Sentenza n. 1665/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della D.G.R. della Lombardia n. XI/2228 in data 22 aprile 2024, recante “Ulteriori indicazioni in tema di negoziazione sanitaria in attuazione della DGR n. XII/1827 del 31/01/2024”, nelle parti in cui: a) quanto alla modalità di determinazione del budget di specialistica ambulatoriale, stabilisce che esso sia “pari al 100% del valore contrattualizzato nel 2023 al netto delle eventuali rimodulazioni non storicizzabili disposte nel corso del 2023” (cfr. “SCHEDA DI BUDGET ANNO 2024”, allegato 2 alla D.G.R. n. XII/2228/2022 – doc. 1); b) quanto al sotto budget assegnato per le prestazioni di ricovero e cura da erogare a favore dei cittadini fuori regione prevede che “Nel caso di superamento del tetto è previsto un abbattimento dell’esubero di produzione rilevato per ciascuna Struttura rispetto al tetto fuori regione definito per l’anno in corso” (cfr. “SCHEDA DI BUDGET ANNO 2024”, allegato 2 alla D.G.R. n. XII/2228/2022 – doc. 1); c) quanto all’assegnazione di un sotto budget ambulatoriale relativo alle attività di screening programmato da ATS, prevede che “In caso di mancato utilizzo del budget screening, ATS potrà valutare di non assegnare le risorse residue non consumate” (cfr. cfr. “SCHEDA DI BUDGET ANNO 2024”, allegato 2 alla D.G.R. n. XII/2228/2022 – doc. 1); - nonché di tutti gli atti a detta deliberazione preordinati, consequenziali, connessi ed applicativi, fra cui, specificamente, la deliberazione di ATS Milano di approvazione del contratto anno 2024, nonché il relativo contratto anno 2024, sottoscritto con riserva dalla ricorrente (doc.2), nella parte in cui vengono riprodotte e/o richiamate le suddette impugnate disposizioni regionali di cui alla DGR n. XII/2228/2024. B) per quanto riguarda il primo atto di motivi aggiunti: - in via principale: della D.G.R. Lombardia n. XII/2966 in data 5 agosto 2024 (cfr. doc. 4), recante “Ulteriori determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l’anno 2024”, nelle parti in cui, al punto 12 “NEGOZIAZIONE SANITARIA” dell’Allegato 2 “Polo Ospedaliero”: i) al punto 12.2 “PRESTAZIONI AMBULATORIALI” “richiama la DGR 2228/24 che prevede che “il valore del budget di struttura per l’anno 2024, dedicato alle attività di specialistica ambulatoriale, sarà calcolato come il valore del contratto 2023 stipulato entro il 30.06.2023”, per precisare che l’incremento dell’1% al netto delle risorse non storicizzabili indicato nella DGR 1827/24 verrà utilizzato anche per non applicare le regressioni tariffarie sulle prestazioni aggiuntive rispetto al 2022 che verranno finanziati oltre al 106% e fino al 110%”; ii) al punto12.1 “ATTIVITA’ DI RICOVERO E CURA” dispone che, con riguardo al sotto budget assegnato per le prestazioni di ricovero e cura da erogare a favore dei cittadini fuori regione, sarà possibile ottenere un incremento, ma solo fino al 10%; iii) al punto 12.3 “PRECISAZIONI PER EEPA”, ultimo capoverso, conferma la previsione della D.G.R. 2228/24 secondo cui, “in caso di mancato utilizzo di budget screening, ogni ATS potrà valutare l’opportunità di assegnare [o di non assegnare] le risorse residue a copertura delle altre prestazioni ambulatoriali” (cfr. punto 12.3, ultimo capoverso); iv) al punto 12.3 “PRECISAZIONI PER EEPA”, primo comma, dispone che “Si conferma che l’eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi di quota variabile, compreso l’obiettivo declinato con la DGR n. XII/2224/2024, si applicherà riducendo il valore del budget assegnato con contratto annuale”; - in via incidentale, per quant’occorrer possa: della D.G.R. Lombardia n. XII/1827 in data 31 gennaio 2024 e della D.G.R. Lombardia n. XII/2228 in data 22 aprile 2024, ove intese nel senso di prescrivere implicitamente che l’eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi di quota variabile si applicherà riducendo il valore del budget assegnato con contratto annuale. C) per quanto riguarda il secondo atto di motivi aggiunti: - della D.G.R. della Lombardia n. XII/3327 in data 31 ottobre 2024 (pubblicata sul B.U.R.L. serie ordinaria n. 45 in data 8 novembre 2024 – cfr. doc. 7), nelle parti in cui: i) stabilisce, solo in caso di iper produzione oltre il 106% di prestazioni PNGLA, che non verranno applicate decurtazioni per omesso raggiungimento dei soli obiettivi “Prescrizione dematerializzata”, “Gestione ricetta dematerializzata”, “Pubblicazione tempestiva dei referti sul FSE” (cfr. punto 4 del deliberato); ii) precisa che “quanto disposto dalla DGR n. XII/2966 del 05/08/2024 al punto 12.1 relativamente all’incremento fino al 10% del tetto di struttura per le attività erogate a favore di pazienti fuori regione si riferisce alla produzione di alta complessità così come previsto dall’art. 15 comma 14 del DL 95/2012” nella misura in cui tale disposizione sia da intendersi nel senso che il valore dell’incremento riconoscibile non vada calcolato prendendo come base l’intero valore del budget di ricovero per fuori regione (cfr. punto 8 del deliberato).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti regionali di programmazione sanitaria e relativi atti applicativi contenenti i criteri di assegnazione dei budget e delle risorse agli erogatori privati accreditati per l’anno 2024
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, struttura sanitaria accreditata operante sulla base di un contratto con l’ATS territorialmente competente, ha impugnato la D.G.R. Lombardia n. XI/2228 del 22 aprile 2024 e gli atti applicativi, contestando i criteri di determinazione del budget di specialistica ambulatoriale, il sotto-budget per le prestazioni di ricovero e cura rese a favore di cittadini fuori regione e la disciplina del budget destinato agli screening. Con il primo atto di motivi aggiunti ha impugnato la D.G.R. n. XII/2966 del 5 agosto 2024, censurando, tra l’altro, la disciplina dell’incremento del budget per le prestazioni fuori regione, il collegamento tra mancato raggiungimento degli obiettivi di quota variabile e riduzione del budget contrattuale, nonché la facoltà delle ATS di destinare o non destinare le risorse residue del budget screening ad altre prestazioni ambulatoriali. Con il secondo atto di motivi aggiunti ha impugnato la D.G.R. n. XII/3327 del 31 ottobre 2024, contestando la disciplina delle decurtazioni connesse agli obiettivi relativi alle prestazioni PNGLA e l’interpretazione secondo cui l’incremento del tetto per le prestazioni fuori regione sarebbe riferito soltanto alla produzione di alta complessità e non all’intero budget di ricovero. Il testo della sentenza non espone una valutazione di merito sui singoli motivi, poiché la ricorrente ha successivamente dichiarato di non avere più interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR, dopo avere verificato la permanenza dell’interesse alla decisione ai sensi dell’art. 72-bis, comma 1, c.p.a., ha preso atto della dichiarazione resa in camera di consiglio dal difensore della ricorrente, secondo cui era venuto meno l’interesse alla definizione nel merito. Ha quindi dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare la legittimità degli atti regionali impugnati né i motivi dedotti. Le spese di giudizio sono state compensate, in considerazione della definizione in rito e del limitato svolgimento dell’attività difensiva della Regione.
Norme richiamate
art. 72-bis, comma 1, c.p.a.
ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione
La disposizione è stata utilizzata per informare le parti della fissazione della causa ai fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione.
art. 74 c.p.a.
La sentenza è pronunciata in forma semplificata, come indicato in epigrafe.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, il ricorrente dichiara che è venuto meno l’interesse alla decisione, il giudice amministrativo dichiara improcedibili il ricorso e gli eventuali motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito le censure rivolte contro gli atti impugnati.
- La verifica della permanenza dell’interesse alla decisione può essere svolta nell’ambito della fissazione della controversia ai sensi dell’art. 72-bis, comma 1, c.p.a.; qualora l’interesse risulti cessato, la controversia deve essere definita in rito.
- La definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse può giustificare la compensazione delle spese quando il processo abbia comportato un limitato svolgimento dell’attività difensiva della parte resistente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 15 apr 2026Sentenza n. 821/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 15 apr 2026Sentenza n. 822/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 15 apr 2026Sentenza n. 823/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 15 apr 2026Sentenza n. 824/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 15 apr 2026Sentenza n. 825/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 15 apr 2026Sentenza n. 826/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →