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Ordinanza

Ordinanza n. 167/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) della determinazione n. 148 del 24 aprile 2026 con la quale il dirigente dell’area acquisti centralizzati di AREACOM ha aggiudicato la gara comunitaria per la fornitura a noleggio di sistemi antidecubito per le aziende sanitarie della Regione Abruzzo ed in particolare ha aggiudicato i prodotti offerti per la Fascia A alla società Sanacilia Service s.r.l. per i lotti 1 e 3 ed alla società Service Med per i lotti 2 e 4 ed ha confermato l’esclusione del RTI Zuccato HC Srl – Arjo Italia Spa già oggetto del provvedimento di esclusione del 12.12.2025 ed attualmente sub iudice davanti al Consiglio di Stato; 2) dei verbali della Commissione Giudicatrice del 23.07.2025, del 28.07.2025, del 05.08.2025, 09.10.2025, 16.10.2025, 13.11.2025, 11.12.2025 e 20.04.2026; 3) del verbale del RUP del 21.04.2026 e del 23.04.2026; e per quanto necessario, nei limiti dell’interesse perseguito con il ricorso: 4) del Capitolato Tecnico e del Disciplinare di Gara nella parte in cui, mediante l’interpretazione che ne ha dato la Commissione Giudicatrice e fatta propria da AREACOM, dovesse giustificare la mancata esclusione delle offerte formulate dalle società risultate aggiudicatarie dei lotti da 1 a 4 per carenza di alcuni requisiti minimi dei sistemi antidecubito offerti per la categoria “Fascia A”. NONCHÉ PER LA CONDANNA, nel caso in cui la ricorrente dovesse essere riammessa alla gara: in via principale, in forma specifica: 5) alla rivalutazione dell’offerta formulata dall’A.T.I. formata da Zuccato HC s.r.l. e Arjo s.p.a. sia in relazione ai sistemi antidecubito di cui alla categoria “Fascia A” sia a tutte le altre Fasce B, C, D ed E di tutti i 4 lotti di gara; 6) alla conseguente attribuzione del punteggio tecnico ed economico all’offerta formulata dall’A.T.I. formata da Zuccato HC s.r.l. e Arjo s.p.a. in relazione a tutte le Fasce A, B, C, D ed E ed a tutti i 4 lotti di gara; 7) alla conseguente aggiudicazione della gara all’ATI ricorrente, ove spettante, anche previa declaratoria, ai sensi degli artt. 121 e 122 C.P.A., di inefficacia e/o caducazione del contratto eventualmente medio tempore stipulato e l’affidamento all’ATI ricorrente del relativo contratto per il quale si dichiara sin da ora l’interesse al subentro e si propone la conseguente domanda ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs. n. 104/2010; in via subordinata, in forma equivalente, 8) al risarcimento del danno subito conseguente all’illegittimità dei provvedimenti amministrativi impugnati e dell’iter seguito nella procedura de qua, con conseguente declaratoria dei criteri in base ai quali le resistenti dovranno formulare una proposta di pagamento comprendente: (i) il danno emergente patito e il lucro cessante che l’ATI ricorrente avrebbe ottenuto con l’aggiudicazione dell’appalto, da liquidarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c. e, comunque, in misura non inferiore al 10% del valore della procedura di cui è causa, maggiorata di rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata dal giorno del dovuto al saldo effettivo; (ii) il risarcimento del danno professionale e d’immagine conseguente alla mancata futura possibilità per l’ATI ricorrente di indicare l’aggiudicazione della gara di cui è causa ed il conseguente svolgimento del relativo servizio tra i requisiti di prequalificazione e di capacità economico-finanziaria, anche con riferimento alla maturazione delle soglie di fatturato specifico, delle future gare, di analogo oggetto, alle quali la ricorrente intenderà partecipare. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Service Med Srl il 22/6/2026: per l’annullamento della determinazione n. 148 del 24 aprile 2026 con la quale il Dirigente dell’Area Acquisti Centralizzati di AREACOM ha aggiudicato la gara comunitaria per la fornitura a noleggio di sistemi antidecubito per le Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo (doc. 1 Zuccato) nella parte in cui, pur confermando “di escludere, per le motivazioni in premessa, il RTI Zuccato HC Srl – Arjo Italia Spa”, nel recepire “tutti i verbali di cui in premessa, rimessi dal RUP e dalla Commissione giudicatrice all’esito delle verifiche di competenza, quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento” e nel “prendere atto e di approvare le risultanze delle operazioni di gara contenute nei verbali di cui al punto precedente” e quindi, in particolare, dei verbali della Commissione Giudicatrice del 23 luglio 2025, del 28 luglio 2025, del 5 agosto 2025, 9 ottobre 2025, 16 ottobre 2025, 13 novembre 2025, 11 dicembre 2025 e 20 aprile 2026 (doc. 2 – 9 Zuccato) nonché del verbale del RUP del 21 aprile 2026 e del 23 aprile 2026 (doc. 10 e 11 Zuccato) nonché del verbale n. 5 recante le valutazioni per i lotti 1, 2, 3 e 4 (doc. 14 Zuccato) e del verbale n. 7 recante le valutazioni per i lotti 1, 2, 3 e 4 (doc. 14.1 Zuccato) non ha dato atto del motivo di esclusione derivante dalla violazione dell’art. 16 del disciplinare di gara, nonché dalla violazione degli artt. 95, comma 1, lett. e) D.Lgs. 36/2023 e 98, comma 3, lett. b) D.Lgs. 36/2023 in base all’esame della dichiarazione firmata in data 19 maggio 2025 per la fascia A (doc. 19); della scheda tecnica (doc. 17) ed inoltre della dichiarazione di conformità ai requisiti tecnici di cui al capitolato tecnico per la fascia D (doc. 21) nonché delle difformità tecniche rispetto ai requisiti di minima derivante dall’esame dei predetti documenti, per le ragioni di seguito dettagliatamente esposte nel presente ricorso, nonché per la condanna all’esclusione del concorrente RTI Zuccato HC Srl e Arjo Spa dalla gara di materassi antidecubito de quo e conseguente conferma dell’aggiudicazione in capo a Service Med per esclusione del concorrente RTI Zuccato HC Srl e Arjo Spa, oltre all’eventuale caducazione del contratto ove, in denegata ipotesi, si pervenga nelle more del giudizio alla stipula del contratto con l’ATI ricorrente principale.

Giustizia amministrativa202600265

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione della gara per la fornitura a noleggio di sistemi antidecubito alle imprese controinteressate, con conferma dell'esclusione del RTI ricorrente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il RTI ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione della gara comunitaria indetta per la fornitura a noleggio di sistemi antidecubito alle aziende sanitarie della Regione Abruzzo, relativamente ai lotti 1, 2, 3 e 4 e, in particolare, alla categoria Fascia A. Sono stati impugnati anche i verbali della Commissione giudicatrice e del RUP, nonché, nei limiti dell'interesse, il disciplinare e il capitolato tecnico nella parte in cui sarebbero stati interpretati nel senso di non imporre l'esclusione delle offerte delle aggiudicatarie nonostante la carenza di requisiti tecnici minimi. Il RTI ha chiesto la sospensione dell'aggiudicazione, la riammissione alla gara, la rivalutazione della propria offerta per tutte le fasce e i lotti, l'eventuale subentro nel contratto e, in subordine, il risarcimento del danno. Service Med S.r.l. ha proposto ricorso incidentale, contestando la mancata indicazione, nel provvedimento di aggiudicazione, di ulteriori ragioni di esclusione del RTI Zuccato-Arjo, dedotte con riferimento all'art. 16 del disciplinare e agli artt. 95, comma 1, lett. e), e 98, comma 3, lett. b), del d.lgs. 36/2023, nonché a presunte difformità dei prodotti offerti rispetto ai requisiti tecnici minimi, e chiedendo l'esclusione del RTI e la conferma dell'aggiudicazione in proprio favore. La decisione esaminata riguarda esclusivamente la domanda cautelare.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare proposta contro l'aggiudicazione. Il Collegio ha richiamato e fatto proprie le motivazioni dell'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 2308/2026, resa in altro giudizio inter partes e relativa alla precedente sentenza del TAR Abruzzo n. 225/2026: le questioni presentano carattere squisitamente tecnico e richiedono un adeguato approfondimento nella sede di merito; non risultano integrati i requisiti di gravità e urgenza. Anche nell'eventualità della stipulazione del contratto, la durata significativa di 48 mesi dell'Accordo Quadro consentirebbe, in caso di esito favorevole nel merito, la tutela in forma specifica mediante eventuale aggiudicazione al RTI ricorrente. È stato inoltre ritenuto non grave né urgente il pregiudizio derivante alla mandante, gestore uscente per alcuni lotti, dalla dismissione dell'organizzazione conseguente all'aggiudicazione a terzi. Il TAR ha sottolineato che il nuovo contenzioso presenta una difficoltà tecnica ancora maggiore, riguardando caratteristiche ulteriori e diverse della fornitura, e non ha ravvisato ragioni per discostarsi dalla valutazione cautelare del Consiglio di Stato. La trattazione del merito è stata fissata al 10 marzo 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base normativa per la decisione sulla domanda cautelare; nel caso concreto il TAR ha ritenuto non sussistenti i presupposti per concedere la sospensione.

  • artt. 121 e 122 c.p.a.

    Richiamati nelle domande di merito del RTI per l'eventuale declaratoria di inefficacia o caducazione del contratto e per il subentro; tali domande non sono state decise nell'ordinanza cautelare.

  • art. 95, comma 1, lett. e), d.lgs. 36/2023

    Richiamato nel ricorso incidentale quale fondamento della contestazione relativa alla mancata esclusione del RTI per le caratteristiche dell'offerta; la questione è stata riservata alla decisione di merito.

  • art. 98, comma 3, lett. b), d.lgs. 36/2023

    Richiamato nel ricorso incidentale in relazione alle presunte difformità dell'offerta tecnica; la relativa fondatezza non è stata esaminata nella fase cautelare.

  • art. 16 del disciplinare di gara

    Indicato nel ricorso incidentale quale disposizione violata dall'offerta del RTI; il TAR non ha definito la questione nel merito.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare relativa a una gara connotata da questioni tecniche complesse, il giudice può ritenere necessario demandare l'approfondimento alla sede di merito e negare la misura cautelare quando non siano dimostrati i necessari requisiti di gravità e urgenza.
  • La possibilità di ottenere, all'esito favorevole del giudizio di merito, la tutela in forma specifica costituisce elemento rilevante nella valutazione del periculum in mora: la stipulazione del contratto non determina di per sé un pregiudizio irreversibile quando la durata dell'accordo consenta l'eventuale successiva aggiudicazione e il subentro.
  • Il pregiudizio organizzativo lamentato dal gestore uscente in conseguenza della perdita della commessa non è necessariamente grave e urgente ai fini cautelari, se non vengono evidenziati elementi concreti di irreversibilità o di particolare intensità.
  • La valutazione cautelare può essere motivata per relationem mediante il richiamo a una precedente ordinanza del Consiglio di Stato resa tra le parti, quando le ragioni ivi esposte coprano tutti gli aspetti rilevanti della nuova istanza e non sussistano ragioni per discostarsene.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRito appalti e sorte del contrattoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareResponsabilità precontrattuale

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