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Ordinanza

Ordinanza n. 580/2026 - Catania, Sezione 1

per l'esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 1430/2019 del 9.09.20219 del Tribunale Civile di Messina, notificato in data 28.9.2019, non opposto, divenuto esecutivo e definitivo giusto provvedimento di esecutorietà n. 779/2020 del 29/01/2020, notificato in forma esecutiva in data 8.06.2024, nei confronti della IPAB CASA DI OSPITALITÀ "COLLEREALE".

Giustizia amministrativa202502404

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inerzia nell'esecuzione del decreto ingiuntivo divenuto esecutivo e definitivo

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società cooperativa sociale ha promosso il giudizio per l'esecuzione del giudicato formatosi su un decreto ingiuntivo del Tribunale civile, non opposto e divenuto esecutivo e definitivo, nei confronti dell'I.P.A.B. resistente. All'udienza dell'11 febbraio 2026 il Collegio aveva rilevato il mancato deposito della prova della notifica del titolo esecutivo e aveva rinviato la trattazione per consentire l'integrazione documentale. La ricorrente ha depositato copie PDF della notificazione eseguita tramite ufficiale giudiziario e della notificazione effettuata via PEC, ma le copie risultavano prive delle necessarie attestazioni di conformità, rispettivamente agli originali analogici e agli originali informatici. Il Collegio ha quindi richiesto la produzione della documentazione conforme alle modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale e dalla legge n. 53/1994.

La decisione

Il TAR ha disposto un incombente istruttorio, ordinando alla ricorrente di depositare entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza, a pena di improcedibilità, alternativamente: la copia PDF della notificazione tramite ufficiale giudiziario dell'8 giugno 2020, corredata dall'attestazione di conformità all'originale analogico; oppure le ricevute di accettazione e consegna della notificazione PEC del 26 luglio 2024 in formato .eml o .msg, ovvero, qualora non fosse possibile il deposito telematico, la copia analogica del messaggio PEC, degli allegati e delle ricevute, munita dell'attestazione di conformità all'originale informatico. Il giudice ha rinviato la prosecuzione alla camera di consiglio del 25 marzo 2026, sospendendo ogni decisione sul rito, sul merito e sulle spese. L'ordinanza chiarisce che la causa non è stata ancora definita e che l'inosservanza dell'incombente comporta l'improcedibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 22 d.lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale)

    Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, secondo le Linee guida

    La copia informatica per immagine di un documento analogico richiede l'attestazione di conformità all'originale analogico per avere la medesima efficacia probatoria.

  • art. 23 d.lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale)

    Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato

    La copia analogica di un documento informatico necessita dell'attestazione di conformità all'originale informatico per acquisire la stessa efficacia probatoria.

  • art. 3-bis, comma 3, l. 53/1994

    La prova della notifica a mezzo PEC deve essere offerta esclusivamente con modalità telematica, ovvero mediante deposito delle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg" e dell'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file "DatiAtto.xml"

    La prova della notificazione PEC deve essere depositata telematicamente mediante le ricevute nei formati informatici prescritti e con l'inserimento dei relativi dati nel file DatiAtto.xml.

  • art. 9, commi 1 e 1-bis, l. 53/1994

    Solo qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche, il difensore estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte

    Il deposito di copie analogiche della notificazione PEC è alternativo e subordinato all'impossibilità di procedere telematicamente; in tal caso le copie devono essere corredate dall'attestazione di conformità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando la prova della notificazione del titolo esecutivo è necessaria per verificare la sua efficacia, il giudice può ordinare al ricorrente di integrare la documentazione prima di decidere sul rito e sul merito.
  • La copia informatica per immagine di un documento originariamente analogico non ha la stessa efficacia probatoria dell'originale se manca l'attestazione di conformità prevista dal Codice dell'amministrazione digitale.
  • La prova della notificazione eseguita tramite PEC deve essere depositata, di regola, in modalità telematica mediante le ricevute di accettazione e consegna nei formati .eml o .msg e con i relativi dati inseriti nel file DatiAtto.xml.
  • Solo quando il deposito telematico della prova della notificazione PEC non sia possibile è ammissibile il deposito di copie analogiche del messaggio, degli allegati e delle ricevute; tali copie devono essere munite di attestazione di conformità agli originali informatici.
  • L'omesso deposito, entro il termine perentorio assegnato dal giudice, della prova della notificazione del titolo esecutivo nelle forme prescritte può comportare l'improcedibilità del ricorso per ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processualeProcesso amministrativo telematico
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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