno 2022 n. 79, per l'“uso anche saltuario o occasionale di sostanze psicoattive attuale o pregresso (riscontro nel campione di urina di 11-NOR-9-THC-COOH,confermato alla GCSM con valore di concentrazione 38.7 ng/ml)”, ai sensi dell'art. 3, comma 2, riferimento Tabella 1, punto 9 del D.M. 30/06/03 n. 198; - dei relativi verbali, atti, referti di laboratorio ed accertamenti medici afferenti all'accertamento dei requisiti psico-fisici nel concorso in oggetto, in quanto lesivi degli interessi del ricorrente; - di tutte le operazioni compiute e le valutazioni espresse dalla Commissione Medica per l'accertamento dei requisiti psico - fisici; - del provvedimento, ove già adottato, comunque non notificato - del quale il ricorrente ignora gli estremi di data e di numero nonché il contenuto - di esclusione del medesimo dal concorso de quo, posto che il giudizio di inidoneità ivi impugnato, quale giudizio definitivo, è propedeutico all'emanazione del provvedimento di esclusione; - delle graduatorie di merito, da approvarsi, della suddetta procedura, nella parte in cui pregiudicano l'utile collocamento di parte ricorrente; - di ogni altro atto e/o documento, comunque presupposto, connesso, correlato e/o consequenziale a quelli impugnati e per il conseguente accertamento del diritto dell'odierno ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale e, in subordine, per il risarcimento del danno;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità psico-fisica, fondato sul riscontro di uso attuale o pregresso di sostanze psicoattive, e gli atti conseguenti nell'ambito del concorso per allievi agenti della Polizia di Stato
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato il giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione medica del Ministero dell'Interno il 24 novembre 2022, nonché i verbali, i referti, gli accertamenti medici, le operazioni della Commissione, l'eventuale provvedimento di esclusione e le graduatorie concorsuali nella parte lesiva. La non idoneità era stata motivata dal riscontro nel campione urinario di 11-NOR-9-THC-COOH, confermato alla GCSM con concentrazione di 38,7 ng/ml, ai sensi dell'art. 3, comma 2, con riferimento alla Tabella 1, punto 9, del d.m. n. 198/2003. Era stato inoltre chiesto l'accertamento dell'idoneità concorsuale e, in subordine, il risarcimento del danno. Nel corso del giudizio il ricorrente ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta ritualmente e notificata alle controparti, dichiarando di non avere più interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia. Ha ritenuto integrati i presupposti degli artt. 84 e 85 c.p.a., poiché la rinuncia era stata sottoscritta dalla parte e dal difensore, depositata e notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza; l'Amministrazione non si era opposta. Il Collegio non ha quindi esaminato la legittimità del giudizio di non idoneità, degli accertamenti medici o degli ulteriori atti concorsuali, né la domanda risarcitoria. Le spese di lite sono state compensate in ragione della condotta processuale delle parti.
Norme richiamate
art. 84 c.p.a.
La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale.
La rinuncia al ricorso è valida se resa nelle forme previste dalla norma e, quando notificata alle altre parti nei termini, consente la definizione del giudizio per rinuncia.
art. 85 c.p.a.
Costituisce la base normativa, insieme all'art. 84 c.p.a., per la dichiarazione di estinzione del giudizio conseguente alla rinuncia al ricorso.
art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale della definizione del giudizio mediante estinzione.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 3, comma 2, d.m. n. 198/2003
Indicato nell'atto impugnato quale base normativa del giudizio di non idoneità per l'uso attuale o pregresso di sostanze psicoattive, con riferimento alla Tabella 1, punto 9.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso produce l'estinzione del giudizio quando è sottoscritta dalla parte o da un difensore munito di mandato speciale, depositata secondo le forme previste e notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza.
- In assenza di opposizione delle altre parti a una rinuncia ritualmente formulata e tempestivamente notificata, il giudice deve prendere atto della rinuncia e dichiarare estinto il giudizio, senza esaminare il merito delle domande proposte.
- La rinuncia al ricorso determina la definizione del giudizio senza una pronuncia sulla legittimità dell'atto impugnato o sulla domanda risarcitoria; le spese possono essere compensate in considerazione della condotta processuale delle parti.
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