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Sentenza

Sentenza n. 1600/2026 - Salerno, Sezione 1

per l'esecuzione della sentenza n. 1394/2024 del Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202601136

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito all'obbligo di eseguire la sentenza del Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, n. 1394/2024, passata in giudicato, che riconosceva il diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per € 500,00 annui

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il docente ha agito in ottemperanza deducendo che la sentenza del Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, n. 1394/2024, notificata al Ministero il 30 settembre 2024 e passata in giudicato, non era stata eseguita. Ha chiesto che fosse dichiarato l’obbligo ministeriale di conformarsi al titolo e di corrispondere quanto dovuto, con fissazione di un termine e nomina di un commissario ad acta per l’eventuale persistente inerzia. Il ricorso, notificato il 10 giugno 2026 e depositato l’11 giugno 2026, è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ricevibile, perché depositato entro 15 giorni dalla notifica all’Amministrazione ai sensi degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a., e ammissibile, essendo decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Nel merito lo ha accolto: il Ministero non ha dimostrato il pagamento e dagli atti non risulta eseguito il giudicato. Ha quindi dichiarato l’obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla notifica della sentenza. In caso di ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, incaricandolo di provvedere al pagamento entro i successivi 60 giorni dalla richiesta della parte, previa attestazione della persistente inottemperanza. Il commissario dovrà compiere gli atti necessari, inclusi gli adempimenti di bilancio e il reperimento delle somme; l’insufficienza degli stanziamenti o della cassa non giustifica la mancata esecuzione. Nessun compenso è previsto per il commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 700,00 oltre accessori, CPA e IVA, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a.

    il ricorso è ricevibile, atteso che è stato depositato presso la Segreteria di questo T.A.R. entro il termine perentorio di 15 giorni dalla notifica all’Amministrazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a.;

    Il ricorso in ottemperanza è ricevibile se depositato entro il termine perentorio di 15 giorni dalla notifica all’Amministrazione.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    è ammissibile, in quanto è ampiamente decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, in forza del quale “le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”.

    L’azione esecutiva per il pagamento nei confronti delle amministrazioni statali è ammissibile una volta decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • artt. 112 e 114 c.p.a.

    Pertanto, la domanda va accolta e, conseguentemente, va dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione in epigrafe di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo in questione, nella parte sopra delimitata, nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla notifica del presente provvedimento.

    In sede di ottemperanza il giudice può dichiarare l’obbligo dell’Amministrazione di eseguire integralmente il titolo, fissare un termine per adempiere e nominare un commissario ad acta per l’eventuale persistente inadempimento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a un titolo che impone alla pubblica amministrazione il pagamento di somme, il creditore può agire una volta decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, e il ricorso deve essere depositato entro il termine processuale previsto dalla legge.
  • Quando l’Amministrazione non dimostra l’avvenuto adempimento di un giudicato che le impone un pagamento, il giudice dell’ottemperanza può dichiarare l’obbligo di esecuzione, fissare un termine e nominare sin da subito un commissario ad acta per l’ulteriore inadempimento.
  • Il commissario ad acta incaricato di eseguire un giudicato di pagamento deve porre in essere anche gli atti contabili e le iniziative necessarie a reperire le somme; la carenza di stanziamenti o di disponibilità di cassa non legittima la mancata esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoOttemperanza e commissario ad acta

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