Cassazione Penale, Sentenza n. 2638/2024 del 22/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro che aveva revocato la misura alternativa della semilibertà concessa a Carvelli. La revoca si fondava su violazione delle prescrizioni: il condannato, già sottoposto a ergastolo, aveva chiesto di possedere un telefono cellulare (istanza respinta) e, al rientro in carcere, gli era stato trovato un telefono attivato; inoltre era stato sorpreso in compagnia di un pregiudicato. Il difensore deduceva violazione dell'art. 51, comma 1, L. 26/7/1975 n.354 (ordinamento penitenziario) e dell'art. 125 c.p.p., e vizio di motivazione, sostenendo che la revoca non doveva seguire automaticamente alle violazioni ma solo se fosse emersa l'inidoneità al trattamento extramurario, tenendo conto anche dei precedenti permessi premio concessi
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e lo ha rigettato. Ha ritenuto corretta la revoca della semilibertà perché le condotte erano gravi e significative: la violazione del divieto di possedere il cellulare è stata reiterata e intervenuta quasi immediatamente dopo l'ammissione alla semilibertà, e l'aver frequentato un pregiudicato dimostra la mancanza del rapporto fiduciario necessario e l'inidoneità al trattamento. La Corte ha escluso che i precedenti permessi premio potessero neutralizzare queste violazioni. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
Norme richiamate
L. 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), art. 51, comma 1
La norma è stata interpretata nel senso che la misura alternativa può essere revocata quando le condotte del detenuto producono un grave vulnus al rapporto fiduciario necessario per la semilibertà, evidenziando inidoneità al trattamento extra-moenia
art. 125 c.p.p. (citato nel ricorso)
Richiamato dal ricorrente per contestare vizi procedurali/motivazionali; la Corte non ha accolto la censura, ritenendo la motivazione adeguata
Massime di principio
- La revoca della semilibertà è legittima quando le condotte del beneficiario ledono gravemente il rapporto di fiducia con gli organi del trattamento, valutandosi l'inidoneità complessiva al trattamento
- La scoperta di violazioni ripetute o immediate rispetto al periodo di ammissione alla semilibertà (es. possesso di telefono non autorizzato) pesa fortemente nella valutazione di revoca
- La frequentazione di soggetti pregiudicati può costituire elemento probatorio rilevante per dimostrare inidoneità al regime di semilibertà
- I precedenti permessi premio favorevoli non escludono la possibilità di revoca se emergono comportamenti successivi che compromettono la fiducia nel trattamento
- In situazioni simili, il difensore dovrebbe fornire elementi concreti che dimostrino l'assenza di rischio concreto e l'effettiva idoneità al percorso trattamentale per contrastare la presunzione di inidoneità derivante da violazioni gravi
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2557/2024 del 22/01/2024
- Sentenza penale · 22 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2558/2024 del 22/01/2024
- Sentenza penale · 22 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2559/2024 del 22/01/2024
- Sentenza penale · 22 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2561/2024 del 22/01/2024
- Sentenza penale · 22 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2562/2024 del 22/01/2024
- Sentenza penale · 22 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2563/2024 del 22/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →