Sentenza n. 2791/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso contro l’aggiudicazione del lotto n. 5 della gara per la fornitura di emoglobinometri completi di interfacciamento bidirezionale al sistema gestionale dei servizi trasfusionali
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa seconda classificata ha impugnato la sentenza del TAR Campania e l’aggiudicazione del lotto n. 5 disposta in favore dell’impresa prima classificata. La ricorrente sosteneva che l’offerta dell’aggiudicataria fosse incompleta e indeterminata, poiché nell’Allegato A8 – elenco dei prodotti offerti – e nell’offerta economica non erano indicati autonomamente il personal computer, il monitor, la stampante, il software HB-Master e il layer di integrazione necessari per realizzare la workstation e l’interfacciamento bidirezionale richiesti dal capitolato. Deduceva inoltre che l’offerta non avrebbe garantito il tracciamento dell’operatore e l’identificazione del donatore mediante codice fiscale, che l’aggiudicataria avrebbe reso una dichiarazione non veritiera sulla conformità ai requisiti minimi e che l’indicazione della possibilità di collegare più analizzatori a un solo computer avrebbe determinato un’incertezza quantitativa, considerata anche la destinazione delle apparecchiature a centri di raccolta diversi. In appello la ricorrente ha aggiunto che il lettore di codici a barre non era stato specificamente indicato né corredato da scheda tecnica, che i componenti della workstation non comparivano nell’Allegato A7 e che il contratto stipulato menzionava il solo emoglobinometro.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello, confermando la sentenza del TAR. Ha ritenuto che l’Allegato A8 fosse il documento autosufficiente per determinare il contenuto quantitativo dell’offerta: l’indicazione degli “emoglobinometri completi di interfacciamento bidirezionale” doveva essere intesa come riferita a sistemi diagnostici completi, comprensivi dell’analizzatore e degli accessori necessari, tra cui la workstation. La relazione tecnica e le schede tecniche avevano invece la funzione di comprovare le caratteristiche e i requisiti minimi, non di determinare autonomamente la quantità dell’offerta. Dalla lettura coordinata dell’Allegato A8 e del capitolato risultava quindi l’impegno dell’aggiudicataria a fornire il numero di sistemi completi indicato nell’elenco, ciascuno funzionalmente idoneo a soddisfare le esigenze del lotto. La possibilità tecnica di collegare più analizzatori a una workstation non rendeva indeterminata l’offerta, potendo essere utilizzata in fase esecutiva ove compatibile con l’organizzazione della struttura sanitaria. La mancata autonoma indicazione della workstation nell’Allegato A7 non era decisiva, poiché tale allegato riportava le pagine della relazione tecnica comprovanti le caratteristiche minime. Analogamente, l’offerta economica non doveva necessariamente valorizzare separatamente le singole componenti della workstation, essendo richiesto il canone relativo al sistema complessivamente considerato. La censura relativa al lettore di codici a barre è stata dichiarata inammissibile come nuova, perché proposta solo con memoria e non compresa nel ricorso introduttivo; comunque, è stata ritenuta infondata, poiché il lettore risultava componente integrante dell’analizzatore e il capitolato non imponeva una sua autonoma indicazione. Il riferimento al solo emoglobinometro nel contratto non restringeva l’oggetto della fornitura, costituendo una descrizione sintetica del lotto. Escluse le carenze dell’offerta, sono state respinte anche le censure relative alla mancanza dei requisiti tecnici e alla falsità della dichiarazione di conformità. Le spese del giudizio di appello sono state compensate per la complessità della controversia.
Norme richiamate
art. 71 d.lgs. 36/2023
La procedura di gara è stata indetta mediante procedura aperta ai sensi della disposizione richiamata; la norma non costituisce il parametro decisivo della controversia.
art. 16 del disciplinare di gara
Il concorrente deve caricare a sistema una cartella zippata contenente l’allegato A8 – “Elenco prodotti offerti”, debitamente compilato e firmato digitalmente, sia in formato excel che in formato PDF. Tale allegato A8 deve essere predisposto secondo la struttura prevista nello stesso, avendo cura di compilare tutti i campi previsti.
L’Allegato A8 è stato individuato quale documento autosufficiente per determinare il contenuto, anche quantitativo, dell’offerta negoziale; la documentazione tecnica allegata ha invece funzione probatoria delle caratteristiche dichiarate.
art. 3 del capitolato tecnico
Le caratteristiche generali, nonché le caratteristiche tecniche minime riportate nell’Allegato B2 “Caratteristiche tecniche minime” sono richieste a pena di esclusione e devono risultare dalle schede tecniche e/o da ulteriore documentazione collocata a sistema dagli offerenti nel campo specifico appositamente creato in piattaforma SIAPS.
Le caratteristiche tecniche minime devono risultare dalla documentazione tecnica e dalle schede, ma la loro dimostrazione non coincide con la determinazione quantitativa dell’offerta, affidata all’Allegato A8.
Allegato B2 al capitolato tecnico
Interfacciamento con il sistema gestionale; Tracciamento dell’operatore che segue il test; Sistema di identificazione del donatore utilizzando il codice fiscale.
I requisiti minimi sono stati interpretati considerando il sistema complessivo, composto dall’analizzatore e dagli accessori necessari, inclusa la workstation funzionale all’interfacciamento e alla gestione dei dati.
art. 1367 c.c.
Il TAR aveva richiamato il principio di conservazione degli atti giuridici per escludere che la possibilità di collegare più analizzatori a un solo computer rendesse necessariamente inadeguata o indeterminata l’offerta; il Consiglio di Stato ha deciso la questione sulla base dell’interpretazione coordinata della lex specialis.
Massime di principio
- Quando la lex specialis individua un apposito elenco dei prodotti offerti, imponendo al concorrente di compilare tutti i campi previsti, tale documento può costituire la fonte autosufficiente per determinare il contenuto quantitativo dell’offerta; la relazione tecnica e le schede tecniche svolgono, salvo diversa previsione, una funzione di comprova delle caratteristiche e dei requisiti minimi.
- Se l’oggetto della gara è descritto come un sistema o un’apparecchiatura completa di determinate funzionalità, la quantità indicata nell’elenco dei prodotti può riferirsi al sistema funzionalmente completo, comprensivo degli accessori necessari al conseguimento delle prestazioni richieste, anche se tali accessori non sono elencati separatamente.
- La possibilità tecnica di utilizzare una sola workstation per più analizzatori non rende indeterminata l’offerta quando il concorrente abbia indicato il numero dei sistemi completi richiesti e assunto l’obbligo di fornire apparecchiature autonomamente idonee alle funzioni oggetto della gara; le modalità organizzative di collegamento possono essere definite nella fase esecutiva, purché compatibili con le esigenze della stazione appaltante.
- La mancata autonoma indicazione di un componente accessorio non comporta l’incompletezza dell’offerta quando tale componente risulti funzionalmente incorporato nell’apparecchiatura offerta o sia ricompreso nella nozione di sistema completo prevista dalla lex specialis, e il capitolato non ne imponga l’indicazione separata né requisiti tecnici autonomi.
- Una censura introdotta per la prima volta con una memoria, non riconducibile alle doglianze formulate nel ricorso introduttivo, è inammissibile perché amplia tardivamente il thema decidendum; tale censura non può essere utilizzata per ottenere una nuova verifica della legittimità dell’aggiudicazione.
- L’indicazione sintetica dell’oggetto del lotto nel contratto stipulato dopo l’aggiudicazione non può essere interpretata restrittivamente rispetto all’offerta tecnica e alla lex specialis, se non emerge una volontà di modificare l’oggetto della fornitura.
Come è indicizzato
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