Cassazione Penale, Sentenza n. 11000/2022 del 25/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza che aveva confermato la condanna per truffa e falso materiale in atto pubblico, deducendo principalmente: (1) violazione dei diritti di difesa e della Convenzione europea (art. 6 CEDU) per l'utilizzo delle dichiarazioni rese dalle persone offese in fase di indagine, nonostante la loro presunta “volontaria” sottrazione all'esame dibattimentale; si eccepiva inoltre l'assenza di ricerche idonee per la loro convocazione; (2) carenza di prove sulla materiale falsificazione degli atti e del concorso del ricorrente in tale attività; (3) per il reato di truffa la prova sarebbe stata basata unicamente sulle dichiarazioni predibattimentali delle persone offese e su elementi non sufficienti a dimostrare la falsificazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che: le persone offese erano risultate irreperibili dopo ricerche effettuate presso l'ultimo domicilio conosciuto e tramite le banche dati delle forze di polizia, giustificando l'impossibilità di assumerne la prova in dibattimento; dall'irreperibilità non può automaticamente desumersi la volontaria sottrazione all'esame, soprattutto in assenza di comunicazioni dirette di convocazione; le dichiarazioni raccolte in fase di indagini sono state utilizzate in combinato con altre prove dibattimentali che le hanno corroborate (testimonianze degli addetti alle agenzie pratiche e riscontri documentali), sicché non si è verificata la violazione dell'art. 6 CEDU; la Corte territoriale ha fornito motivazione logica circa l'interesse esclusivo del ricorrente ai dati falsificati e l'insieme delle prove ha reso credibile l'accertamento del falso e della truffa. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6
L'utilizzazione in dibattimento di dichiarazioni rese in sede di indagine non interrogabili in giudizio può violare l'art. 6 solo se tali dichiarazioni risultano uniche o determinanti per la condanna e non vi sono elementi o garanzie compensative che assicurino l'equità complessiva del processo; se esistono fonti probatorie autonome e corroboranti la decisione, la violazione non si configura.
Codice di procedura penale, art. 512 bis
Ammette l'acquisizione e l'utilizzazione di dichiarazioni rese in indagine qualora la prova non sia assunta in dibattimento per irreperibilità; la loro utilizzazione è ammissibile se non costituiscono la sola o decisiva fonte di condanna e sono esistenti garanzie complessive di equità.
Codice di procedura penale, art. 512
Regole generali sull'utilizzo delle dichiarazioni rese fuori dal dibattimento; la Corte sottolinea la necessità di valutare se tali dichiarazioni siano corroborate da altre risultanze processuali.
Codice di procedura penale, art. 192
Riguarda le modalità di ricerca e reperimento dei testi; la Corte ha ritenuto adeguate le ricerche effettuate (ultimo domicilio e banche dati delle forze di polizia) per dichiarare l'irreperibilità.
Codice di procedura penale, art. 526, comma 1-bis
Norme procedurali richiamate in relazione ai limiti di ammissibilità del ricorso; qui presupposto del riesame di legittimità sulle questioni procedurali sollevate.
Codice penale, artt. 476 e 482
Norme sul falso documentale (materiale e ideologico); la Corte ha ritenuto che il compendio probatorio consentisse di ritenere provata la materiale falsificazione in riferimento ai certificati contestati.
Codice penale, art. 110
Concetto di concorso di persone nel reato; la decisione ha valorizzato elementi che collegano il ricorrente come unico soggetto interessato ai dati falsificati.
Codice penale, art. 640
Delitto di truffa: la Corte ha ritenuto provata la condotta fraudolenta attraverso il complesso delle prove, non soltanto dalle dichiarazioni predibattimentali.
Codice di procedura penale, art. 533
Regole sulla decisione di merito; utilizzata come richiamo alle garanzie procedurali e alla valutazione del materiale probatorio complessivo.
Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8
Richiamato per le forme procedurali con cui la Corte ha esaminato il ricorso nella fase di legittimità (procedura abbreviata o modalità di trattazione del ricorso durante emergenza).
Codice di procedura penale, art. 616
Consente la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; la Corte l'ha applicata nella misura di euro 3.000 valutando profili di colpa nel ricorso manifestamente infondato.
Massime di principio
- L'irreperibilità di un testimone va provata mediante ricerche effettive presso l'ultimo domicilio conosciuto e tramite banche dati delle forze di polizia; l'assenza di ricerche in luoghi non conoscibili o all'estero non è automaticamente richiesta.
- L'irreperibilità non equivale automaticamente a una volontaria sottrazione all'esame: la volontarietà va provata con elementi specifici (comunicazioni di convocazione non pervenute, ecc.).
- Le dichiarazioni rese in fase di indagine possono essere utilizzate in dibattimento se non costituiscono l'unica o decisiva prova di condanna e se sono corroborate da altre fonti probatorie acquisite in dibattimento.
- Per reati di falso materiale e truffa è possibile fondare la responsabilità anche su una valutazione logica e complessiva delle prove (documenti, condotte, riscontri testimonali), non solo su dichiarazioni predibattimentali.
- In sede di Cassazione è necessario che i motivi di ricorso superino la genericità: censure generiche che non affrontano la motivazione e le specifiche risultanze probatorie esposte dal giudice di merito sono destinate a essere dichiarate inammissibili.
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