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Sentenza

Sentenza n. 467/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della nota Regione Sardegna - Servizio tutela del paesaggio Sardegna settentrionale Nord-Est, prot. n. 29140/U del 4.6.2025, recante comunicazione di improcedibilità dell'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica SUAPE 860364 del 06.03.2025; - del parere conforme della Soprintendenza ABAP implicitamente formatosi per decorso del termine di cui 167, c. 8, D.lgs 42/04 nonché, ove occorra, le note regionali prot. n. 14292/U del 17.03.2025 e prot. n. 25570/U del 15.05.2025, e ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente oltre che del provvedimento di improcedibilità o comunque di arresto procedimentale emesso dal SUAPE dei Palau, ad oggi non conosciuto.

Giustizia amministrativa202500788

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione regionale di improcedibilità dell’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica relativa a un fabbricato e gli atti connessi, compreso il parere negativo regionale e il presunto parere conforme della Soprintendenza

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (amministrazioni paesaggistiche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, proprietario di un fabbricato in zona turistica soggetta a vincolo paesaggistico, aveva impugnato la comunicazione regionale di improcedibilità dell’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica presentata nell’ambito di una pratica di accertamento di conformità edilizia. L’immobile era stato oggetto di diversi titoli edilizi, tra cui quelli del 1970 e del 1984, rilasciati secondo l’Amministrazione senza i necessari nulla osta paesaggistici, nonché di una DIA del 2013 per la realizzazione di un balcone, corredata da autorizzazione paesaggistica e parere favorevole della Soprintendenza. Con il primo motivo sono stati dedotti la violazione e falsa applicazione degli artt. 146 e 167 d.lgs. 42/2004, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e contraddittorietà, sostenendo che l’autorizzazione paesaggistica del 2013, pur formalmente riferita al balcone, avrebbe riguardato il fabbricato nel suo complesso e avrebbe quindi determinato una sorta di sanatoria paesaggistica implicita delle sopraelevazioni e delle altre parti dell’edificio. Con il secondo motivo sono stati dedotti la violazione e falsa applicazione degli artt. 146 e 167 d.lgs. 42/2004, sostenendo che l’Amministrazione avrebbe dovuto consentire una sanatoria paesaggistica ora per allora, tenuto conto della buona fede del proprietario e della responsabilità dell’Amministrazione per non avere considerato il vincolo al momento del rilascio dei titoli edilizi.

La decisione

Il TAR ha respinto il primo motivo, ritenendo che l’autorizzazione paesaggistica del 2013 fosse riferita esclusivamente alla realizzazione del balcone e non potesse essere interpretata come sanatoria implicita dell’intero fabbricato. La volontà amministrativa può risultare implicitamente solo quando il collegamento tra l’atto adottato e la determinazione che si pretende di ricavarne sia univoco e costituisca l’unica conseguenza ragionevolmente possibile. Nel caso concreto tale collegamento mancava: la Soprintendenza non era stata chiamata a valutare l’intero manufatto, non aveva svolto una specifica istruttoria su di esso e le opere erano state realizzate in epoche diverse sulla base di distinti titoli edilizi. Una sanatoria implicita sarebbe inoltre incompatibile con il principio di tipicità e nominatività degli atti amministrativi. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché il ricorrente non aveva mai presentato una specifica istanza di sanatoria o autorizzazione paesaggistica ora per allora per le opere autorizzate nel 1970 e nel 1984, né aveva fornito gli elementi istruttori necessari. L’Amministrazione, pertanto, non si era ancora pronunciata sull’ammissibilità concreta di tale tipologia di sanatoria, sicché la relativa censura anticipava una valutazione non ancora compiuta. Il ricorso è stato quindi in parte rigettato e in parte dichiarato inammissibile. Le spese sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 146 d.lgs. 42/2004

    La valutazione di compatibilità paesaggistica deve essere riferita all’intervento sottoposto all’esame dell’autorità competente e non consente di desumere, in assenza di una specifica istruttoria, la regolarità paesaggistica di opere diverse.

  • art. 167 d.lgs. 42/2004

    L’accertamento della compatibilità paesaggistica non può essere ritenuto implicitamente compreso in un’autorizzazione riferita a un’opera diversa; la sua concreta ammissibilità non può essere scrutinata giudizialmente prima di una specifica richiesta e di una pronuncia amministrativa.

  • art. 73 c.p.a.

    La causa è stata trattenuta in decisione dopo il deposito di documenti e memorie nel termine processuale previsto.

Massime di principio

  • Un’autorizzazione paesaggistica riferita espressamente a uno specifico intervento non può essere interpretata come sanatoria implicita dell’intero manufatto o di opere diverse, realizzate in epoche differenti e sulla base di distinti titoli, se l’autorità paesaggistica non è stata chiamata a valutarle e non ha svolto una specifica istruttoria al riguardo.
  • La volontà implicita dell’amministrazione è configurabile soltanto quando il collegamento tra l’atto adottato e la determinazione che si pretende di ricavarne sia univoco e tale che quest’ultima costituisca l’unica conseguenza ragionevolmente possibile dell’atto o della condotta amministrativa.
  • Il principio di tipicità e nominatività degli atti amministrativi impedisce di desumere da un’autorizzazione paesaggistica puntuale effetti ampliativi o sananti non espressamente previsti e non sorretti da una specifica valutazione dell’autorità competente.
  • È inammissibile, per difetto di attualità della lesione, la censura con cui si contesta in giudizio l’ammissibilità di una forma di sanatoria paesaggistica sulla quale l’amministrazione non si è ancora pronunciata, quando il privato non abbia previamente presentato una specifica istanza corredata degli elementi istruttori necessari.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria paesaggisticaAutorizzazione paesaggisticaInvalidità del provvedimento
RamiBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàDifetto di istruttoriaLegittimazione e interesse a ricorrere

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