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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2638/2024 del 22/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro che aveva revocato la misura alternativa della semilibertà concessa a Carvelli. La revoca si fondava su violazione delle prescrizioni: il condannato, già sottoposto a ergastolo, aveva chiesto di possedere un telefono cellulare (istanza respinta) e, al rientro in carcere, gli era stato trovato un telefono attivato; inoltre era stato sorpreso in compagnia di un pregiudicato. Il difensore deduceva violazione dell'art. 51, comma 1, L. 26/7/1975 n.354 (ordinamento penitenziario) e dell'art. 125 c.p.p., e vizio di motivazione, sostenendo che la revoca non doveva seguire automaticamente alle violazioni ma solo se fosse emersa l'inidoneità al trattamento extramurario, tenendo conto anche dei precedenti permessi premio concessi

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e lo ha rigettato. Ha ritenuto corretta la revoca della semilibertà perché le condotte erano gravi e significative: la violazione del divieto di possedere il cellulare è stata reiterata e intervenuta quasi immediatamente dopo l'ammissione alla semilibertà, e l'aver frequentato un pregiudicato dimostra la mancanza del rapporto fiduciario necessario e l'inidoneità al trattamento. La Corte ha escluso che i precedenti permessi premio potessero neutralizzare queste violazioni. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali

Norme richiamate

  • L. 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), art. 51, comma 1

    La norma è stata interpretata nel senso che la misura alternativa può essere revocata quando le condotte del detenuto producono un grave vulnus al rapporto fiduciario necessario per la semilibertà, evidenziando inidoneità al trattamento extra-moenia

  • art. 125 c.p.p. (citato nel ricorso)

    Richiamato dal ricorrente per contestare vizi procedurali/motivazionali; la Corte non ha accolto la censura, ritenendo la motivazione adeguata

Massime di principio

  • La revoca della semilibertà è legittima quando le condotte del beneficiario ledono gravemente il rapporto di fiducia con gli organi del trattamento, valutandosi l'inidoneità complessiva al trattamento
  • La scoperta di violazioni ripetute o immediate rispetto al periodo di ammissione alla semilibertà (es. possesso di telefono non autorizzato) pesa fortemente nella valutazione di revoca
  • La frequentazione di soggetti pregiudicati può costituire elemento probatorio rilevante per dimostrare inidoneità al regime di semilibertà
  • I precedenti permessi premio favorevoli non escludono la possibilità di revoca se emergono comportamenti successivi che compromettono la fiducia nel trattamento
  • In situazioni simili, il difensore dovrebbe fornire elementi concreti che dimostrino l'assenza di rischio concreto e l'effettiva idoneità al percorso trattamentale per contrastare la presunzione di inidoneità derivante da violazioni gravi

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