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Sentenza

Sentenza del 16/10/2015 n. 20975 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Amministrazione ha impugnato la sentenza che aveva riconosciuto il credito d'imposta per incremento occupazionale previsto dall'art. 7 della legge n. 388 del 2000, ritenendo irrilevante che alcuni neoassunti avessero lavorato, nei 24 mesi precedenti, come soci lavoratori di cooperative. Secondo l'Amministrazione, il comma 11 della norma equipara espressamente i soci lavoratori di cooperative ai lavoratori dipendenti, sicché tali soggetti non potevano essere considerati privi di precedenti rapporti lavorativi ai fini dell'agevolazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Amministrazione, dichiarando assorbito il secondo, ha cassato la sentenza impugnata e ha deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso originario della società contribuente con riferimento ai lavoratori che, nei 24 mesi precedenti l'assunzione, avevano prestato attività come soci lavoratori di cooperative. La Corte ha ritenuto irrilevante stabilire se il rapporto fosse associativo, autonomo o subordinato, poiché la legge opera un'equiparazione normativa tout court ai lavoratori dipendenti. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate per l'assenza di precedenti specifici.

Norme richiamate

  • Legge n. 388 del 2000, art. 7, commi 1, 5, lett. b), e 11

    Ai fini delle agevolazioni previste dal presente articolo, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

    L'equiparazione vale sia per individuare i soggetti che possono beneficiare dell'incentivo sia per verificare il requisito dell'assenza di un precedente rapporto lavorativo nei 24 mesi antecedenti. Pertanto, l'attività svolta come socio lavoratore di cooperativa rileva come precedente rapporto di lavoro, indipendentemente dalla qualificazione concreta del rapporto.

  • Legge n. 142 del 2001

    È richiamata per il contesto normativo dei rapporti tra rapporto associativo e rapporto di lavoro nelle cooperative, ma la Corte ritiene non necessario procedere a tale accertamento ai fini dell'agevolazione, in presenza dell'equiparazione legislativa prevista dalla legge n. 388 del 2000.

  • D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 2, comma 1, lett. a)

    Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi.

    La disposizione è utilizzata come esempio di equiparazione legislativa dei soci lavoratori ai lavoratori dipendenti per specifiche finalità normative.

  • TUIR, art. 50, comma 1, lett. a)

    La norma assimila i compensi percepiti dai soci lavoratori di cooperative ai redditi da lavoro dipendente; il richiamo conferma che il legislatore può stabilire equiparazioni funzionali senza dover qualificare in concreto il rapporto sottostante.

Massime di principio

  • Quando una norma agevolativa equipara espressamente i soci lavoratori di cooperative ai lavoratori dipendenti, tale equiparazione deve essere applicata anche ai requisiti negativi dell'agevolazione, come l'assenza di precedenti rapporti di lavoro.
  • Ai fini del credito d'imposta per incremento occupazionale, il precedente svolgimento di attività come socio lavoratore di cooperativa può impedire il riconoscimento dell'incentivo destinato a soggetti privi di precedenti rapporti lavorativi.
  • In presenza di un'equiparazione normativa espressa, non è necessario accertare in concreto se il rapporto del socio lavoratore fosse associativo, autonomo o subordinato.
  • Le autocertificazioni dei lavoratori non escludono automaticamente la responsabilità del datore di lavoro né le sanzioni: l'eventuale buona fede deve essere tempestivamente allegata e adeguatamente documentata nel giudizio.
  • La decisione riguarda specificamente il requisito previsto dalla legge n. 388 del 2000 e non implica che i soci lavoratori siano sempre e sotto ogni profilo lavoratori dipendenti: l'equiparazione opera nei limiti e per le finalità stabilite dalla singola norma.

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