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Sentenza

Sentenza n. 3689/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202405466

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione e sentenza del TAR Lazio che ne aveva respinto l'impugnazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha contestato la sentenza del TAR Lazio deducendo violazione di legge ed eccesso di potere, nonché illogicità, difetto e apparenza della motivazione, travisamento dei fatti e sviamento. Ha sostenuto che il diniego fosse fondato sull'erroneo presupposto della pendenza di un procedimento penale relativo a una notizia di reato del 21 gennaio 2014, non adeguatamente documentata e successivamente rimasta priva di seguito giudiziario. Secondo l'appellante, l'Amministrazione non avrebbe svolto un'istruttoria completa né una valutazione complessiva della sua personalità e avrebbe omesso di considerare la sua lunga residenza in Italia, il suo inserimento sociale e l'assenza di condanne. Ha inoltre dedotto che l'Amministrazione avrebbe utilizzato formule stereotipate e posto sul richiedente un improprio onere di dimostrare la propria affidabilità, senza motivare in ordine a una concreta e attuale pericolosità sociale.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato il diniego di cittadinanza e la sentenza del TAR. Ha ribadito che la concessione della cittadinanza per naturalizzazione costituisce un provvedimento altamente discrezionale, espressione del potere sovrano dello Stato e subordinato alla sussistenza di un interesse pubblico e di uno status di illesa dignità morale e civile del richiedente. L'Amministrazione deve formulare una prognosi sulla capacità di stabile integrazione nella comunità nazionale e sull'assenza di rischi per l'ordine e la sicurezza pubblica, potendo valutare complessivamente la condotta del richiedente, anche attraverso elementi derivanti da vicende penali non sfociate in una condanna. Il giudice amministrativo può esercitare soltanto un sindacato estrinseco, verificando la sufficienza dell'istruttoria, la veridicità dei fatti e la logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza sostituire la propria valutazione a quella dell'Amministrazione. Nel caso concreto il diniego è stato ritenuto immune da vizi di legittimità, anche se la vicenda penale si era conclusa senza esito, poiché l'Amministrazione aveva comunque espresso un apprezzamento di merito sulla non coincidenza tra interesse pubblico e interesse del richiedente. È stata riconosciuta la possibilità di presentare una nuova istanza al mutare delle condizioni. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • l. 5 febbraio 1992, n. 91

    La cittadinanza per naturalizzazione non costituisce un diritto soggettivo del richiedente, ma è oggetto di una valutazione altamente discrezionale dell'Amministrazione, fondata sull'interesse pubblico, sull'integrazione nella comunità nazionale e sull'affidabilità morale e civile del richiedente.

  • art. 9 l. 5 febbraio 1992, n. 91

    È richiamato in relazione al periodo di osservazione rilevante per la valutazione dei requisiti necessari alla concessione della cittadinanza per naturalizzazione.

  • art. 6 l. 5 febbraio 1992, n. 91

    È richiamato dal TAR per evidenziare che determinate condanne penali ostative alla cittadinanza per matrimonio possono costituire, a fortiori, elementi ostativi nella valutazione discrezionale della cittadinanza per naturalizzazione.

  • art. 334 c.p.

    È richiamato con riferimento alla gravità del reato di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro, considerato quale elemento valutabile nell'apprezzamento dell'affidabilità del richiedente.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale base normativa per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi dell'appellante e delle altre persone fisiche citate.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione è un provvedimento di alta amministrazione, espressione della discrezionalità dello Stato e subordinato alla valutazione di un interesse pubblico, sicché il richiedente non vanta un diritto soggettivo all'acquisto della cittadinanza.
  • Nel procedimento di concessione della cittadinanza per naturalizzazione l'Amministrazione deve formulare una prognosi complessiva sulla capacità del richiedente di integrarsi stabilmente nella comunità nazionale e sulla sua adesione alle regole giuridiche, civili e culturali dello Stato, considerando anche la possibile incidenza della sua condotta sulla sicurezza e sull'ordine pubblico.
  • Le risultanze di una vicenda penale possono essere valutate negativamente in sede amministrativa anche quando il procedimento penale non sia sfociato in una condanna o si sia concluso senza esito, poiché la valutazione amministrativa ha finalità prognostica e non sanzionatoria ed è autonoma rispetto all'accertamento della responsabilità penale.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni dell'Amministrazione in materia di cittadinanza per naturalizzazione è limitato al controllo estrinseco della sufficienza dell'istruttoria, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e della logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione; il giudice non può sostituire la propria valutazione di merito a quella dell'Autorità.
  • La lunga residenza in Italia, l'inserimento sociale ed economico e l'assenza di condanne non determinano automaticamente il diritto alla cittadinanza, costituendo elementi da ponderare nell'ambito della valutazione discrezionale complessiva dell'interesse pubblico e dell'affidabilità del richiedente.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

Testo integrale

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