Cassazione Penale, Sentenza n. 27901/2023 del 27/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Costardi impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Torino (che aveva parzialmente riformato in suo favore solo la durata delle pene accessorie fallimentari confermando le condanne per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale) sostenendo, in sintesi: 1) vizio di motivazione per non aver acquisito in sede di appello una serie di documenti che, a suo avviso, avrebbero provato l'insussistenza delle distrazioni patrimoniali; la richiesta era collegata al fatto che in primo grado era stato celebrato un giudizio abbreviato non condizionato e la precedente richiesta di abbreviato condizionato (subordinato all'acquisizione di tali documenti) era stata rigettata; 2) vizio di motivazione circa la sussistenza delle fattispecie attribuite, asserendo che la documentazione non acquisita avrebbe avuto valore decisivo a sua difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, una volta che l'imputato, dopo il rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato, abbia chiesto il giudizio abbreviato non condizionato, la mancata ammissione della prova cui era subordinata l'iniziale richiesta non possa essere dedotta come motivo di gravame. Inoltre, nel giudizio abbreviato d'appello le parti hanno solo la facoltà di sollecitare il potere del giudice di integrazione istruttoria 'ex officio' ai sensi dell'art. 603, comma 3, c.p.p., nei limiti della assoluta necessità; non è riconosciuto alle parti un diritto più ampio alla raccolta della prova in appello. La Corte ha poi valutato che il giudice d'appello aveva motivato in modo specifico e coerente il rigetto della sollecitazione istruttoria (avendo ritenuto la documentazione non "assolutamente necessaria" alla luce delle indagini preliminari), motivazione non censita in modo specifico dal ricorrente, il quale si è limitato ad affermazioni generiche e assertive. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 603, comma 3, c.p.p.
Riconosce al giudice il potere di integrare d'ufficio l'istruttoria in appello nei limiti della "assoluta necessità"; le parti possono sollecitare tale esercizio, ma non vantano un diritto ad ottenere in appello acquisizioni probatorie più ampie rispetto al primo grado
art. 616 c.p.p.
Consente la condanna dell'appellante al pagamento delle spese e di una somma alla cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; applicata per sanzionare l'inammissibilità evidente del ricorso
art. 161, comma 4, c.p.p.
Previsione relativa alla notifica degli atti di udienza al difensore d'ufficio; nel caso l'avviso per l'udienza è stato correttamente notificato al difensore di ufficio senza eccezioni
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito)
Norme richiamate per giustificare la trattazione tramite requisitoria scritta e l'assenza di discussione orale, autorizzando la prosecuzione del procedimento in quella forma
Giurisprudenza di legittimità (ex Sez. 1, n. 12818 del 14/02/2020 e altri arresti citati)
Principio consolidato secondo cui chi, dopo il rigetto di un giudizio abbreviato condizionato, sceglie il rito abbreviato non condizionato non può poi dedurre il mancato accoglimento della prova richiesta come motivo di gravame; inoltre, negli appelli abbreviati la facoltà di sollecitare l'integrazione istruttoria è limitata
Massime di principio
- Se in primo grado viene rigettata una richiesta di giudizio abbreviato condizionato all'acquisizione di prove e l'imputato opta poi per un giudizio abbreviato non condizionato, non è ammissibile impugnare in sede d'appello o in Cassazione la sola mancata ammissione delle prove che erano condizione dell'abbreviato originario
- Nel giudizio abbreviato d'appello le parti possono solo sollecitare il potere del giudice di integrare l'istruttoria 'ex officio' nei limiti dell'assoluta necessità (art. 603, co. 3 c.p.p.); non possono pretendere un diritto esteso alla raccolta di ulteriori prove rispetto a quanto consentito in primo grado
- La Corte d'appello deve motivare in modo specifico e coerente quando rifiuta di esercitare i poteri istruttori: tale motivazione, se adeguata, rende difficoltoso il riesame in Cassazione da parte del ricorrente che non contesta specificamente il percorso logico-giuridico seguito
- I ricorsi generici, assertivi o che non censurano puntualmente le ragioni della decisione impugnata sono a rischio di manifesta inammissibilità o infondatezza
- In caso di ricorso manifestamente inammissibile o infondato, è possibile la condanna alle spese e ad una somma alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto va valutato con attenzione il profilo di ammissibilità prima di proporre impugnazioni
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