Sentenza del 12/10/2020 n. 2945 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - Tari - Presupposto impositivo - Ripartizione dell'onere della prova.(prima massima) Finanzalocale - Tarsu - Omessa o infedeledichiarazione per più periodi d'imposta - Applicazione della sanzione per ogniannualità. (seconda massima)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Due questioni collegate: 1) in tema di TARI, verifica del presupposto impositivo: la tassa è dovuta per l'occupazione o la conduzione di locali e aree scoperte adibiti a qualsiasi uso privato, non costituenti accessori o pertinenze, e si discute dell'onere della prova relativo all'obbligo tributario e alle eventuali riduzioni/esenzioni; 2) in materia di TARSU, valutazione dell'omessa o infedele dichiarazione e della sanzione applicabile quando la mancata dichiarazione persiste per più annualità, alla luce del regime che consente al contribuente di denunciare solo le variazioni rispetto alla dichiarazione originaria.
La decisione
La giurisprudenza (cfr. Cass. 18122/2009) ha precisato che: (a) il presupposto impositivo per la TARI è l'occupazione/conduzione dei locali e aree scoperte ad uso privato; sebbene l'Amministrazione debba fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per ottenere riduzioni della superficie tassabile o l'esenzione, trattandosi di eccezioni alla regola generale di imposizione; (b) per la TARSU il sistema di dichiarazione consente di comunicare solo le variazioni rispetto alla denuncia originaria, pertanto l'omessa dichiarazione prevista dall'art. 76 del d.lgs. 507/1993 integra una violazione distinta per ciascun anno in cui la omissione si protrae, con conseguente applicazione della sanzione per ogni annualità.
Norme richiamate
L'art. 76 è interpretato nel senso che l'obbligo di dichiarazione può limitarsi a segnalare variazioni rispetto alla dichiarazione originaria; l'omessa o infedele dichiarazione si considera violazione per ciascun anno in cui perdura, consentendo l'applicazione della sanzione annuale.
Cass. 18122/2009
La pronuncia è richiamata come principio giurisprudenziale che chiarisce la ripartizione dell'onere della prova in materia di Tari (onere del contribuente a documentare riduzioni/esenzioni) e la natura pluriennale della violazione per omessa dichiarazione Tarsu.
Massime di principio
- Il presupposto impositivo per la tassa sui rifiuti è l'effettiva occupazione o conduzione di locali/aree a uso privato; va dunque accertata la sussistenza materiale di tale condizione.
- L'Amministrazione deve provare la fonte dell'obbligazione tributaria (esistenza dell'occupazione/titolarità dell'obbligo), ma il contribuente deve provare le circostanze eccezionali (riduzioni o esenzioni): le eccezioni vanno documentate dal privato.
- Nel sistema di dichiarazione previsto dal d.lgs. 507/1993 il contribuente può limitarsi a comunicare le sole variazioni rispetto alla dichiarazione originaria; non rinnovare annualmente la dichiarazione non esonera dall'obbligo di segnalare cambiamenti.
- L'omessa o infedele dichiarazione ai sensi dell'art. 76 integra una violazione distinta per ciascun anno in cui la situazione si protrae: le sanzioni sono quindi applicabili per ogni annualità interessata.
- Prassi consigliata per i contribuenti: conservare e produrre documentazione probatoria per ottenere riduzioni/esenzioni; comunicare tempestivamente le variazioni e regolarizzare le omissioni per limitare l'esposizione a sanzioni pluriennali.
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