Ordinanza n. 401/2026 - Salerno, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, -del provvedimento reso e notificato dalla Prefettura di Salerno Area 1 Staff, in data 11.2.2026, - prot.-OMISSIS- in forza del quale si comunica il rilascio del solo decreto di nomina a guardia particolare giurata non armata; nonché, in seguito alla proposizione di motivi aggiunti: -del provvedimento di riesame adottato dalla Prefettura di Salerno in data 8 maggio 2026;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio che comunicava il rilascio del solo decreto di nomina a guardia particolare giurata non armata, nonché successivo provvedimento di riesame; contestata anche la revoca della licenza di porto di pistola per difesa personale
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare di porto d'armi)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento della Prefettura di Salerno dell'11 febbraio 2026 con cui gli veniva comunicato il rilascio del solo decreto di nomina a guardia particolare giurata non armata, nonché, con motivi aggiunti, il successivo provvedimento di riesame dell'8 maggio 2026. La vicenda riguarda l'impossibilità di svolgere l'attività lavorativa di guardia giurata armata, derivante dalla revoca della licenza di porto di pistola per difesa personale. Il ricorrente ha dedotto, in sostanza, l'illegittimità della valutazione prefettizia del fatto ritenuto ostativo al porto dell'arma, assumendone la scarsa rilevanza e l'insufficiente considerazione ai fini della revoca.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso i provvedimenti impugnati, ritenendo sussistente un grave pregiudizio, consistente nell'impossibilità di svolgere l'attività lavorativa di guardia giurata armata, e ravvisando profili di fondatezza del ricorso. In particolare, il giudice ha rilevato che il fatto asseritamente ostativo al porto della pistola per difesa personale sembrava non essere stato adeguatamente valutato nella sua scarsa rilevanza. La sospensione è stata disposta ai sensi dell'art. 55 c.p.a., con fissazione dell'udienza pubblica di merito al 24 febbraio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; sulla base del grave pregiudizio prospettato e dei ravvisati profili di fondatezza, il TAR ha sospeso i provvedimenti impugnati.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della persona interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, la revoca o limitazione di un titolo abilitativo relativo al porto di un'arma deve essere sorretta da una valutazione adeguata e concreta della rilevanza del fatto posto a fondamento del giudizio di inaffidabilità o pericolosità.
- Il grave pregiudizio cautelare può essere ravvisato nell'impossibilità di svolgere l'attività lavorativa che richiede il porto dell'arma, quando tale conseguenza derivi dal provvedimento amministrativo impugnato.
- La sospensione cautelare può essere concessa quando il ricorso presenti profili di fondatezza e il provvedimento impugnato determini un pregiudizio lavorativo grave, anche qualora la valutazione definitiva della legittimità dell'atto sia rinviata al giudizio di merito.
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