Cassazione Penale, Ordinanza n. 15420/2025 del 17/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del GIP che aveva applicato la pena su richiesta delle parti. Il ricorso deduceva un vizio di motivazione, con particolare riferimento all'art. 129 c.p.p., sostenendo in sostanza che la decisione non avrebbe adeguatamente escluso la ricorrenza di cause ostative al proscioglimento. La Corte osserva però che, nel patteggiamento, il ricorso è proponibile soltanto per vizi tassativi: espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza. La censura proposta non rientra in tali casi e risulta comunque smentita dal contenuto della sentenza impugnata, che richiama espressamente l'art. 129 c.p.p. per escludere cause di immediato proscioglimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso con decisione de plano, rilevando che per l'impugnazione della sentenza di applicazione della pena l'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. prevede espressamente la dichiarazione senza formalità dell'inammissibilità. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando l'assenza di colpa richiesta per escludere tale conseguenza economica.
Norme richiamate
art. 129 c.p.p.
La sentenza di patteggiamento richiama il dovere di verificare l'assenza di cause di proscioglimento immediato; il ricorso non può limitarsi a una generica critica motivazionale se il provvedimento ha già escluso le ipotesi ivi previste.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
L'impugnazione della sentenza di applicazione della pena è ammessa solo per motivi tassativi: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Per il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento, la dichiarazione di inammissibilità va pronunciata de plano, senza formalità.
Corte cost. n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata per il principio secondo cui la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende presuppone l'assenza di colpa del ricorrente per l'inammissibilità non ravvisata.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta le censure proponibili in cassazione sono soltanto quelle espressamente previste dalla legge; ogni motivo estraneo a tale catalogo è inammissibile.
- Il vizio di motivazione, di per sé, non costituisce motivo autonomamente deducibile contro il patteggiamento se non si traduce in uno dei vizi tipizzati dalla norma.
- Quando il giudice del patteggiamento richiama l'art. 129 c.p.p. per escludere cause di proscioglimento immediato, una doglianza che contrasti genericamente tale valutazione senza rientrare nei motivi consentiti non è scrutinabile.
- L'inammissibilità del ricorso contro il patteggiamento può essere dichiarata de plano, senza necessità di adozione di un modulo procedimentale ordinario.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende quando non emerga assenza di colpa.
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