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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38204/2021 del 03/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il lavoratore impugnava una sanzione disciplinare di sospensione dal servizio per sei mesi, irrogata dall'università per avere effettuato, quale impiegato, pagamenti ingiustificati a favore di terzi. In primo grado e in appello la sanzione era stata confermata, poiché la Corte territoriale aveva escluso che il procedimento disciplinare fosse ritorsivo rispetto a precedenti e-mail con cui il lavoratore aveva segnalato irregolarità nei concorsi pubblici dell'ateneo. Con il ricorso per cassazione il lavoratore deduceva, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo: sosteneva che la Corte d'appello avesse erroneamente ignorato la rilevanza delle sue denunce ai fini dell'art. 54-bis d.lgs. 165/2001; affermava che le e-mail risalivano all'agosto-novembre 2011, mentre la contestazione disciplinare era del gennaio 2012, e che tale successione temporale dimostrerebbe la natura ritorsiva della sanzione; aggiungeva che le risultanze probatorie, comprese quelle connesse all'archiviazione penale della sua denuncia, non potevano essere disattese e che il decreto di archiviazione non poteva essere valorizzato come giudicato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il richiamo all'art. 54-bis d.lgs. 165/2001, osservando che la norma era entrata in vigore solo il 28 novembre 2012, per effetto della L. 190/2012, e dunque non poteva incidere su una sanzione irrogata nell'aprile 2012. Ha inoltre escluso che la sola successione temporale tra le e-mail e la contestazione disciplinare bastasse a dimostrare un intento ritorsivo, rilevando che il motivo non censurava specificamente il punto decisivo della conoscenza, da parte dei soggetti competenti, delle e-mail al momento dell'iniziativa disciplinare. Quanto all'archiviazione penale, la Corte ha precisato che la sentenza impugnata non l'aveva considerata come giudicato, ma solo come elemento fattuale di conforto, sicché non vi era violazione di legge. Nulla è stato disposto sulle spese perché la parte resistente non si era costituita. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 54-bis d.lgs. 165/2001

    Le speciali garanzie per il dipendente che segnala illeciti non erano applicabili alla sanzione impugnata, perché la norma è entrata in vigore solo successivamente ai fatti disciplinari.

  • L. 190/2012

    La legge ha introdotto l'art. 54-bis d.lgs. 165/2001, ma la sua efficacia temporale non si estende a una sanzione già irrogata prima dell'entrata in vigore.

  • art. 55-bis d.lgs. 165/2001

    È richiamato come disciplina del procedimento disciplinare nel testo vigente ratione temporis, a conferma della regolarità dell'iter seguito dall'Ufficio Procedimenti Disciplinari.

  • art. 360 c.p.c.

    Il ricorrente ha formalmente dedotto violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo, ma la censura è stata ritenuta insufficiente e non decisiva.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La relazione del consigliere è stata comunicata alla parte ricorrente ai fini della trattazione camerale non partecipata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Serve come parametro per determinare l'importo aggiuntivo del contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Le garanzie speciali introdotte da una normativa sopravvenuta non possono essere invocate per contestare una sanzione disciplinare irrogata in epoca anteriore alla sua entrata in vigore.
  • La mera vicinanza temporale tra segnalazioni del lavoratore e avvio del procedimento disciplinare non è di per sé sufficiente a dimostrare la ritorsività della sanzione, occorrendo allegare e provare che i soggetti competenti conoscessero quelle segnalazioni al momento dell'iniziativa disciplinare.
  • In sede di legittimità, la censura di omesso esame di un fatto decisivo deve investire un fatto realmente decisivo e specificamente controverso; non è sufficiente riproporre una diversa lettura del materiale probatorio.
  • Un provvedimento di archiviazione penale può essere valorizzato dal giudice civile come elemento fattuale di riscontro, senza che ciò comporti attribuirgli autorità di giudicato.
  • Per contestare efficacemente una decisione che esclude la finalità ritorsiva di un provvedimento disciplinare, il ricorso deve colpire la motivazione nella sua concreta ratio decisoria, non limitarsi a deduzioni astratte o generiche.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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